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Dirigenti medici precari. No alla stabilizzazione senza concorso

di Nadia Peparini

25 NOV - Gentile Direttore,
risultano quanto meno sorprendenti la rivendicazione del proprio merito da parte dell'Anaao (vedere Quotidiano Sanità del 24 novembre 2017) ed il plauso delle altre organizzazioni sindacali di categoria per l'estensione, prevista dalla Circolare della Funzione Pubblica n.3/2017,  ai precari della Dirigenza Medica delle procedure di stabilizzazione previste per il personale non dirigenziale della Pubblica Amministrazione dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 75/2017.  
 
Ciò per le seguenti ragioni:
 
1) è innegabile che una circolare esplicativa non possa presentare previsioni diverse rispetto alla normativa  nazionale a cui si riferisce. 
L'articolo 20 del decreto legislativo 75/2017 prevede  che le procedure di stabilizzazione dei commi 1 e 2  riguardino esclusivamente  il personale precario non dirigenziale. La  circolare   del Ministero della Funzione Pubblica  n.3/2017, firmata il 23 novembre scorso dal Ministro Madia,  recante "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni" ha incluso  tra i destinatari del provvedimento di stabilizzazione  il personale  Dirigenziale del Sistema Sanitario Nazionale (punto 3.2.8).
 
Viene spontaneo  domandarsi  come possa una circolare ministeriale estendere  la platea dei destinatari delle procedure di stabilizzazione  previste dal decreto legislativo per la cui applicazione intende fornire indicazioni operative. Del resto i risvolti dell'ampliamento dei destinatari  delle procedure di stabilizzazione saranno notevoli in ragione della numerosità dei soggetti direttamente od indirettamente coinvolti, sia perché le procedure suddette prevalgono sulle procedure di mobilità sia perché nella circolare della Funzione Pubblica n.3/2017  è specificato che gli aventi diritto alla assunzione a tempo indeterminato  in base alla procedura di cui al comma 1 dell'art. 20 del decreto legislativo 75/2017 (assunzione diretta) sono coloro che sono stati assunti a tempo determinato  da graduatorie di procedure concorsuali, sia ordinarie siaanche per soli titoli.
 
Se nella platea degli aventi diritto all'assunzione con le procedure previste dal suddetto comma 1 viene incluso anche il personale Dirigenziale del Sistema Sanitario Nazionale e, dunque, i Dirigenti Medici, come indicato dal punto 3.2.8 della Circolare 3/2017, è evidente che molti Dirigenti Medici assunti a tempo determinato da graduatorie di avviso pubblico per soli titoli, verranno stabilizzati senza aver partecipato ad alcuna  procedura concorsuale ordinaria, per titoli ed esami , prevista per l'accesso alla Dirigenza Medica nella pubblica amministrazione dal D.P.R. 483/97 e senza aver partecipato ad  alcuna procedura concorsuale straordinaria.
 
Forse l'Anaao dovrebbe considerare che non è un  caso che le procedure previste per il superamento del precariato dall'art. 20 del Decreto Lgs. 75/2017  siano  destinate al solo personale precario non dirigenziale;
 
2)  in termini di meritocrazia e di imparzialità è di non scarsa rilevanza autorizzare assunzioni a tempo indeterminato di Dirigente Medico che non sia stato selezionato tramite  concorso pubblico,  ordinario (per titoli ed esami, tra cui 2 prove scritte ed una orale) o straordinario (con riserva di posti), ma sia stato selezionato  tramite  procedura per soli titoli o magari titoli e colloquio senza previsione di alcuna prova d'esame;
 
3) altrettanto non irrilevante pare essere  il fatto che i Dirigenti medici assunti a tempo determinato che risultino  idonei in graduatorie di concorso pubblico a tempo indeterminato, possano essere assunti a tempo indeterminato, indipendentemente dalla loro posizione occupata in graduatoria e, soprattutto,  con diritto di precedenza rispetto agli idonei che risultino classificati in posizione più favorevole nella graduatoria di merito ma  che non possano vantare l'anzianita' di servizio a tempo determinato richiesta per la stabilizzazione dei precari. 
 
Concludo sottolineando come l'importanza della valorizzazione  dell'esperienza professionale sia fondamentale  per una corretta valutazione meritocratica ma che quest' ultima non possa prescindere da procedure di selezione standardizzate ed univoche come quelle previste dalla normativa vigente  a  garanzia del rispetto dei criteri di  trasparenza ed imparzialità.
 
Dott. Nadia Peparini
Fara in Sabina (Rieti)

25 novembre 2017
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