Consiglio di Stato su assegnazione farmacia in Sicilia
16 NOV - Il Tar Sicilia, sez. staccata di Catania, con sentenza n. 2109 del 7 novembre 2018, ha rigettato il ricorso proposto per l’annullamento di un provvedimento dell’assessorato Regionale della Salute del 12.10.2015 con cui veniva respinta l’istanza di annullamento in autotutela di un atto, emesso nel 2012, con il quale era stata assegnata alla farmacista in via provvisoria, ai sensi dell’art. 129 del R.D. 1265/1934, la gestione della farmacia rurale di Pettineo, in conseguenza della rinuncia alla titolarità fatta dal precedente gestore. Il nominativo della farmacista era stato individuato per scorrimento della graduatoria approvata nel 2009 e stilata al fine (diverso) di conferire la titolarità di tre sedi farmaceutiche diverse da quella di Pettineo site a Milazzo, Motta D’Affermo e Roccafiorita.
Nel ricorso presentato dinanzi al Tar Sicilia la farmacista sosteneva l’illegittimità della suddetta nota per violazione dell’art. 129 del R.D. 1265/1934 che, come è noto, prevede che in caso di sospensione o interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocumento all’assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti d’urgenza per assicurare tale assistenza.
Secondo la ricorrente, il ricorso al rimedio dell’assegnazione temporanea contemplato dall’art. 129 del R.D. 1265/1934 sarebbe consentito solo in caso di sospensione o di interruzione dell’esercizio, e quindi non nell’ipotesi di vacanza della sede che può essere coperta mediante lo scorrimento della esistente graduatoria degli idonei.
Inoltre, la farmacista affermava che il rispetto del principio dell’assegnazione delle sedi farmaceutiche secondo l’ordine di graduatoria degli idonei avrebbe dovuto condurre all’assegnazione stabile in suo favore della farmacia di Pettineo, essendo la stessa utilmente collocata nella graduatoria approvata nel 2009 ed a nulla rilevando che la vacanza si fosse manifestata dopo la stesura di detta graduatoria, poiché si rientrava, comunque, entro i termini di validità triennale della stessa.
Risultava, pertanto, illegittimo l’inserimento della sede di Pettineo tra le farmacie che avrebbero dovuto essere assegnate all’esito del concorso straordinario bandito nel 2012 per la copertura di nuove sedi.
Il Tar Sicilia ha rigettato il ricorso della farmacista precisando che l’art. 129 del R.D. 1265/1934 “contempla una varietà di casi di mancanza del servizio farmaceutico: la “sospensione”, avente per definizione natura temporanea, o la “interruzione”, caratterizzata da una tendenziale stabilità, aggiungendo che tali eventi che incidono sulla continuità del servizio possono trarre origine da “qualsiasi causa”.
Allorquando si verificano tali presupposti, il legislatore ha demandato al prefetto il potere di adottare una soluzione non predeterminata, caratterizzata però dalla contingibilità e dall’urgenza...”. Inoltre la decisione in commento ha precisato che “La misura urgente della gestione provvisoria di farmacia ex art. 129, r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, sebbene letteralmente prevista solo per il caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, può essere applicata, stante l'identità di ratio, anche quando la farmacia, anche se rurale, pur esistente sulla carta, non sia mai stata aperta o sia stata inutilmente messa a concorso.” (Cons. Stato, IV, 604/1997; Tar Lecce 1219/2000).
16 novembre 2018
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