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Asl nega al paziente di mantenere il proprio medico trasferito in altro Comune. Ma Tar Lecce respinge ricorso del sanitario: “Doveva fare ricorso il paziente non il medico”


I giudici pur ribadendo che “la libertà di scelta del medico di base è posizione strettamente inerente alla sfera giuridica del paziente”, hanno infatti respinto il ricorso del medico di fiducia contro la decisone della Asl di affidare il paziente ad altro sanitario. "ll diritto di azione spetta esclusivamente al paziente, leso nella sua libertà di scelta del medico di fiducia, e non già al medico di base". LA SENTENZA

05 MAR - “La libertà di scelta del medico di base è, con tutta evidenza, posizione strettamente inerente alla sfera giuridica del paziente”. È quanto ribadisce il Tar di Lecce in una sentenza. I giudici però evidenziano anche come “ il diritto di azione spetta esclusivamente al paziente che afferma di essere stato leso nella sua libertà di scelta del medico di fiducia e non già al medico di base”.

Il caso riguarda un medico di assistenza primaria che ha proposto ricorso contro l’Asl di Lecce per l'annullamento dei dinieghi di autorizzazione in deroga per la scelta del medico di fiducia adottati dal Direttore ad interim del Distretto Socio Sanitario di Maglie dell'ASL di Lecce, con i quali è stata negata ad alcuni pazienti la possibilità di scelta come medico di assistenza primaria del ricorrente. 
 
Il medico lamentava che “l’interruzione del rapporto di fiducia venutosi a creare con alcuni pazienti i quali avrebbero inoltrato alla Asl del territorio istanza intesa ad esercitare la scelta del medico di base in deroga ai criteri prefissati dalle norme di settore”.
 
Il Collegio, con la sentenza, ha rilevato che “l’interesse sostanziale leso dal provvedimento impugnato e azionato in giudizio consiste nella libera scelta del medico di fiducia (medico di base) da parte di un certo numero di pazienti che intendono proseguire nel rapporto di assistenza anche al di là di limiti territoriali e, cioè, indipendentemente dal fatto di risiedere in un comune che non annovera, tra i medici della medicina di base, il ricorrente”.
Per i giudici “si tratta, tuttavia, di situazione giuridica che non può essere trasferita o trasposta nella sfera giuridica del ricorrente il quale non può vantare né esercitare in giudizio una pretesa di questo tipo perché ciò implicherebbe, come è stato ben sottolineato dalla difesa della Asl, una sostituzione processuale extra ordinem”.
 
In ogni caso il Tar ha ribadito che “la libertà di scelta del medico di base è, con tutta evidenza, posizione strettamente inerente alla sfera giuridica del paziente; il diritto di azione spetta, dunque, esclusivamente al paziente che afferma di essere stato leso nella sua libertà di scelta del medico di fiducia e non già al medico di base”.  Per queste ragioni il TAR di Lecce ha dichiarato il ricorso ”inammissibile per carenza di legittimazione ad agire dell’odierno ricorrente”. 

05 marzo 2015
© Riproduzione riservata

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