Un Natale da dimenticare per i Tsrm di Sanluri
di Antonio Attanasio
04 GEN -
Gentile direttore,
devo tediarla con una tematica che ha più volte occupato le pagine del suo quotidiano e che, purtroppo, continua ad essere una spada di Damocle per l’ambito radiologico con particolare riferimento ai Tecnici Sanitari di Radiologia Medica: la giustificazione delle prestazioni radiologiche.
L’inizio del calvario, come ben noto, si ha con la famosa 187/00 che ha trovato ulteriore aggravio in quel dannato recepimento della Direttiva Europea 2013/59/Euratom dove, con fare molto inclusivo, per usare un eufemismo, l’allora Legislatore recepisce il termine “practioner” in “medico specialista” quale unico soggetto in grado di determinare la giustificazione della prestazione radiologica. Perciò a quasi 20 anni dalla emanazione del d. lgs. 187/00, con in mezzo i casi di Marlia, Barga, Bari e Fermo, i TSRM, a quanto pare, sembra che ancora non abbiano imparato la lezione : questa volta siamo in Sardegna e precisamente nel Medio Campidano presso la ASL Sanluri.
Il Fatto. Ci troviamo in un DEA di I livello dove già agli inizi di Ottobre 2019 ci era arrivata, presso l’Ordine, segnalazione che, causa mancanza di personale, il servizio di Radiologia di notte avrebbe lavorato senza la presenza fisica del Medico Radiologo, con il solo TSRM, in assenza di protocolli di giustificazione inerenti alle pratiche radiologiche standardizzate.
L’intervento dell’Ordine (
nota 78/2019) a carattere di diffida
dall’operare in assenza delle più elementari regole comportamentali previste, dalla normativa vigente, in materia di radiazioni ionizzanti e gestione delle pratiche di diagnostica per immagini, aveva prodotto dapprima ordine di chiusura del servizio, nella stessa giornata contrordine ad opera del direttore sanitario dell’ATS, e infine l’attivazione di una procedura d’urgenza contenente un “protocollo” provvisorio della durata di 7 giorni per garantire in quella settimana la continuità del servizio in regime di telerefertazione nelle more di poter risolvere la questione garantendo la presenza fisica del medico radiologo e/o con la definizione di protocolli, solidi e dirimenti, per la giustificazione preventiva di determinate prestazioni.
Sebbene la pressione dell’Ordine territoriale e l’invito a concordare una procedura per la messa in sicurezza del servizio, l’unica soluzione percorsa dai vertici aziendali è stata quella di reperire medici radiologi dagli ospedali limitrofi, che a turno, in
prestazione aggiuntiva , coprono, presenziando fisicamente, i turni notturni e le guardie festive laddove necessario.
Qualcuno direbbe tutto bene quel che finisce bene (omissis
e io pago), se non fosse che la notte del
24 Dicembre torna a ripetersi la stessa situazione, senza nessun preavviso né all’Ordine né al malcapitato TSRM che avrebbe dovuto fare servizio quella notte: in fondo è Natale, si è tutti più buoni.
La notizia purtroppo, o per fortuna, è comunque giunta allo scrivente che ha potuto in coordinamento con il Presidente del direttivo procedere alla segnalazione ai NAS di quanto sarebbe accaduto quella notte. Pur non essendoci nessuna postilla nella 187/00 né nella direttiva 2013/59/Euratom recante “
A Natale ogni giustificazione vale” e nonostante la
nota di diffida da parte dell’Ordine, in regime di autogestione sono stati eseguiti esami in assenza di Medico Radiologo, dove il termine “practioner” improvvisamente ha assunto carattere di inclusività e le procedure cessate improvvisamente sono divenute a lunga conservazione.
Quanto raccontato in realtà è un copione di un film che molti TSRM hanno guardato e stra-guardato, qualcuno anche vivendolo da protagonista, che si concludono tutti con lo stesso finale senza effetti speciali: assoluzione degli imputati con formula piena.
Ma non trovandoci al festival di Cannes, il “malcapitato di turno”, complice una regia non proprio lungimirante (come nel caso specifico dell’articolo
l’ATS Sardegna – ASSL di SANLURI) potrebbe sentirsi dire da un giudice che il suo operato si configurava quale abuso di professione con gravose conseguenze di carattere penale (leggasi
art. 12 LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 ).
D’altro canto, stante la superficialità di chi opera incurante delle conseguenze, come ci si dovrebbe comportare difronte la sofferenza, la necessità e la potenziale urgenza richiesta da un cittadino che ha la sola colpa di essersi sentito male nel posto sbagliato al momento sbagliatissimo?
È chiaro che in tutta questa vicenda il centro del bersaglio rischia di essere proprio il paziente soprattutto laddove gli interessi di parte continuino ad ostacolare un processo di trasformazione tecnologica del più ampio concetto di telemedicina: la Teleradiologia.
Perché ciò sia possibile perché Marlia, Barga, Bari, Fermo, Sanluri diventino solo una pagina di un libro stampato male, perché una notte di Natale in turno sia solo il dispiacere di non essere a cena con la propria famiglia è necessario con coraggio, tempestività intervenire in maniera risolutiva sulla normativa in materia di Radioprotezione, soprattutto parafrasando un concetto alla base di un sistema sanitario sostenibile: investire sulle competenze dei professionisti sanitari.
Dott. Antonio Attanasio
TSRM Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari
Vice Presidente Ordine TSRM-PSTRP di Cagliari-Oristano
Presidente Commissione di Albo TSRM
04 gennaio 2020
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