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E nella versione definitiva della Nadef rispunta il Ddl per l’Autonomia differenziata

di Gianluigi Trianni

01 OTT - Gentile Direttore,
è con sincero e profondo rammarico che le segnalo una lacuna, assolutamente involontaria, nel pur assai meritorio commento redazionale di QS alla Nota Aggiuntiva al Documento di Economia e Finanza 2021, approvata dal Governo il 29.09.2021. Nel testo pubblicato lo scorso 29 settembre  dalla sua testata, infatti, non era presente nell’elenco dei DDL Collegati alla prossima legge di bilancio il DDL “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata di cui all’articolo 116, comma 3, Cost.”
 
La redazione di QS non ha commesso nessuna omissione, nessuna colpa: è infatti, comparso nella notte. La solita manina?
 
Qui sotto il confronto tra la versione tempestivamente e meritoriamente pubblicata e commentata da QS e quella comparsa sul sito ufficiale del Ministero di Economia e Finanza il 30 settembre.
 

 
Con tutta evidenza la nota redazionale non poteva segnalare un fatto politico istituzionale che non c’era: la riproposizione del DDL governativo per l’attuazione dell’autonomia differenziata ex art. 116, comma 3, Cost.
 
Come tutte le lettrici ed i lettori di QS sanno, l’art. 116, comma 3, Cost. prevede, tra le ben 23 materie sulle quali alle regioni ordinarie “possono (non debbono!) essere attribuite “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, anche la “tutela della salute”.
 
Segnalo e sottolineo che con l’autonomia differenziata (per una serie di meccanismi giuridici di diritto costituzionale ed amministrativo, sui quali in questa sede non è opportuno addentrarsi nei dettagli come è possibile interpellando, e non è impossibile, i cultori di dette discipline), si conferirebbe alle Regioni sulla tutela della salute (e sulle altre materie) potestà legislativa esclusiva sottraendola alla potestà legislativa concorrente del Parlamento, oggi competente per la determinazione dei principi fondamentali.
 
In altre parole, si sancirebbe nella legislazione la suddivisione del SSN in 19+2 SSR diversi, con caratteristiche di accesso diseguali per i cittadini, con “contrattualistiche” diseguali per i dipendenti (dirigenti ed iscritti ai sindacati del mondo della sanità, lettori di QS, ne hanno poliennale e diuturna esperienza) e non coerenti neppure sui principi fondamentali.
 
Sarebbe nei fatti espunta dall’ordinamento sanitario la 833/78, a partire dai principi fondamentali come legiferati nel suo art.1: “Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini”.
 
Tali principi fondamentali, sanciti dalla Costituzione, sono perseguibili solo con il SSN pubblico, e solo se la potestà legislativa sulla tutela della salute rimane al Parlamento ed il decentramento alle Regioni e agli Enti Locali Territoriali, cioè a Provincie, Comuni e Città Metropolitane si attua non sul piano legislativo ma su quello amministrativo, di pari passo con la partecipazione dei cittadini.
 
E’ dal decentramento amministrativo, spesso virtuoso e partecipato dai cittadini, e richiamato anche dall’art. 118, comma 1, Cost: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà (cosiddetta verticale ndr), differenziazione ed adeguatezza”; che realizzano il classico criterio di ogni assetto organizzativo sanitario efficace “decentra quando possibile, accentra quando indispensabile”, che non si può né deve tornare indietro.
 
Non procedo oltre ad argomentare con il richiamo ad altri artt. della Costituzione, dai primi 12, all’art.117, all’importantissimo sul piano finanziario e per la sanità pubblica art.119. Se di interesse la sua rivista ospiterà interventi di cultori della materia.
 
Osservo semplicemente che la volontà politica del governo e della sua maggioranza di confermare il perseguimento dell’autonomia regionale differenziata ed al contempo, con la NaDEF 2021, di anticipare/prevedere una riduzione di finanziamenti del SSN tra il 2021 ed il 2024, resa ancor più devastante dalle previsioni/tendenze inflazionistiche che caratterizzano secondo le autorità finanziarie e gli osservatori la ripresa economica post Covid-19, (quindi incremento dei costi di produzione dei servizi sanitari!) decretano il colpo finale al SSN pubblico.
 
Altro che “indizi” di privatizzazione. Lucido disegno di demolizione del SSN, strumento di tutela della salute uguale su tutto il territorio nazionale e “per tutte le tasche”, e sua sostituzione con un sistema in mano ad oligarchie private e amministrazioni regionali compiacenti.
 
E’ un disegno cinico, velleitario e fallimentare, se l’obbiettivo è una sanità di qualità per tutti i cittadini, come la sindemia Covid-19 ha ampiamente dimostrato.
 
Il mondo della Sanità Pubblica italiana non lo può accettare. Ogni aspetto della sua articolatissima e sterminata articolazione scientifica, culturale, professionale ne sarebbe travolta. Va fermato con una vasta mobilitazione dell’opinione pubblica e delle professioni sanitarie, nelle mille forme della loro vita organizzata. Quanti già in passato si sono battuti per il potenziamento del servizio sanitario nazionale pubblico e contro l’autonomia differenziata è ora che si pronuncino.

Dr. Gianluigi Trianni
Esecutivo Nazionale Comitati contro qualunque Autonomia Differenziata, per l’Unità della Repubblica e l’Eguaglianza dei Diritti

 

01 ottobre 2021
© Riproduzione riservata

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