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Come è cambiata l'assistenza psichiatrica con la riforma del 1978

08 APR - La legge 180 viene approvata il 13 maggio 1978, e poi recepita all'interno della legge 833 del 23 dicembre 1978 che istituisce il Servizio sanitario nazionale. Vieta nuovi ricoveri negli ospedali psichiatrici, con una deroga temporanea per chi vi era già stato ricoverato, poi protratta dalle legge 833 fino al 31 dicembre 1980.
 
Indica i servizi e i presidi extraospedalieri come i luoghi deputati agli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali, istituendo per le necessità di degenza ospedaliera i servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC) all'interno degli ospedali generali. Gli SPDC non devono essere dotati di un numero di posti letto superiore a 15, e sono organicamente e funzionalmente collegati, in forma dipartimentale con gli altri servizi e presìdi psichiatrici esistenti nel territorio.

Demanda alle Regioni la programmazione e il coordinamento dell'organizzazione dei servizi di salute mentale, e il graduale superamento degli ospedali psichiatrici.

Afferma il principio che gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari, prevedendo la possibilità dell'obbligatorietà solo a determinate condizioni.
Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere.

La proposta motivata può essere fatta da un medico, la sua convalida da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica, e il provvedimento del TSO è disposto dal Sindaco, che lo notifica entro 48 ore dal ricovero al giudice tutelare, che lo convalida o non, dandone comunicazione al sindaco.
Nei casi in cui il TSO debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il responsabile dell'SPDC è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.

Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. Gli accertamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.
 
La legge 180 è stata poi recepita, con gli articoli 33, 34, 35 e 64, dalla legge 833 del 23 dicembre 1978 che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale. In particolare è stata demandata alla legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, la disciplina dell'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale. Gli SPDC sono all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica e sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.

Nell’articolo 64 (norme transitorie per l'assistenza psichiatrica) si prevede che la Regione provvede inoltre a definire il termine entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980.  

08 aprile 2018
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