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Ddl Lorenzin. Noi osteopati e l'illusione di un riconoscimento

di Nausicaa Oliverio

06 GIU - Gentile Direttore,
in qualità di Presidente dell’Unione Osteopati Italiani, le volevo sottolineare ciò che interessa a noi osteopati riguardo il DDL 1324 votato al Senato, con il testo proposto dalla 12^ Commissione “art.4.” dove sono inseriti gli emendamenti della Di Biase il “3.bis”, tale articolo consente l’assorbimento nella legge Lorenzin, l’istituzione della professione sanitaria dell’Osteopata.

Nella votazione al Senato sono stati respinti due emendamenti proposti dal Senatore Scilipoti Isgrò, e suggeriti dall’UOI, che chiarivano alcune criticità non contemplate nell’ “art.4”, che le evidenzio;

AS1324.A -al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:
"Sono titoli equipollenti anche gli attestati o diplomi di durata quinquennale rilasciati da istituti privati che hanno adottato unicamente i criteri formativi stabiliti dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a studenti il cui ciclo di studi sia iniziato prima della data in vigore della presente legge."

AS1324.A - al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti:
"L’osteopatia è una disciplina olistica volta ad ottimizzare il benessere dell’individuo attraverso il conseguimento dell’equilibrio fisico o dell’omeostasi. Per l'esercizio della professione di osteopata è obbligatorio il conseguimento di un diploma attestante un ciclo di studi di durata quinquennale che comprenda tutte le competenze tecniche riconosciute a livello internazionale caratterizzanti l'osteopatia, ovvero dei criteri formativi stabiliti dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Il diploma è rilasciato da università o da istituti accreditati dal Ministero della Salute. Le materie obbligatorie del ciclo di studi è stabilito dal Ministero della salute, previa l'acquisizione del parere della Conferenza unificata.".
 
Analizzando gli emendamenti respinti nella votazione del DDL, emergono le seguenti criticità:
La Prima sta nella cancellazione e chiusura di tutti gli istituti di formazione osteopatica presenti sul territorio nazionale, i quali non godranno della sanatoria, e verranno sostituiti dall’istituzione di un corso universitario triennale in osteopatia, oppure attraverso una specialistica biennale.
La Seconda criticità si palesa proprio nella volontà di rilegare l’osteopatia ad una specialistica , e inglobarla in una facoltà già esistente, per di più sanitaria, che formerà i nuovi osteopati secondo una visione sanitaria della materia, con docenti non osteopati.
La Terza criticità, sta proprio nella docenza. Infatti per entrare nella graduatoria universitaria, e per poter essere docente di facoltà, occorrerà sottoporsi ad un iter burocratico che di certo noi , arrivati per ultimi, possiamo solo scordarcelo. Per non parlare delle qualifiche necessarie.
 
Nel merito nell’art.4,non si contempla una sanatoria per i titoli pregressi. Ciò significa che tutti gli osteopati non potranno esercitare, e solo chi è in possesso di laurea, potrà avviare l’ iter universitario attraverso il quale, verranno valutati i debiti e i crediti della precedente laurea per poter poi proseguire il corso universitario in osteopatia e concludere il ciclo di studi.
 
La comunicazione che sta passando sui social, secondo cui “tutto è approvato ed è legge”, non è la giusta realtà, l’informazione corretta di ciò che sta avvenendo, è che ci vogliono i tempi legislativi ordinari per un DDL che sono tra le due Camere (Senato-Camera) di circa 272 giorni e (Camera- Senato),258 giorni, inoltre, aspetto fondamentale da sapere, è che nel corso della discussione e approvazione all’interno delle due camere di un DDL, tutto può variare e tutto può decadere. Pertanto possiamo opporci a chi vuole che la nostra professione di osteopata, diventi una tecnica sanitaria senza autonomia.


Questa è la realtà oggettiva di ciò che sta concretamente avvenendo, osteopati informatevi reagite, e non lasciatevi suggestionare da falsi annunci.

Dr.ssa Nausicaa Oliverio D.O.
Presidente Unione Osteopati Italiani 


06 giugno 2016
© Riproduzione riservata

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