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Massofisioterapisti e fisioterapisti. Il Tar fa chiarezza con 13 sentenze

di Gianni Melotti

19 GEN - Gentile direttore,
il Tar del Lazio in soli due giorni ha emesso ben 13 sentenze (vedi elenco alla fine della lettera) respingendo i ricorso di altrettanti “massofisioterapisti” che si erano visti negare la possibilità di accedere all’equivalenza della loro qualifica con quella di fisioterapista.

La sentenza, anche da voi pubblicata si riferisce, per l’appunto, ad una di queste e nel particolare a quella di una “massofisioterapista” che si era vista rigettare la domanda di riconoscimento dell’equivalenza, sostanzialmente perché aveva sostituito, ma non è l’unico caso, nel modulo prestampato della domanda, la data del 31 dicembre 1995, termine ultimo per l’inizio dei corsi oggetto di equivalenza, con quella del 28 ottobre 1996.
 
Il Giudice avrebbe potuto anche fermarsi qui e invece no. È entrato nel merito e, nel ricostruire il complesso quadro normativo, per la prima volta, ha trattato correttamente la materia dell'applicazione del comma due dell'art. 4 della legge 42/99, che fa da spartiacque e cancella ogni equivoco riguardo a chi si diploma con questo titolo dopo il 1999.

Infatti, l’attuazione di questa norma prevede, per chi si è diplomato entro il 17 marzo ’99, da corsi iniziati entro il 31 dicembre 1995, un percorso formativo “ad hoc” per ottenere l’equivalenza al D.U. di Fisioterapista. Corsi, questi, del precedente ordinamento che non hanno potuto godere, come ha fatto anche il vecchio TdR, dell’equipollenza automatica prevista dallo stesso articolo, ma al primo comma, dando così la possibilità, a chi aveva vecchi titoli abilitanti, di convertirsi nell’unica figura riconosciuta, perché, ad oggi, solo il laureato in fisioterapista è abilito all'esercizio della relativa professione.
 
In particolare, a proposito di questo “nuovo massofisioterapista”, che taluno pretenderebbero ancora di riciclare nel settore della Riabilitazione, grazie alla legge 403/71, come “professione sanitaria ausiliaria”, varrà la pena ricordare che questa denominazione è stata abrogata dalla legge 42/99, che l’ha sostituita con quella di “professione sanitaria”. Cosa questa che i post '99 non sono e non potranno mai essere, visto che, “ad oggi”, sarebbero definiti “operatori di interesse sanitario”.
 
Uso il condizionale, perché non mi è del tutto chiaro chi abbia mai istituito, tribunali a parte, questa nuova figura. Cosa siano però lo si sa perché lo ha chiarito la sentenza della Corte Costituzionale n. 300 del 2007 quando, parlando per l’appunto di operatori di interesse sanitario, ha affermato che: “tali profili vanno riferiti esclusivamente ad attività aventi carattere “servente” ed “ausiliario” rispetto a quelle pertinenti alle professioni sanitarie – peraltro ad un livello inferiore rispetto a quello proprio delle «arti ausiliarie delle professioni sanitarie”. Le sentenze non risultano appellate.
 
 
Gianni Melotti
Fisioterapista
 
 
Note. Qui di seguito le sentenze del Tar Lazio:
 
Sentenza Tar Lazio 317 del 13/1/2016
 
Sentenza Tar Lazio 318 del 13/1/2016
 
Sentenza Tar Lazio 319 del 13/1/2016
 
Sentenza Tar Lazio 320 del 13/1/2016
 
Sentenza Tar Lazio 321 del 13/1/2016
 
Sentenza Tar Lazio 322 del 13/1/2016
 
Sentenza Tar Lazio 324 del 13/1/2016
 
Sentenza Tar Lazio 331 del 13/1/2016
 
Sentenza Tar Lazio 332 del 13/1/2016
 
Sentenza Tar Lazio 333 del 13/1/2016
 
Sentenza Tar Lazio 334 del 14/1/2016
 
Sentenza Tar Lazio 336 del 14/1/2016
 
Sentenza Tar Lazio 337 del 14/1/2016

19 gennaio 2016
© Riproduzione riservata

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