toggle menu
QS Edizioni - martedì 16 luglio 2024

Governo e Parlamento

Anticorruzione. Incompatibili ruoli ordinistici e politici. Bianco, Mandelli e Silvestro potrebbero dover scegliere tra Senato e Ordine

immagine 27 ottobre - Lo prevede una delibera dell'Autorità diretta da Cantone che si rifà alla legge Severino e al dlgs 39/2013. Attualmente in Parlamento siedono i tre presidenti dei tre principali Ordini sanitari (cui si aggiunge anche il vicepresidente Fofi e senatore di FI, Luigi d'Ambrosio Lettieri). L'ordinanza riguarda anche gli incarichi di vertice nelle diverse pubbliche amministrazioni. Gli Ordini avranno 30 giorni per adeguarsi. LA DELIBERA
Doccia fredda per tutti i rappresentanti di Ordini e Collegi che ricoprono incarichi di vertice nelle pubbliche amministrazioni. Una delibera (145/2014) dell'Autorità anticorruzione, firmata da Raffaele Cantone lo scorso 21 ottobre, sancisce la loro incopatibilità nel ricoprire incarichi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e la carica di parlamentare. Ricordiamo che attualmente siedono in Parlamento i presidenti dei tre principali Ordini sanitari: il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Amedeo Bianco (Pd), la presidente della Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi, Annalisa Silvestro (Pd), il presidente dell'Ordine nazionale dei farmacisti, Andrea Mandelli (Fi) e il suo vicepresidente Luigi d'Ambrosio Lettieri (Fi).

La delibera richiama la legge Severino (190/2012) nella quale viene stabilito che le disposizioni di prevenzione della corruzione sono applicabili alle amministrazioni pubbliche, tra le quali, come sancito dalla legge n. 165/2001, rientrano anche - come enti pubblici non economici - gli Ordini professionali. Una classificazione ribadita dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 21226/2001 - riguardante la Fofi - che ha riconosciuto come le relative prestazioni lavorative subordinate "integrano un rapporto di pubblico impiego". Di conseguenza, per l'Authority, sono applicabili anche agli Ordini le norme della legge 190/2012.

Gli Ordini avranno dunque l'obbligo di predisporre un piano triennale di prevenzione della corruzione, un piano triennale della trasparenza e un Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare un responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza previsti dal Dlgs 33/2013 e, infine, rispettare i divieti su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Come dicevamo, tra le incompatibilità fissate dall'articolo 11 del Dlgs 39/2013, richiamato dalla delibera di Cantone, c'è quella di ricopre incarichi di vertice nelle pubbliche amministrazioni. A questo punto gli Ordini e i Collegi avranno un mese di tempo, dalla pubblicazione della delibera, per adeguarsi. Spetterà all'Autorità anticorruzione il compito di vigilare sull'adozione dei piani triennali e del Codice di comportamento, pena una sanzione da mille a 10mila euro. Le incompatibilità dovranno, invece, essere segnalate dal responsabile del piano anticorruzione di ciascun ente che dovrà segnalare eventuali violazioni all'Antitrust e alla Corte dei conti.
27 ottobre 2014
© QS Edizioni - Riproduzione riservata