Odontoiatria, genetica, allergologia, esami di laboratorio, TAC e RMN, dialisi e medicina nucleare. Questi i 7 ambiti per un totale di 180 prestazioni su cui saranno messi vincoli basati su determinate “condizioni di erogabilità” e “indicazioni di appropriatezza prescrittiva”. Il decreto ministeriale sull’appropriatezza delle prestazioni è ancora tutto da costruire ma ecco il primo documento del Ministero della Salute che contiene le linee d'indirizzo per le nuove norme. Come
ricordato ieri anche dal Ministro il lavoro è solo in bozza ed all’inizio e il testo vero e proprio sarà discusso con la componente medica dopo il primo confronto di ieri.
Il decreto ministeriale riguarderà 180 prestazioni di specialistica ambulatoriale su oltre 1700 per cui vengono proposti due tipi di vincolo. Nessuna limitazione/indicazione invece è stata proposta per le visite specialistiche. In primis ci sono le “Condizioni di erogabilità” che definiscono limiti e modalità di erogazione e indicano limiti, specifiche categorie, condizioni o indicazioni cliniche per cui esse sono a carico del Ssn. Secondo vincolo son invece le “Indicazioni di appropriatezza prescrittiva”. Esse definiscono i casi in cui la prestazione risulta prioritariamente utile e appropriata. Obiettivo delle indicazioni è aiutare il medico prescrittore nella prescrizione appropriata e fornire ad Asl e Regioni strumenti per la governance del sistema.
Premessi questi vincoli, le aeree che saranno toccate sono sette. Si parte con le
prestazioni di Odontoiatria. In questo caso il Dm si limita a omogeneizzare la normativa nazionale tra le varie regioni per definire i criteri utilizzati e specificando per ciascuna prestazione quali sono i soggetti beneficiari (under 14, vulnerabili per motivi sanitari e per motivi sociali). In ogni caso viene lasciata libertà alle Regioni di fissare soglie di reddito o di Isee. Le prestazioni che saranno oggetto del decreto saranno 35 su 180, circa il 20%.
Seconda area è quella che riguarda le
prestazioni di Genetica. Nel decreto saranno riservate alle diagnosi di specifiche malattie genetiche definite in un elenco a parte. Tradotto: non si potranno più prescrivere per una generica mappatura del genoma o a fini di ricerca. In questo caso le prestazioni che saranno interessate dal Dm saranno il 30%, ovvero 53 su 180. All’individuazione delle prestazioni hanno contribuito esponenti della Società italiana di genetica umana (Sigu).
Terza area attiene alle
prestazioni di Allergologia. Nel Dm sarà previsto che alcuni test allergologici e le immunizzazioni (i vaccini) siano prescritti solo a seguito di visita specialistica allergologica.
Quarta area riguarda le
prestazioni di Laboratorio. Non si potranno più prescrivere per generici ‘follow-up’ ma solo in base a precise indicazioni cliniche. Il decreto nello specifico prevede che ‘in assenza di qualsiasi fattore di rischio(familiarità, ipertensione, obesità, diabete, cardiopatie, iperlipemie, etc) il colesterolo ed i trigliceridi siano ripetuti ogni 5 anni. La misura riguarderà anche prestazioni specifiche per la diagnosi ed il monitoraggio di specifiche patologie (ad esempio il test del sudore per la fibrosi cistica)
Quinta area è quella di
TAC e RMN. Il provvedimento riguarderà esclusivamente Tac e Tmn degli arti e la Rmn della colonna con mezzo di contrasto per un totale di 9 prestazioni. Per esse verranno indicate le condizioni di erogabilità appropriate.
Sesta area riguarda la
Dialisi. Il Dm riguarderà 2 prestazioni. Si prevede che le condizioni di erogabilità siano riservate alle metodiche dialitiche di base (domiciliari e ad assistenza limitata) che risultano appropriate solo per pazienti che non presentano complicanze da intolleranza al trattamento e/o che non necessitano di correzione metabolica intesa.
Settima area attiene infine alle prestazioni di
Medicina Nucleare. Si tratta di 4 prestazioni d’interesse assolutamente specialistico per le quali vengono definite condizioni di erogabilità e indicazioni prioritarie.
Luciano Fassari