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Payback. Le aziende hanno tempo fino al 27 giugno per sceglierlo


Pronta la lista dei prodotti a cui applicare il payback per il 2011. Le aziende hanno tempo fino al 27 giugno per aderire, per poi versare entro l’11 luglio la prima rata. Gli importi relativi alla seconda e terza rata dovranno essere versati entro il 5 settembre e il 7 ottobre 2011. Le aziende che non intendono avvalersi della procedura ma che attualmente godono della sospensione della riduzione del 5% sul prezzo, sono comunque tenuti a versare gli importi del primo semestre del 2011.

24 GIU - È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2011 la determinazione Aifa sulle procedure di payback per l’anno 2011.
L'elenco dei prodotti per i quali le aziende possono avvalersi del pay-back, con la quantificazione dei relativi importi, è già stata pubblicata sul sito dell’Agenzia. Le aziende farmaceutiche tempo fino al 27 giugno 2011 per inviare la dichiarazione di accettazione e poi, entro l'11 luglio, dovranno provvedere ad effettuare il pagamento degli importi relativi alla prima rata del pay-back 2011, calcolato sulla base dei dati a consuntivo dell'anno 2010. Gli importi relativi alla seconda e terza rata disponibili sul sistema della trasparenza, devono essere versati rispettivamente entro il 5 settembre e il 7 ottobre 2011.  
Le aziende che non intendono avvalersi del pay-back per tutte o alcune specialità, ma che attualmente godono della sospensione della riduzione del 5% del prezzo come previsto dalla determinazione Aifa del del 27 settembre 2006, sono comunque tenute al pagamento degli importi relativi al periodo 1° gennaio-30 giugno 2011.  

Ecco la nota dell’Aifa sulla metodologia per il calcolo del pay-back 5% nell’anno 2011.


Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011, che proroga al 31 dicembre 2011 i termini del D.L. 30 dicembre 2009 n.194 convertito in legge n.25 del 26 febbraio 2010, relativi alla sospensione della riduzione di prezzo del 5% disposta con determina ALFA n. 26 del 27 settembre 2006

Procedura
• Sono state selezionate tutte le specialità medicinali di fascia A e di fascia H che hanno aderito alla proroga del pay-back per l'anno 2010, ai sensi della Determinazione AI FA del 7 aprile 2010 (G.U. n.89 del 17 aprile 2010), e che hanno ottenuto/mantenuto la proroga della sospensione della riduzione di prezzo del 5% disposta con determina ALFA n. 26 del 27 settembre 2006 (Determinazione AIFA del 9 giugno 2010 — G.U. n.136 del 14 giugno 2010);
• Relativamente a questo insieme di specialità medicinali sono stati estratti i dati di consumo (n° di confezioni), sia attraverso il canale delle farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata) sia attraverso il canale delle strutture sanitarie pubbliche (ospedali, ASL, ecc.) dislocate sul territorio (farmaceutica non convenzionata) nell'anno 2010.
• La riduzione di prezzo del 5% è stata calcolata nel seguente modo:
- per i farmaci di fascia A, venduti attraverso le farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata), come differenza tra il prezzo al pubblico vigente e il prezzo al pubblico ridotto del 5%, per la quota a carico delle aziende (EF) e al netto dell'IVA;
- per i farmaci di fascia A, venduti attraverso le strutture sanitarie pubbliche (farmaceutica non convenzionata), quale differenza tra il prezzo ex factory vigente ed il prezzo ex factory ridotto del 5%, al netto dell'IVA;
- per i farmaci di fascia H (venduti esclusivamente attraverso le strutture sanitarie pubbliche — farmaceutica non convenzionata) quale differenza tra il prezzo massimo di cessione al SSN vigente ed il prezzo massimo di cessione al SSN ridotto del 5%;
• Le differenze di prezzo per ciascuna specialità medicinale così calcolate sono state poi moltiplicate per il consumo medio mensile nel 2010 successivamente riportato all'anno, ottenendo così l'importo totale di pay-back per ciascuna specialità medicinali, in ciascuna regione e per singola azienda farmaceutica.
• Laddove l'azienda farmaceutica decida di non aderire al pay-back 2011, per una parte o per l'intero elenco dei propri prodotti per i quali è fornita l'opzione di scelta, l'ALFA rende noto l'importo di pay-back che dovrà essere comunque versato alle Regioni per i mesi del 2011 durante il quale ha continuato a beneficiare della sospensione dalla riduzione del 5% del prezzo. L'importo di pay-back viene determinato con le medesime modalità di calcolo su descritte, essendo tuttavia riferito al periodo compreso tra il 1 gennaio 2011 ed il 30 giugno 2011.
Si sottolinea che il comma 1 dell'arti della determinazione ALFA del 27 settembre 2006 disponeva la riduzione del 5% del prezzo al pubblico dei farmaci. Successivamente, la Finanziaria 2007 (L. n. 296 del 27 dicembre 2006), al comma 796 lettera g) dell'arti , disponeva la possibilità per le aziende di sospendere l'effetto di riduzione del 5% del prezzo al pubblico precedentemente introdotto, previo anticipo diretto alle Regioni del valore corrispondente al 5%. Pertanto, il valore del pay-back è sempre determinato sul prezzo al pubblico (o il prezzo massimo di cessione) e non sul prezzo a carico del SSN, ovvero indipendentemente dall'eventuale presenza di concomitanti sconti obbligatori a carico del produttore per la cessione alle strutture sanitarie pubbliche.
 

24 giugno 2011
© Riproduzione riservata

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