Responsabilità professionale. Finalmente la fine dei “tuttologi”
di Federazione Nazionale TSRM
12 FEB -
Gentile Direttore,
in questi ultimi mesi si è assistito ad un’ampia discussione critica sul disegno di legge in materia di responsabilità professionale sanitaria da parte delle diverse anime che compongono la professione. Senza voler entrare in un tecnicismo giuridico a noi estraneo, sono di tutta evidenza le difficoltà che caratterizzano la materia: da un lato, la professione sanità si esprime sul territorio nazionale in modo assolutamente eterogeneo ed è complesso individuare una disciplina che possa omogenizzare il tutto senza cedere in disparità di trattamento; dall’altro, qualsiasi disciplina dovrà compararsi con quanto previsto per le altre professioni non sanitarie nel rispetto della uguaglianza sostanziale che dovrebbe caratterizzare il nostro ordinamento giuridico.
In questo quadro problematico, però, risulta importante sottolineare due aspetti contenuti nel DDL di cui poco si è parlato che hanno una potenzialità innovativa indiscutibile e che possono effettivamente risultare rivoluzionari nel favorire la ratio fondante il disegno di legge: consentire ai professionisti della sanità di esercitare la loro professione in modo più sereno, evitando atteggiamenti protezionistici, la c.d. “medicina difensiva” (rectius: sanità difensiva”).
Il primo è espresso nell’art. 8 rubricato “Tentativo obbligatorio di conciliazione”. La norma obbliga chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria ad esperire “preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente”. La norma precisa che tale procedura “costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento” (secondo comma) alla quale devono obbligatoriamente partecipare “tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione” (quarto comma).
In breve: in materia sanitaria, chi vorrà far causa in sede civile dovrà obbligatoriamente attivare una CTU preventiva (ai sensi della norma del codice di procedura civile richiamato) al fine di accertare se effettivamente sussiste un danno e, conseguentemente, accertarne l’ammontare economico. Un giudizio al quale devono partecipare tutte le parti interessate. Alla fine il CTU tenta la conciliazione: se ha esito positivo tutto si chiude. In caso contrario si aprirà una fase giudiziale ordinaria.
Chiunque abbia avuto esperienza in materia di responsabilità sanitaria è assolutamente consapevole del fatto che, alla fine, tutto il giudizio dipenda dalla Consulenza Tecnica di Ufficio: solo attraverso il giudizio tecnico diviene possibile definire quali dovevano essere i comportamenti esigibili dal professionista o quale doveva essere la condotta da tenere o la sua conformità alla scienza specialistica di riferimento. A riprova dell’assunto si consideri come, nelle ultime innovazioni avute in materia si sia sempre più dato rilievo alle linee guida e alle buone regole di pratica sanitaria. Attraverso questa norma, pertanto, tutta la conflittualità sarà costretta sin dall’inizio a misurarsi con la scienza sanitaria di riferimento con indiscutibili effetti positivi.
L’accertamento tecnico (e l’evidenziazione) della responsabilità da parte delle aziende o enti o dei singoli professionisti, determinerà un vantaggio evidente ed immediato ai pazienti che hanno subito il danno in quanto questo verrà immediatamente liquidato dalle assicurazioni e/o dai fondi regionali a copertura dei rischi: questo nell’evidente interesse di evitare che l’ammontare del danno risarcibile possa inutilmente lievitare.
Contemporaneamente, però, le azioni giudiziarie infondate ed ingiuste troveranno un ostacolo immediato ed invalicabile proprio nella consulenza tecnica che accerterà l’insussistenza del danno richiesto.
Al fine di essere effettivamente efficace, questa procedura chiede di porre particolare attenzione alla qualità di chi si propone per svolgere la funzione del Consulente Tecnico di Ufficio: il soggetto su cui si impernia l’innovazione su descritta.
Di qui il secondo aspetto di cui si intende parlare relativo a quanto disposto nell’art. 14 rubricato “Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria”. La norma prevede che in tutti i procedimenti civili e penali che riguardano la responsabilità sanitaria, quando vi è la necessità di valutare problemi tecnici complessi, “l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento avendo cura che i soggetti nominati non siano in posizione di conflitto di interesse nello specifico procedimento o in altri connessi”. Tutto si concentra sulle quattro parole sottolineate: i CTU devono avere una “specifica e pratica conoscenza”.
In questo modo, sarà possibile eliminare dalle aule giudiziarie tutti coloro che, profittando di quanto sino ad oggi previsto nell’ordinamento giudiziario, si sono proposti come “tuttologi” svolgendo la funzione di “esperti” in casi appartenenti a discipline specialistiche a loro assolutamente estranee e delle quali hanno solo (e forse) letto qualcosa: insomma, personaggi un po’ noti nelle aule giudiziarie ma assolutamente ignoti a qualsiasi contesto scientifico.
Con la norma in esame tutto questo potrà essere contrastato in quanto ciascun CTU dovrà dimostrare di avere “specifica e pratica conoscenza” della materia su cui si deve esprimere.
A questo punto, sarà onere degli Enti rappresentativi delle professioni farsi carico del fenomeno e controllare la qualità di chi si propone e agire (rectius: reagire) in modo forte e severo nei confronti di chi viola non solo le disposizioni normative su indicate ma anche le disposizioni contenute nei rispettivi codici deontologici.
Se ognuno farà bene la sua parte il sistema non potrà che essere migliore.
Sezione Aspetti Giuridici e Medico Legali
Federazione Nazionale TSRM
12 febbraio 2016
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