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Massofisioterapisti. Se l’equipollenza vale in eterno

di Gianni Melotti

22 SET - Gentile direttore,
secondo una sentenza del 20 settembre del Tar Lombardia, anche un titolo di Massofisioterapista conseguito nel 2014  può essere fatto valere nella carriera pregressa  per il  riconoscimento dei crediti formativi universitari, per accedere direttamente al terzo anno del corso di Laurea in fisioterapia. Ovviamente, se nessuno farà niente, con gli stessi ragionamenti anche un attestato, che ad oggi è di operatore di interesse sanitario, che verrà conseguito nel 5999 potrà avere lo stesso trattamento, in barba al fabbisogno concordato tra la Salute, le Regioni e le stesse professioni.
 
Ma di sentenze così ne abbiamo praticamente una al giorno e sembra che la memoria corta o la fretta continuino a far partorire gatti ciechi sia sul versante della politica che su quello giudiziario.
 
Non voglio pensare che ci sia altro, ma se un ex ministro e ora Presidente di sezione del CdS, ha messo la sua firma su una sentenza singola con affermazioni quantomeno originali, probabilmente non ha ponderato bene la cosa perché ora la sua asserzione è fatta propria dagli interessati e trova udienza nelle aule dei tribunali dove, approfondendo evidentemente poco la materia, ci si accontenta dell’ipse dixit..
 
Affermare, infatti, che l’equipollenza vale per tutti i titoli di massofisioterapista conseguiti a prescindere dalla data di conseguimento, ( C.D.S.  n.1105 del 5 marzo 2015) significa esserci andati lunghi perché la stessa sezione del Consiglio di Stato, che oggi presiede, si era già espressa su questa materia, con sentenza n. 3218 del 30/05/2011 dicendo esattamente il contrario.
 
Cito testualmente: “ 3.2. A tal proposito, il richiamato articolo 4 (della) l. n. 42 del 1999 non va considerato come norma “a regime”, applicabile estensivamente anche ai titoli conseguiti successivamente (sulla scorta della precedente normativa: l. 10 maggio 1971, n. 403, in relazione al diploma di massofisioterapista).
 
La norma ha invece finalità transitoria, essendo finalizzata a consentire che i (soli) titoli rilasciati dalle scuole regionali nel previgente sistema potessero essere equipararti a quelli di nuova istituzione (qualificati da un diverso e più impegnativo iter di conseguimento).
 
L’utilizzo del participio passato (“conseguiti”) e qualificazione dei “vecchi” diplomi come ormai appartenenti alla “precedente normativa”, escludono che questi ultimi siano stati conservati a regime mediante un mero affiancamento al nuovo sistema ivi introdotto”.
 
Il tutto ripreso correttamente anche in un’altra sentenza, la n. 2001/16 del Tar Campania, ma, tant’è,  ad oggi sembra passare l’idea che l’equipollenza valga per tutti i titoli conseguiti a prescindere dalla data di conseguimento, cioè in eterno.
 
Ovviamente è arduo pensare a come rimediare alla cosa, visto poi anche l’andazzo politico.
Sono di pochi giorni fa le affermazioni, sorprendenti, del Vicepresidente della Commissione XII del Senato secondo il quale si ottengono risultati migliori in chi si affida alle terapie manuali, piuttosto che a chi è preso in carico dal fisioterapista. Non si capisce bene di chi stia parlando, anche se lo si intuisce, ma di sicuro si  dimentica che la terapia manuale fa parte del profilo professionale del fisioterapista e non ci fa una bella figura.
 
Gianni Melotti
Fisioterapista

22 settembre 2016
© Riproduzione riservata

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