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La medicina generale deve tornare in Università

di C.De Virgilio Suglia, G.S. Dalle Luche, V.Lavecchia, F.Maffettone, A.Giusti

30 SET - Gentile Direttore,
siamo i rappresentanti degli specializzandi di Medicina di Comunità e delle Cure Primarie (MCCP) delle Università degli Studi di Bari, Bologna, Modena e Reggio Emilia, Napoli e Padova. Solitamente non interveniamo in questioni politico-sindacali, tuttavia dopo avere letto il recente articolo del 27 settembre sul documento della FIMMG, nel quale si afferma che “il corso di Medicina di comunità risulta incentrato su una impostazione di tipo igienista”, ci è sembrato opportuno illustrare il percorso formativo della nostra Scuola di Specializzazione, talvolta non ancora ben conosciuto.
 
La Scuola di Specializzazione in Medicina di Comunità e delle Cure Primarie è una disciplina di Area Medica inserita dal Ministero della Salute nella classe della Medicina clinica generale (cosi come Pediatria, Medicina Interna, Geriatria, etc..). Non fa parte quindi dell’area dei Servizi, come invece Igiene e Medicina Preventiva.
 
È stata istituita dal Decreto MURST del 3 luglio 1996allo scopo di formare specialisti nel settore professionale della medicina di famiglia e di comunità idonei a ricoprire ruoli dirigenziali nell’area dell’assistenza sanitaria primaria.
 
Come affermato nel Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68lo Specialista in Medicina di Comunità e delle Cure Primarie ha conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nei campi della diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie acute e croniche con particolare riferimento al contesto della rete di cure primarie; sono, quindi, specifici ambiti di competenza professionale le cure primariee la medicina generale, insieme all’organizzazione dei servizi territoriali quali le case della comunità, i distretti, le UCCP, le reti di cure palliative, gli ospedali di comunità, i servizi di assistenza domiciliare e di telemedicina.
 
Il Decreto Ministeriale del 11 agosto 2020, rende la Specializzazione in MCCP equipollente alla disciplina di Cure Palliative, permettendo agli Specialisti di MCCP di esercitare attività clinica di cure palliative e terapia del dolore.
 
Per raggiungere questi profili di apprendimento, il nostro Piano Formativo è organizzato in 4 anni, con una formazione così strutturata:
- 2/3 sul territorio e 1/3 in ospedale;
- 2/3 clinica e 1/3 organizzativa.
 
La frequenza ospedaliera (circa un anno e mezzo) è incentrata soprattutto nei reparti internistici, di emergenza-urgenza e negli ambulatori per patologie croniche; per quanto riguarda, invece, la formazione territoriale (della durata di 2 anni e mezzo), i cardini principali sono rappresentati dagli Ambulatori dei Medici di Medicina Generale, le cure palliative territoriali e i Dipartimenti di Cure Primarie/Distretti socio-sanitari.
 
Essendo così strutturato il nostro percorso formativo a questo punto ci chiediamo: come mai non ci è permesso di esercitare la Medicina Generale, nonostante vi siano due Decreti Interministeriali sopracitati e il parere della Commissione Igiene e Sanità del Senato del 23 marzo 2021che riconoscono proprio la Medicina Generale tra gli ambiti di competenza dello Specialisti in MCCP?
 
Ricordiamo, inoltre, che la Scuola possiede i requisiti minimi per l’esercizio della Medicina Generale in accordo con la Direttiva Europea 2005/36/CErelativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Art 28 commi 3-5 sulla Medicina Generale). Per quale ragione questa direttiva non è stata recepita dal D.Lgs 368 del 1999 e successive modifiche?
 
Perché i maggiori esponenti sindacali ritengono che la formazione Universitaria non sia idonea a formare specialisti in Medicina Generale, nonostante il percorso accademico formi molti specialisti che operano nel territorio (come ad esempio i Pediatri) e nonostante nella maggior parte degli altri paesi europei esista una formazione universitaria per la Medicina Generale?
 
Lo specialista in MCCP è un medico formato per il territorio e, in base alla normativa vigente, può oggi operare con ruoli clinici e organizzativi in qualità di:
1. dirigente medico, nell’organizzazione dei servizi sanitarie di base presso i dipartimenti di cure primarie e distretti enelle Cure Palliative e terapia del dolore;
2. specialista ambulatoriale, nelle case della salute (ambulatori per la cronicità), ospedali di comunità, pediatria di comunità, hospice, etc.
 
Alla luce del PNRR e al suo impulso riformatore chiediamo di rendere applicativo quanto indicato dal DIM 68 e dalla Direttiva europea e permetterci di esercitare nel ruolo di dirigenza medica anche la medicina generale.
 
Per questo motivo chiediamo al Ministro della Salute, al Ministro dell’Università e Ricerca, al presidente della Fnomceo, al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome e al Coordinatore della Commissione Salute nella Conferenza delle Regioni di intervenire a sanare questo vulnus normativo tutto italiano.
 
Dott. Cesare De Virgilio Suglia
Rappresentante Specializzandi MCCP Bari
 
Dott.ssa Georgia Santos Dalle Luche
Rappresentante Specializzandi MCCP Bologna
 
Dott. Vincenzo Lavecchia
Rappresentante Specializzandi MCCP Modena e Reggio Emilia
 
Dott. Francesco Maffettone
Rappresentante Specializzandi MCCP Napoli
 
Dott.ssa Arianna Giusti
Rappresentante Specializzandi MCCP Padova

30 settembre 2021
© Riproduzione riservata

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