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Concorso farmacie. Tar Piemonte chiarisce quando va fatta la revisione periodica del numero delle farmacie

La legge prevede una revisione con cadenza biennale (anni pari) ai fini dell’individuazione dei posti disponibili. Ma per i giudici essa va fatta solo a conclusione del concorso stesso e in ogni caso una sede messa a concorso non è assimilabile ad una sede occupata ai fini della revisione. LA SENTENZA

03 DIC - Una recentissima sentenza del TAR Piemonte, Sez. II n. 1571 del 12 novembre 2015 ha stabilito che non sussiste un obbligo di provvedere, in capo all'amministrazione, sull'istanza di revisione del numero delle farmacie presenti nel Comune presentata dal titolare di una delle farmacie. 
 
La decisione dà una risposta a molti quesiti posti dai farmacisti già titolari di sedi nonché ai farmacisti che hanno partecipato all’ultimo concorso straordinario e che, in fase di assegnazione delle sedi, tentano di comprendere la legittimità o meno dei vari provvedimenti normativi in materia di sedi (rectius zone) farmaceutiche e piante organiche (rectius criterio di programmazione territoriale delle farmacie).

Il d.l. n. 1/2012, conv. in l. n. 27/2012, afferma la sentenza in parola, ha previsto l'indizione di un bando di concorso straordinario per la copertura di nuove sedi farmaceutiche da individuarsi secondo nuovi e minori parametri demografici (una farmacia ogni 3.300 abitanti). La normativa prevede una ricognizione del numero di abitanti presenti al 31.12.2010, appunto al fine di individuare quei Comuni in cui deve realizzarsi l'ampliamento della pianta organica.
 
Tuttavia, pur sussistendo un principio di revisione periodica delle piante organiche, e una prerogativa dei farmacisti interessati a sollecitare la rideterminazione delle piante organiche, eventualmente anche in diminuzione, l'insieme dei principi e delle disposizioni applicabili deve essere interpretato alla luce di complessive esigenze di coerenza del sistema in presenza dello specifico ed eccezionale evento del concorso straordinario.

Il sistema normativo, continua la decisione del TAR Piemonte, ha distribuito le competenze di modo che, oggi, la revisione delle piante organiche delle farmacie compete ai Comuni mentre, pacificamente, la gestione del concorso compete alla Regione, oltre tutto con la necessità di tenere conto di alcune iniziative a livello nazionale (predisposizione di una piattaforma nazionale) condizionanti l'andamento del concorso.
 
Ex lege la revisione di organico al 31.12.2010 rappresentava il presupposto per l'individuazione dell'oggetto del concorso (numero e sedi messe a bando). Pertanto, nel caso di specie, sino alla definitiva chiusura del concorso, il suo "oggetto" non può essere influenzato dalla fisiologica e possibile ulteriore modificazione di un’innumerevole serie di dati di fatto (popolazione di tutti i Comuni che hanno, in attuazione della legge, provveduto all'ampliamento delle piante organiche).

Avallare una simile interpretazione, recita la sentenza, significherebbe vanificare ogni possibilità di chiusura regolare del concorso, essendo evidente che tutti i concorrenti vi hanno partecipato sulla base delle presupposte sedi individuate e che, ogni modifica delle stesse, inciderebbe sulle regole del concorso esponendolo ad una sorta di imprevedibile incertezza incompatibile con lo svolgimento regolare di una procedura concorsuale. Benché il farmacista titolare di una sede possa chiedere la revisione in diminuzione delle piante organiche, ciò può avvenire solo quando la sede da sopprimere sia libera; l'assunto ha l'ovvia finalità di non pregiudicare legittime esigenze di continuità di una attività imprenditoriale in essere. 
 
In presenza di sedi, ancorché in esubero, tutte occupate, si porrebbe innanzitutto il problema di stabilire con quale criterio individuare la sede da sopprimere (tenuto altresì conto che la nuova normativa non presuppone più precise zonizzazioni) e, in ogni caso, l'astratta possibilità di soppressione comporterebbe che una attività imprenditoriale resti irrimediabilmente condizionata da imprevedibili andamenti demografici, del tutto a prescindere dal suo effettivo buon funzionamento. Deve quindi esserci una interpretazione della normativa, conclude il TAR Piemonte, che escluda fenomeni di variazione dei presupposti a concorso in atto.

Pertanto, conclude la sentenza, è evidente che l'originaria previsione di periodica revisione ogni anno pari (che in ipotesi di tempestiva conclusione del concorso sarebbe caduta al 31.12.2014 coordinandosi con la conclusione del concorso stesso) non possa che essere intesa come operante dal momento successivo alla conclusione del concorso, come in effetti congegnata dal legislatore nell'originaria disciplina; in ogni caso, a fronte dell'eccezionale meccanismo del concorso straordinario, una sede messa a concorso non è assimilabile ad una sede occupata ai fini della revisione, in quanto il suo inserimento nel bando di concorso già ha condizionato ed orientato le scelte imprenditoriali di tutti i concorrenti.

Di qui la citata sentenza ha stabilito che non sussiste un obbligo di provvedere in capo all'amministrazione, in caso di richiesta di revisione delle farmacie collocate sul territorio da parte dei farmacisti già titolari.

Avv. Paolo Leopardi

03 dicembre 2015
© Riproduzione riservata

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