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Quanta confusione sul “118 delle Regioni”

di Carlo Spirito e Fabrizio Ghidini

23 NOV - Gentile direttore,
nel “118 delle regioni”, regna ormai sovrana una grandissima confusione circa le coordinate tecnico-giuridiche di funzionamento dei sistemi di chiamata e risposta, a tutto danno del cittadino. Le pietre miliari del sistema di emergenza ed urgenza (DPR del 1992 e L.G. del 1996) riconoscono ampiamente il bisogno primario del cittadino ad un contatto diretto ed immediato con operatori specializzati della centrali operative.
 
Eppure tale bisogno viene puntualmente calpestato a livello regionale attraverso:
- riduzione delle centrali operative e del personale dedicato;
- mancata attuazione del numero unico per i codici di bassa gravità 116117;
- interposizione del nuovo numero unico 112 al contatto diretto con la centrale operativa, con sostituzione del numero unico 118.
 
Erra quindi chi in ragione di interessi di piccola o grande bottega non riesce ad avere una visione più ampia della questione che non è solo il NUE 112 ma che lo coinvolge direttamente nella sua effettiva attuazione.
 
Insensibili all’evidenza,si procede cocciutamente ad una centralizzazione incompatibile con le caratteristiche che secondo legge di natura devono avere le reti tempo-dipendenti, oggettivamente dilatando l’intervallo tra la chiamata ed il soccorso sul territorio.
 
A dimostrazione di quanto affermato Federconsumatori intende depositare documento di riscontro ad istanza d’accesso civico a firma del Dott. Zoli per l’ AREU Lombardia (Periodo di rilevazione: 01 gennaio 2018 - 30 giugno 2018) nel quale si legge un tempo di mediana di circa 1 minuto per il contatto tra la CUR del 112 e le centrali operative, in aggiunta a quello di attesa iniziale della risposta (40 secondi invece il tempo massimo previsto dal disciplinare NUE 112…. ). Ciò sta a significare che un considerevole numero di chiamate si risolve in un contatto con la rete d’emergenza sanitaria, grossomodo, ad oltre 1 minuto e 30 secondi dalla chiamata.
 
Questo intervallo per un codice rosso è un enormità ed esprime un sistema che per i costi connessi non apporta alcun beneficio al cittadino ma, al limite, un danno.

Da un punto di vista normativo, premesso che nel piano nazionale di numerazione permane l’inserimento del numero 118 affidato ai Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali a nessuna regione è dato eliminare unilateralmente un numero unico nazionale sul territorio di pertinenza.
 
Del resto:
- Non lo chiede l’Europa, dove ben 20 su 28 hanno il doppio numero (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/112-your-country).
 
- Non è previsto dalla pianificazione nazionale nelle linee d’indirizzo approvate a livello di conferenza stato regioni , dove è stabilito un numero di emergenza europeo integrato con quelli nazionali con uno sviluppo tecnologico comune come espressamente previsto dal decreto ministeriale del 2009.
 
- Non è previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche, che all’ art. 76 fa riferimento ai numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico europeo prevedendo , oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali, l’attuazione e valorizzazione del numero di emergenza unico europeo '112'.
 
- Non è previsto, neppure nella decretazione attuativa, la legge Madia che al comma 1 lett. A ha previsto l’istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale ma si è ben guardata di disporre l’abolizione delle numerazioni preesistenti.
 
Ed allora, a che titolo tecnico-giuridico si discute di siffatta modalità attuativa del numero 112? Si recuperi buon senso e rispetto della normativa vigente, come abbiamo richiesto con missiva che alleghiamo inviata all’ Autorità delle telecomunicazioni ed la ministero competente.
 
Ci dispiace altresi’ del diniego del Ministero degli Interni a regolari richieste d’accesso civico in merito ai dati di funzionamento del NUE 112, dolendoci che avrebbero potuto rendere eloquenti punti nodali della questione connessi all’attivazione del sistema informativo e di monitoraggio relativamente all’emergenza sanitaria (COT 118).
 
Si tratta di dati che secondo disciplinare NUE 112 dovrebbero essere nella esclusiva disponibilità Ministero degli Interni e, ci si augura, non ancora della Regione Lombardia, in qualche modo “parte in causa”.

Avv. Carlo Spirito
Membro del Dipartimento nazionale sanità di Federconsmatori

 
Dott. Fabrizio Ghidini
Responsabile del Dipartimento nazionale sanità di Federconsmatori


23 novembre 2019
© Riproduzione riservata

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