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Legge Gelli: mancanza decreti attuativi su assicurazioni rende complicato il quadro normativo

di Rocco Damiano

16 DIC - Gentile Direttore,
la legge Gelli, nata per far fronte alle gravi ripercussioni della medicina difensiva sulla finanza pubblica, ha generato alcune incomprensioni oggetto di discussione anche nella Società Italiana di Urologia. È chiaramente emerso che con la Legge Gelli il danneggiato o i suoi eredi possono agire oltre che contrattualmente nei confronti della struttura, anche o solo extracontrattualmente nei confronti del medico, con tutte le conseguenze per l’onere della prova e la prescrizione più breve, applicabili solo a fatti avvenuti dopo la sua entrata in vigore. Da qui nasce la nostra raccomandazione di una polizza assicurativa che contempli anche il primo rischio.
 
A tutela di un eventuale errore grave il medico dipendente ha bisogno di una ulteriore copertura assicurativa di secondo rischio, mentre i liberi professionisti, che rispondono ancora per piena ed esclusiva responsabilità contrattuale, devono pertanto avere una copertura assicurativa ancor più efficace.
 
Anche l’impiego del "Sistema Nazionale per le Linee Guida" (www.snlg.iss.it) quale parametro di riferimento della condotta medica, si sta rivelando fallimentare per l’inefficienza della raccolta dei dati e per variabilità dei casi concreti, per cui le specificità impongono alla Magistratura talvolta di discostarsi dalle stesse linee guida.
 
Ciò non impedisce che una condotta difforme dalle linee guida possa essere ritenuta diligente, se esistevano particolarità tali che imponevano di non osservarle e viceversa. È quindi fondamentale una valutazione delle specificità del caso concreto.
In merito alla responsabilità penale, per comprendere la portata della norma, bisogna esaminare cosà è variato nel tempo: prima dal 2012 il medico era responsabile secondo i principi generali in materia di colpa, sia lieve che grave. Con il Decreto Balduzzi il medico, attenendosi alle linee guida o alle buone pratiche, rispondeva solo per colpa grave.
 
L’attuale previsione della legge Gelli è meno favorevole secondo la Magistratura, perché la non punibilità opera nelle condizioni in cui il medico abbia correttamente individuato e adottato le linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve, da imperizia, nella fase attuativa delle raccomandazioni.
L’azione di rivalsa da parte della Struttura Sanitaria nei confronti del medico o l’azione di responsabilità amministrativa possono invece essere esercitate solo in caso di dolo o colpa grave.
 
Restano serie criticità sulle affermazioni mediatiche di piena applicabilità della legge, anche in assenza dei decreti attuativi prevalentemente assicurativi.
Riteniamo non corretto affermare che sia stato introdotto un obbligo di assicurazione per le strutture sanitarie, poiché la legge non chiarisce le regole e l’obbligatorietà della copertura assicurativa per le strutture sanitarie. Di fatto, dunque, le Strutture Sanitarie possono decidere oggi di assicurarsi, come di non farlo; di operare in autoritenzione del rischio, con o senza l'accantonamento di un "fondo destinato".
 
È del tutto evidente che la mancanza dei tre decreti attuativi assicurativi sulla tipologia delle polizze, sui massimali e sull’ultrattività e retroattività delle polizze, e un regolamento del fondo di solidarietà per legge, complichi ancor di più il quadro normativo.
 
La proposta degli Urologi SIU al Legislatore è di completare al più presto l’iter con i futuri decreti, a tutela degli operatori sanitari e dei pazienti che si rivolgono loro alla ricerca di risposte a bisogni di salute.
 
Rocco Damiano
Responsabile Ufficio Risorse e Comunicazione della Società Italiana di Urologia

16 dicembre 2019
© Riproduzione riservata

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