Radiologia. L'espletamento delle prestazioni è esclusiva dei tecnici
di Di Bella, Paganini
23 GIU -
Gentile Direttore,
alcune doverose righe per puntualizzare la nuova (e nello stesso tempo vecchia) presa di posizione del
Sindacato Nazionale dei Radiologi comparsa sul vostro quotidiano laddove si asserisce che nell’esecuzione di prestazioni radiologiche in elezione debba essere sempre presente il medico radiologo come prescritto dalla legge per raccogliere anamnesi, consenso e giustificare l’esame.
Non ritroviamo nessun passaggio nel diritto positivo che espliciti tale tesi così come sostenuta. Ricordiamo semmai un passaggio della legge 31 gennaio 1983, n. 25 dove si asseriva che i tecnici di radiologia “sono autorizzati ad effettuare direttamente, su prescrizione medica o anche in assenza del medico radiologo i radiogrammi relativi agli esami radiologici dell’apparato scheletrico, del torace e dell’addome, senza mezzi di contrasto, secondo le indicazioni di carattere generale preventivamente definite dal medico radiologo, sia nel servizio radiologico centralizzato che nelle strutture decentrate”.
Ci piace sottolineare come una legge dello Stato autorizzasse il tecnico radiologo ben 16 anni prima dell’istituzione delle professioni sanitarie (Legge 26 febbraio 1999, n. 42) e 17 anni precedentemente la legge sull’autonomia delle professioni (Legge 10 agosto 2000, n. 251) e, quindi, in un periodo nel quale il medesimo era annoverato tra le arti ausiliare, a operare, nei casi previsti, in assenza del medico radiologo.
La normativa successiva il 1994 (istituzione del profilo professionale) e il 1999 (istituzione delle professioni sanitarie) ha ampliato il campo di attività del tecnico radiologo e delle professioni in genere ponendo come criterio limite le competenze tipiche, esclusive e riservate delle altre.
In riferimento all’attività medica il nuovo codice deontologico medico si allinea a quanto asserito negli ultimi 10 anni da giuristi, medici legali e giurisprudenza di merito e di legittimità laddove all’articolo 3 e all’articolo 13 definisce come attività tipica, esclusiva e riservata del medico la Diagnosi e la prescrizione della terapia. Va da sé che anamnesi e consenso riferite all’attività medica, come poc’anzi chiarita, sono di competenza medica.
Va anche da sé, però, che anamnesi e consenso riferiti all’attività di altri professionisti (infermieri, fisioterapisti, logopedisti, ortottisti, tecnici radiologi, eccetera) sono di competenza dei medesimi.
L’espletamento della teleradiologia, laddove la si desideri attivare, diviene, pertanto, unicamente una questione organizzativa attuabile nel rispetto dei criteri di sicurezza e qualità.
Il tecnico radiologo in presenza di una prescrizione medica giustificata “in generale” da linee guida, evidenze scientifiche, procedure e protocolli aziendali, previa informativa sulla prestazione radiologica e consenso consapevole del paziente può espletare la tecnica radiologica (attività tipica, riservata ed esclusiva).
I casi non giustificati in generale e che necessitino nuovo inquadramento clinico non possono che essere sottoposti (e con le nuove tecnologie è possibile anche a distanza), in prima battuta, al medico radiologo che, nel caso, effettuerà nuova prescrizione espletando l’obbligo dell’informativa alla prescrizione e l’acquisizione del consenso da parte del paziente prima di commissionare la prestazione al tecnico radiologo che, a sua volta, ricomincerà la propria attività tecnica proprio da una nuova informativa sulla prestazione e dall’acquisizione di un consenso.
Così vanno le cose in molte realtà italiane e così dovrebbero andare tra professionisti nel rispetto dei cittadini.
Il resto è da inquadrare nel capitolo “resistenza al cambiamento” che certamente non fa bene innanzitutto ai professionisti dell’Area Radiologica (Medici Radiologi, Tecnici Radiologi, Fisici Sanitari).
E' inaccettabile che il Sindacato Nazionale dei Radiologi tramite il suo esponente regionale del Friuli Venezia Giulia asserisca che la delibera attuata dal Direttore Generale del Santa Maria degli Angeli di Pordenone circa l'esecuzione di esami radiologici senza mezzo di contrasto "mette a rischio i pazienti".
E' inaccettabile perché, come sopra accennato, l'espletamento della tecnica radiologica (e quindi delle prestazioni radiologiche) costituisce l'attività tipica, riservata ed esclusiva del tecnico radiologo in forza della Legge e per la quale il medesimo è stato abilitato dallo Stato in seguito ad un percorso universitario triennale (Laurea di Primo Livello).
Non è, poi, originale anche se desta sempre stupore l'affermazione per cui il tecnico radiologo nella routine non può agire se non in presenza del medico radiologo, mentre in urgenza/emergenza deve sapersela cavare da solo. Come dire che un tassista in pieno giorno per trasportare un cliente deve avere un tutor a fianco, ma in piena notte, in montagna e in assenza di illuminazione deve farlo da solo.
A proposito di spostamenti (e di sicurezza dei cittadini) leggiamo che nelle ore notturne e festive la radiologia di Gioia Tauro chiude per carenza di personale medico e i tecnici di radiologia devono recarsi, quando reperibili, presso la radiologia dell'ospedale di Palmi (10.6 Km). Lo stesso percorso lo devono effettuare anche i pazienti che necessitano di esami strumentali radiologici impegnando l'unica ambulanza dell'Azienda Sanitaria Provinciale che viene così sottratta agli interventi di emergenza/urgenza medica.
Domanda: perché non attivare un bel sistema di teleradiologia?
Considerato che siamo in clima di domande: quanti sono i cittadini italiani che sono stati visitati da un medico radiologo prima di effettuare una radiografia del torace? E dell'addome? E dell'apparato scheletrico? E prima di una TAC dell'encefalo? E del massiccio facciale? E quanti sono stati visitati prima di una TAC del torace e dell'addome con mezzo di contrasto?
I tecnici di radiologia più di qualsiasi altro professionista conoscono l'importanza del medico radiologo nel panorama sanitario e ne comprendono le preoccupazioni e, perché no, gli interessi.
Come sempre rinnoviamo la nostra disponibilità al confronto e alla ricerca di soluzioni condivise nel rispetto della normativa statuale e delle competenze dei professionisti dell'Area Radiologica.
TSRM Roberto Di Bella
TSRM Massimiliano Paganini
23 giugno 2014
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