I Mmg non sono imprenditori ma professionisti del Ssn
di Massimo Calisi
30 NOV -
Gentile Direttore,
prestazioni mediche complesse, come quelle richieste dall'ultimo ACN, non si possono effettuare negli studi del mmg, nella gran parte non idonei e collocati in palazzi condominiali, ma solo nei Distretti Sanitari per i profili di sicurezza che offrono e dove è possibile l’integrazione con altre professionalità sanitarie ed usufruire di personale amministrativo ed ausiliario.
I Distretti Sanitari, con gli studi più capillari del mmg, sono emanazione della Medicina Territoriale ed i prospettati micro team nello studio di Medicina Generale potrebbero favorire gruppi di pseudo imprenditori che, offrendo locali attrezzati distrarrebbero fondi dedicati al potenziamento della Medicina Generale.
Peraltro, per i micro team, i problemi da risolvere non sarebbero di poco conto e non di immediata e semplice soluzione; tra i principali: stato giuridico del mmg nella fattispecie, stato giuridico-contrattuale e mansioni dell’infermiere, stato giuridico-contrattuale e mansioni del collaboratore di studio/segretaria.
Le figure incaricate dal Titolare medico del microteam dovrebbero esercitare secondo il profilo professionale e per l’infermiere non è quello di "ausiliario" del Titolare medico imprenditore del microteam. Inoltre il collaboratore di studio ha in verità funzione di staff e non di team, poiché il collaboratore di studio non è una professione intellettuale né sanitaria né in autonomia di integrazione con altre figure professionali sanitarie ed è appunto un lavoratore privato alle dipendenze del mmg. Il collaboratore di studio è già previsto dall’ACN con le indennità per lui spettanti ma non sono ricordati e riscritti i compiti.
Tali compiti si possono dedurre da una elaborazione della dottrina normativa e della giurisprudenza. Si può stabilire che il collaboratore di studio medico è un mestiere ed è una professione che prevedono formazione, destrezza, abilità e pratica. Le diverse mansioni del personale di segreteria sono il controllo della sala di attesa, la prima accoglienza, gli appuntamenti. Invece per esempio partecipare, ascoltare leggere scrivere stampare ricette mediche (anche quelle ripetitive) non possono essere compiti del collaboratore di studio perchè sono esclusiva e non delegabile attività del medico chirurgo.
La competenza del medico è "diretta, esclusiva e non delegabile" come stabilito dall'art 3 del codice di deontologia. L’art. 2232 c.c. poi statuisce che “il prestatore d’opera professionista deve eseguire personalmente l’incarico assunto”, e per il medico significa che l'atto deve essere prestato personalmente.
Per la Privacy nello studio medico il collaboratore di studio deve avere sì riservatezza, ma egli non è né un lavoratore né impiegato pubblico (es. lavoratori impiegati dei Municipi, delle Regioni, delle Asl, dei CUP anche in cooperativa, dei Tribunali, dei Catasti, ecc.) gravati solo questi ultimi, perché “statali” o similari, di “segreto d'ufficio". Solo per questi vi è la possibilità di Incarico per trattare i Dati Sensibili. Il “segreto professionale” è invece ascrivibile solo alle professioni sanitarie.
La Medicina Territoriale ha invece necessità urgente di investimenti per le attività complesse della medicina generale nelle UCCP distrettuali, già previste dalla legge Balduzzi, e l’idea del micro team rallenta o distoglie da ogni vera possibilità di riforma.
Massimo Calisi
Medico di medicina generale a Pescara segretario regionale Fismu Abruzzo
30 novembre 2020
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