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Il ruolo dell’infermiere nella riabilitazione psichiatrica

di Pierpaolo Volpe

14 APR - Gentile Direttore,
la Professione Infermieristica nel corso degli anni ha subito notevoli mutamenti passando dall’essere una Professione sanitaria ausiliaria, ad una Professione sanitarie dotata di autonomia professionale per tutte le attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva secondo quanto prescritto ope legis dal D.M. 739/94.

La centralità della Professione infermieristica nel processo di cura non è stata ancora riconosciuta dalla Regione Puglia nelle residenzialità psichiatriche.

L’attuale Regolamento Regionale pugliese (R.R. 7/2002) prevede tra i requisiti organizzativi per il funzionamento delle Strutture di riabilitazione psichiatrica la presenza indistintamente di “Collaboratori Professionali Sanitari (infermieri, educatori professionali, personale della riabilitazione) o collaboratori professionali assistenti sociali”.

Il prefato regolamento realizza una commistione di ruoli tra Infermieri, Educatori professionali, personale della riabilitazione ed Assistenti sociali, rendendo solo eventuale la presenza della figura dell’Infermiere, ponendosi con tutta evidenza in contrasto con la legislazione nazionale (Legge 42/99, Legge 251/2000 e Legge 3/2018).

L’attuale emergenza sanitaria legata alla Pandemia da SARS-CoV-2 rende ancora più centrale il ruolo degli Infermieri soprattutto nelle Strutture residenziali (in Puglia chiamate CRAP), dove è necessaria oltre alla presenza di Professioni sanitarie della riabilitazione (Tecnici della riabilitazione psichiatrica e Educatori Professionali), anche di Professioni sanitarie infermieristiche le cui principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.

Il Profilo professionale individua il capo di operatività della Professionale infermieristica, individuando nell’infermiere il responsabile unico dell’assistenza generale infermieristica (art. 1 DM 739/94), della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche (art. 1 comma 3) punto d) D.M. 739/94), della pianificazione dell’intervento assistenziale, dell’identificazione dei bisogni e della corretta attuazione del Progetto terapeutico riabilitativo individualizzato agendo in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali. (art. 1 comma 3) punti a), b), c), e) D.M. 739/94).

Il Ministero della salute già nel 2009 attraverso la Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema, aveva previsto nella dotazione organica delle Strutture residenziali (a seconda dell’intensità delle prestazioni caratterizzanti la struttura h 12 o h 24) la presenza obbligatoria dell’Infermiere.

Anche la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il documento prot. n. 13/054/CR7A/C7 del 13/06/2013, ha espressamente richiesto che le ore di presenza giornaliera delle differenti figure professionali siano declinate in raggruppamenti di attività, tra cui figura “l’Attività di assistenza sanitaria per gli infermieri” e “l’Attività educativo- riabilitativa per gli educatori e i terapisti della riabilitazione psichiatrica”.

Ad oggi nessuna modifica è ancora seguita all’attuale Regolamento Regionale, se non una serie di atti pubblici (risposte ad interrogazioni al Consiglio regionale) e non ufficiali ancora secretati.

Essendo trascorsi sei anni dal recepimento della Regione Puglia delle disposizioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (documento prot. n. 13/054/CR7A/C7 del 13/06/2013), dieci anni dalla emanazione delle direttive del Ministero della salute e tre anni dalla emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, senza che si sia ancora proceduto alla modifica del regolamento regionale, non possiamo che auguraci che la Regione Puglia passi dalle dichiarazione ai fatti.

E’ opportuno però che i tecnici della Regione, muovendosi nell’alveo delle normativa nazionale, tengano conto della tenuta dei livelli occupazionali e procedano ad un potenziamento degli organici soprattutto per quanto riguarda la figura dell’OSS nelle Strutture residenziali (CRAP intensive ed estensive) e dell’Infermiere la quale figura deve diventare obbligatoria per tutte e 24 le ore di assistenza.

In un quadro così compromesso e in contrasto con le leggi nazionali, non possono essere certamente i lavoratori o gli Enti gestori a dover pagare l’inerzia della Regione e gli errori protratti negli anni dai vari tecnici regionali nella predisposizione degli organici delle Strutture di riabilitazione psichiatriche.

Si spera, quindi, che la Regione Puglia si avvalga di interlocuzioni con Associazioni di familiari e utenti psichiatrici, Enti Gestori, Società Scientifiche, Ordini Professionali, Organizzazioni Sindacali e ANCI per il perseguimento degli obiettivi a tutela delle persone affette da disabilità psichica che hanno il diritto di ricevere una assistenza di qualità in un sistema multidisciplinare.

Dott. Pierpaolo Volpe
Dirigente sindacale UIL FPL Taranto
Consigliere Ordine delle Professioni infermieristiche Taranto


14 aprile 2020
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