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Una follia separare la psicologia dalla salute mentale

di Angelo Fioritti e Giuseppe Nicolò

26 OTT -

Gentile Direttore,
abbiamo letto con sorpresa ed un certa preoccupazione la lettera al Direttore inviata dal presidente dell’Ordine degli Psicologi David Lazzari. In essa, accanto a contenuti anche condivisibili, sono presenti affermazioni assolutamente errate e pericolosamente fuorvianti.

In primis non esiste alcuna legge in Italia che preveda un’unica funzione aziendale di psicologia nelle Azienda sanitarie, come erroneamente asserito.

Forse le normative a cui si riferisce l'autore è la legge 126/2020 di cui riportiamo integralmente i passaggi inerenti la psicologia:

"Al fine di efficientare i servizi di salute mentale operanti nelle comunità locali e di garantire il benessere psicologico individuale e collettivo.....il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche di salute mentale di comunità e per la tutela delle fragilità psico-sociali, secondo i seguenti principi di riferimento ......

Quindi il legislatore prevede che la conferenza unificata e il Ministero della Salute emanino protocolli da applicare uniformemente sul territorio nazionale.

Tale passaggio non è ancora stato attuato, quindi non vi è nulla al momento che costituisca un riferimento normativo.

Anche la legge 176/2020 recita: “Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nell'eccezionale situazione causata dall'epidemia da COVID-19 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini e agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati nonchè di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) ai fini dell'applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2006, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale possono organizzare l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale"

Pertanto non è chiaro a quali linee guida ci si riferisca visto che le due norme sono scorporate e le linee guida, espressamente previste dalla legge 126 si riferiscono a ben altro.

Immaginare nel SSN una funzione di psicologia separata e distinta dalla funzione di salute mentale equivale a nostro avviso a distruggere l'assetto di integrazione degli interventi e di solidarietà interprofessionale che con grande fatica si è costruita in questi anni nel servizio sanitario nazionale.

E' lecito nutrire il sospetto che più che reali esigenze di salute della popolazione, le proposte dell'Ordine degli Psicologi rispondano a semplici logiche corporative e di potere.

Il tema della tutela della salute mentale in Italia merita approfondite, documentate e disinteressate riflessioni e proposte, rispetto alle quali il Collegio Nazionale dei Dipartimenti di Salute Mentale non ha mai fatto mancare e non farà mai mancare il proprio contributo.

Angelo Fioritti

Presidente del Collegio Nazionale dei Dipartimenti di Salute Mentale

Giuseppe Nicolò
Vicepresidente del Collegio Nazionale dei Dipartimenti di Salute Mentale



26 ottobre 2022
© Riproduzione riservata

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