Omeopatici. Fofi: “Non possono essere dispensati come medicinali con indicazioni terapeutiche”
In una circolare la Fofi spiega che "i medicinali omeopatici non hanno indicazioni terapeutiche. In tal senso, peraltro, l’art. 85, comma 2, del citato D.Lgs. 219/2006 precisa che l’etichettatura ed eventualmente il foglio illustrativo dei medicinali omeopatici recano obbligatoriamente la frase “senza indicazioni terapeutiche approvate”.
14 OTT - La Fofi in una circolare ricorda che i medicinali omeopatici "non possono essere dispensati come medicinali con indicazioni terapeutiche".
I medicinali omeopatici, si ricorda nella circolare della Federazione, sono definiti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 219/2006, in attuazione della direttiva 2001/83/CE, come “ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità europea; un medicinale omeopatico può contenere più sostanze”.
Tuttavia, sottolinea la Fofi, "i medicinali omeopatici non hanno indicazioni terapeutiche. In tal senso, peraltro, l’art. 85, comma 2, del citato D.Lgs. 219/2006 precisa che l’etichettatura ed eventualmente il foglio illustrativo dei medicinali omeopatici recano obbligatoriamente la frase “senza indicazioni terapeutiche approvate”.
14 ottobre 2020
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