Via libera della commissione Affari Sociali all'articolo 2 (Funzioni del Collegio di Direzione) del ddl sul Governo Clinico. Tre gli emendamenti approvati: il primo, del relatore Domenico Di Virgilio, che rende Consiglio di direzione organo della Asl.
Gli altri due, a firma Palagiano-Mura, includono la ricerca e la didattica tra le attività su cui il Collegio deve pianificare, tenendo conto anche di indicatori di risultato e di efficienza, dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni.
Gli emendamenti
Al comma 1, dopo le parole: Collegio di direzione aggiungere le seguenti: , quale organo dell’Azienda.
2. 50. Il Relatore.
Al comma 2, dopo le parole: pianificazione delle attività, aggiungere le seguenti:
, incluse la ricerca e la didattica,.
2. 3. Palagiano, Mura.
Al comma 2, dopo le parole: gestionale delle aziende, aggiungere le seguenti: con particolare riferimento all’individuazione di indicatori di risultato e di efficienza, dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati.
2. 6. Palagiano, Mura.
Ecco il testo dell'articolo 2 con gli emendamenti approvati (in grassetto)
Funzioni del Collegio di direzione
1. Le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del Collegio di direzione
quale organo dell’Azienda di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali.
2. Il Collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività,
incluse la ricerca e la didattica, e allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende
con particolare riferimento all’individuazione di indicatori di risultato e di efficienza, dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.