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Toscana. Pagamenti ai fornitori non oltre i 120 giorni


Il tempo massimo entro il quale si dovranno pagare i fornitori del Ssr è stato stabilito da tre delibere approvate dalla Giunta. Rossi: “Ridurre a il tempo di pagamento dei fornitori delle Aziende sanitarie e degli Estav rappresenta una svolta non banale per il sistema delle imprese”

26 GIU - “L’obiettivo di ridurre a non più di 120 giorni il tempo di pagamento dei fornitori delle Aziende sanitarie e degli Estav ci vincola a un impegno importante e rappresenta una svolta non banale per il sistema delle imprese”. Lo ha affermato oggi il presidente della Regione, Enrico Rossi, presentando alla stampa tre delibere che disegnano nuovi rapporti tra il sistema sanitario e i suoi fornitori di beni e servizi (attività che ammonta a oltre 2 miliardi di euro l’anno).

Il presidente Rossi, accompagnato dall’assessore alla Salute, Luigi Marroni, ha annunciato un primo monitoraggio del nuovo sistema entro l’autunno: “Non abbiamo la bacchetta magica – ha proseguito – e per valutare i risultati dobbiamo aspettare che le nuove direttive vadano a regime. Tuttavia siamo convinti che il sistema disegnato dalle nostre delibere vada davvero incontrro alle esigenze delle imprese, che riguardano soprattutto i problemi di liquidità”.

“Il sistema di certificazione dei crediti, di regolarizzazione dei trasferimenti da Regione alle Aziende e il ricorso alla tesoreria unica di area vasta – ha detto l’assessore Marroni – rappresenta un ulteriore livello di qualità per il sistema sanitario. Ora tutte le Asl e gli Estav si dovranno impegnare nei confronti dei loro fornitori, per aiutarli a cogliere i vantaggi e le opportunità delle nuove procedure”.

La prima delibera (n.22 dell’11 giugno) ha come obiettivo quello di normalizzare le modalità e i termini dei trasferimenti di risorse dalle casse regionali a quelle delle aziende sanitarie ed Estav. Da ora in poi si procederà con due successivi accrediti mensili: il primo, relativo al finanziamento necessario al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali del personale dipendente, è stato anticipato al giorno 10 di ogni mese. Il termine precedente era il 15 di ogni mese (e non sempre era rispettato in modo omogeneo). Il secondo accredito, a conguaglio del totale dovuto, viene effettuato dal 10 al 15 di ogni mese. Questo consentirà di avere maggiori certezze circa la data di accredito. La Regione potrà, inoltre, fare da cassa di compensazione in caso di ritardi a livello statale. E, infine, cosa ancora più importante, le Aziende e gli Estav potranno utilizzare la liquidità così guadagnata per il pagamento dei fornitori.

La seconda delibera (n.519) detta gli indirizzi per definire gli accordi per i pagamenti tra gli Estav e le Aziende sanitarie e i loro fornitori di beni e servizi. I punti fondamentali dell’atto sono l’approvazione di uno schema-tipo di accordo che i fornitori di beni e servizi potranno sottoscrivere con Estav/Aziende Sanitarie e l’individuazione di una specifica procedura. Il fornitore potrà chiedere ad Estav/Aziende Sanitaria la certificazione dei propri crediti; Estav/Azienda Sanitaria rilasceranno la certificazione entro un lasso di tempo definito; il fornitore, nel caso abbia bisogno di liquidità, potrà recarsi con tale certificazione presso una banca e cedere il proprio credito, ottenendo un tasso migliore rispetto agli attuali presenti sul mercato; infine, gli Estav/le Aziende Sanitarie saranno tenuti a pagare il cessionario entro un certo periodo di tempo oltre il quale scatterà un indennizzo. Il termine massimo entro il quale deve avvenire il pagamento è fissato in 120 giorni a partire dalla certificazione del credito. Questa delibera sarà operativa la seconda settimana di luglio, perché si sta lavorando ora alla definizione della procedura di certificazione.

La terza delibera (n. 17) dispone che gli Estav effettuino, a livello di Area Vasta, gare uniche per il servizio di tesoreria, nell’ottica di un progressivo allineamento delle scadenze. Nel capitolato gli Estav chiederanno alle banche la messa a disposizione di un plafond per l’anticipazione delle fatture nei confronti dei fornitori delle aziende sanitarie o dell’Estav, fatture che devono essere certificate come richiede la delibera precedente.
 

26 giugno 2012
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