Massofisioterapisti. Ma che ci siamo iscritti a fare all’elenco speciale?
di Cosma Francesco Paracchini
18 MAG -
Gentile Direttore,
nonostante l’entrata in vigore, da oltre due anni, della legge n.145 del 2018 la questione massofisioterapisti tiene ancora banco. I massofisioterapisti iscritti all’elenco speciale ad esaurimento, oltre all’obbligo di pagare la quota annua di iscrizione all’Ordine, non hanno avuto alcun diritto in cambio: in primis il diritto ad avere un organismo di rappresentanza, riconosciuto e votato dagli interessati, che tuteli la categoria in questa fase di riordino.
Più volte ho sollecitato l’Ordine dei TSRM in tal senso, anche su questa testata. Tuttavia, dopo due anni, questo diritto, è ancora negato. L’Ordine dei TSRM ha mancato clamorosamente anche nella comunicazione alle Istituzioni: infatti la fase di riordino della categoria permette, ai massofisioterapisti diplomati ai sensi dell’art.1 della legge n. 403/1971 ed iscritti all’elenco speciale, di continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento.
A tal proposito voglio chiarire, anche a seguito delle recenti pronunce amministrative che l’Ordine conosce, che ai sensi della legge n.145 del 2018 è stabilito:
1. L’art.1 della legge 403/1971 è stato abrogato e di conseguenza anche il profilo professionale del massofisioterapista.
2. Considerato il punto 1, la domanda sorge spontanea: se l'art.1 della legge 403/71 e relativo profilo professionale sono stati abrogati dalla legge 145 del 2018, qual è la professione sanitaria di riferimento e le relative attività professionali che possono continuare a svolgere i massofisioterapisti iscritti nell’elenco?
Lo spiega chiaramente la sentenza TAR Umbria n.48 del 2021:
"...garantiscono anche a costoro la possibilità di continuare ad esercitare le attività riconducibili alla professione di fisioterapista, iscrivendosi nell'Elenco speciale di riferimento, sempreché dichiarino di avere i suddetti requisiti."
Nonostante tutto nessuna comunicazione dell’Ordine dei TSRM è giunta al Ministero della Salute, alle Regioni e territorialmente alle ATS. Infatti ancor oggi, inspiegabilmente e in maniera del tutto illegittima, sul sito web del Ministero della Salute il massofisioterapista è definito operatore di interesse sanitario.
Ciò nonostante in violazione del codice civile di cui all’art.2229 e dell’iscrizione presso l’Ordine dei TSRM dei massofisioterapisti formati ai sensi dell’art.1 della legge n. 403/1971 di cui alla legge 145/2018.
Eppure anche la recente Ordinanza del Consiglio di Stato n.2025- 2021 ha chiaramente evidenziato, con esplicito riferimento alla vigente normativa di riordino, che:
“…le predette norme non sembrano aver abolito la figura professionale de qua ma solo la sua qualificazione quale professione sanitaria…”.
Pertanto se il massofisioterapista, formato ai sensi dell’art.1 della legge 403/71 con corsi autorizzati entro il 31.12.2018, deve essere pubblicizzato sul sito del Ministero della Salute, lo sia come professione sanitaria in fase di riordino e che tale fase permette, al massofisioterapista formato ai sensi dell’art.1 della legge 403/71, di svolgere le attività riconducibili alla professione di fisioterapista, purché sia iscritto all’elenco speciale ad esaurimento.
Il Ministero della Salute potrà pubblicizzare anche l’operatore di interesse sanitario (quando sarà disciplinato) poiché, di recente, il TAR del Lazio con sentenza n.3910 del 2021 ha sancito che
: “La giurisprudenza e la più recente legislazione hanno dunque stabilito che la categoria dei massofisioterapisti non è più annoverabile tra le professioni sanitarie ma è piuttosto riconducibile all’area degli “operatori di interesse sanitario”. La relativa disciplina, anche con particolare riguardo all’ordinamento didattico, è dunque demandata non più ai decreti ministeriali di cui al citato art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (il quale si riferisce alle sole “professioni sanitarie”) ma, diversamente, agli accordi da raggiungere in sede di Conferenza Stato – Regioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 43 del 2006.”
Dunque solo coloro che si formeranno ai sensi di un accordo Stato-Regioni, come previsto dall’art. 5 della legge n. 43 del 2006, il cui corso deve ancora essere regolamentato al pari delle competenze, potranno essere definiti operatori di interesse sanitario.
Questo proprio per non creare, già ora, incertezze tra chi è professione sanitaria e chi sarà operatore di interesse sanitario.
Mi chiedo: l’Ordine dei TSRM come intende tutelare i massofisioterapisti? Quali interessi sta difendendo? Forse solo l’interesse numerico maggioritario di chi si è sempre opposto all’operato dei massofisioterapisti? O piuttosto tutelare il diritto riconosciuto ai massofisioterapisti di continuare ad esercitare le attività riconducibili alla professione di fisioterapista, iscrivendosi nell'elenco speciale di riferimento? Perché negare ai massofisioterapisti il diritto di aggiornamento (ECM) obbligatorio per coloro che rientrano nella previsione della legge n.42/99?
Tutto quanto premesso ci pone altri interrogativi: a cosa è servita l’iscrizione all’elenco? Forse a remunerare ulteriormente gli incarichi di qualcuno, pensando che una minoranza non possa ribellarsi pretendendo il rispetto dei diritti derivanti dalla novella legislativa del nuovo riordino?
Cosma Francesco Paracchini
Massofisioterapista
18 maggio 2021
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