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Farmaci. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping


La lista è costituita dalle seguenti sezioni: Sezione 1 classi vietate; Sezione 2 principi attivi appartenenti alle classi vietate; Sezione 3 medicinali contenenti principi attivi vietati; Sezione 4 elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali; Sezione 5 pratiche e metodi vietati. I farmacisti dovranno trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della Salute i dati relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato.

13 OTT - Il Ministero della Salute, con decreto 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2017, ha approvato la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping. 
 
La lista è costituita dalle seguenti sezioni:
Sezione 1:
classi vietate;
Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
Sezione 5: pratiche e metodi vietati.
 
Si evidenziano le sostanze vietate di nuova introduzione, con la classe di appartenenza:
- 5alfa-androst-2-ene-17-one S1
- 19-norandrostenediolo (estr-4-ene-3,17-diolo) S1
- Molidustat S2
- GATA inibitore S2
- Inibitore del fattore di crescita trasformante beta S2 K-11706 S2
- Luspatercept S2
- Sotatercept S2
- Higenamina S3
- Olodaterolo S3
- Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane) S4 Lisdexamfetamina S6
- Nicomorfina S7
 
La classe SO - sostanze non approvate - include qualsiasi sostanza farmacologicamente attiva non compresa in alcuna delle sezioni della lista e che non sia stata oggetto di approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco per un impiego terapeutico nell'uomo (ossia farmaci in fase di sviluppo preclinico o clinico) o medicinali non più autorizzati, designer drugs, nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario. Queste sostanze sono sempre proibite.
 
Si ricorda, infine, che i farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero della Salute, i dati riferiti all’anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate sul sito internet del Ministero della Salute, nella sezione “Antidoping” (ove è possibile scaricare il modulo per la trasmissione dei dati e le relative istruzioni per la compilazione e l’invio).

Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di:
- alcool etilico utilizzate;
- principi attivi di cui alla classe S9 (Corticosteroidi) utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo;
- mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa;
- glicerolo utilizzate esclusivamente come eccipiente per la preparazione di medicamenti per uso topico e per uso orale.
 
Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l’allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell’anno in cui viene effettuata la trasmissione.

13 ottobre 2017
© Riproduzione riservata

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