Gentile Direttore,
leggo l’abituale autorevole articolo del dott. Proia, e similmente a lui, avrei voluto evitare di entrare nel merito della questione trattata, ma, proprio tenendo conto delle diverse riflessioni tenute: anzitutto quelle normative, ma in ugual misura quelle evolutive, dovute ai vari progetti di sperimentazione del modello assistenziale decentrato per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale, ossia quelle riguardanti i DM 71/22 e 77/22, non è possibile non ritornare a trattare della questione “dormiente” riguardante i Tecnici di Radiologia.
Se davvero la «valorizzazione ed emancipazione delle professioni della salute», deve essere di «tutte nessuna esclusa», allora non si capisce come mai ogni istituzione, ogni gruppo associativo, ogni rappresentanza professionale ed ordinistica, ancora eviti di trattare della questione che è ben anteriore e ben più cogente di un qualsivoglia annullamento di Delibera Regionale.
Anche i Radiographers Italiani non hanno mai messo in dubbio le competenze del medico specialista in radiologia o quelle del fisico sanitario, perché sostanzialmente non ce n’era e non ce n’è motivo alcuno … il problema è che però – diversamente da quanto riguardi i fisioterapisti …
Esiste una norma primaria che sancisce il primato dei diritti del medico radiologo e l’obbligo del TSRM, quando eroga prestazioni rientranti nella propria competenza, di agire alla presenza o quanto meno sotto il controllo dello specialista: questa norma primaria è stata introdotta con il d. lgs. 187/00 e confermata con il corrispondente e sostitutivo (“linee guida” escluse, perché restano quelle del 2015) d. lgs. 101/20, probabilmente anche peggiorativo sotto altri aspetti…
Il problema maggiore è che codesta norma primaria sia usualmente disattesa su tutto il territorio nazionale, sin dall’approvazione del primo decreto del 2000, nel silenzio di tutti … tranne del sottoscritto.
Similmente al dott. Proia non starò a ricordare i vari passaggi di tutti gli interventi tenuti qui ed in altre testate, ove in solitaria ho ampiamente descritto tutti i perché e percome si sia giunti a questo punto, ed ove ho composto degli atti di vera e propria denuncia del vergognoso disattendere le funzioni di organizzazioni che avrebbero come ruolo primario proprio porre in concreto il sistema di tutele giuridiche previste affinché effettivamente e pragmaticamente si possa «sostenere il pluralismo professionale in sanità ed il ruolo determinante di ciascuna professione, che non è esecutrice né di supporto ad altre nelle complesse ed articolate linee di “produzione della salute individuale e collettiva” con cui si realizza il disposto legislativo riformatore della legge 833/78, del primato unitario della prevenzione, cura e riabilitazione».
Ogni riflessione oggi posta da Proia verso i fisioterapisti, compresa l’ampia rassegna normativa, dalla legge 42/99, alla legge 251/00 e 43/06, passando, anche qui, per il DM istitutivo del profilo professionale di TSRM: il 746 del 1994 (ben precedente la famosa norma di “rottura” della radioprotezione) con infine anche il decreto LEA DPCM 12 gennaio 2017, ebbene tutto ciò calza come un guanto a misura anche verso i Radiographers: di svilimento dello stesso ruolo del medico di medicina generale, della «potenzialità di aumento delle competenze in relazione ai contenuti della formazione anche post laurea e del codice deontologico e abolendo l’ausiliarietà anche di questa professione nei confronti della professione medica: quindi non può essere un esecutore, bensì un professionista nella sua accezione di professione liberale ed intellettuale che ha riconosciuta la propria specifica autonomia professionale.» … etc. etc.
“Accezione intellettuale” che, nel caso dei Radiographers è stata anche ribadita in ambito Europeo dal 2018 .
Pertanto, pur non volendo né mancare di rispetto, né tanto meno nulla togliere allo stesso Proia, che leggo sempre con tanta stima quanta attenzione, direi proprio che è ancora utopico parlare di pluralismo professionale in sanità delle professioni non mediche, parlare di effetti normativi ove «in nessun passaggio è previsto un ruolo di esecutore delle indicazioni e prescrizioni mediche», che dovrebbero essere applicati uniformemente e su tutto il territorio nazionale, perché non è a tutt’oggi vero che quelle leggi abbiano avuto un effetto protettivo anche sui Radiographers, che peraltro sono una professione che si è creata non dopo quelle che oggi possono fare una voce “più grossa”, come nel caso degli infermieri.
La legge sulla radioprotezione del 2000 ha riportato i TSRM indietro fino al pure citato regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Da ultimo – non c’è fine all’orrore – anche in barba alle regolamentazioni contrattuali sempre tanto care al dott. Proia, sembra che recentemente i Radiographers Italiani, sempre sub d. lgs. 101/20 , non siano più nemmeno classificati come “professionalmente esposti” alle radiazioni ionizzanti, così come accadeva ed occorre ancora oggi – ut solet – anche per i medici radiologi, ossia per titolo di studio, ma alla stregua di ogni altro lavoratore che nulla sa di radiazioni, sulla base dell’attività comunicata, possono anche essere classificati come lavoratori non esposti: ciò vale a dire che se un TSRM operi prevalentemente in diagnostica RMN, non potrebbe eseguire in nessun caso, nemmeno l’esame più semplice della radiodiagnostica convenzionale: l’Rx Torace.
Direi che il passaggio dalla serie A alla serie B è completo.