Assicurazioni ed Ecm. Una norma da rivedere
di Matteo Piovella
19 GEN -
Gentile Direttore,
come è noto all’interno del
decreto legge per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) recentemente convertito in legge, è stato inserita un norma (all’art.38 bis) che prevede la non efficacia delle polizze assicurative nei confronti dei medici che non abbiano adempiuto almeno al 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua a decorrere dal triennio 2023-2025.
Si tratta di una norma scritta in modo tale da risultare di difficile (se non impossibile) operatività concreta.
Più precisamente, l’Art. 38-bis. – rubricato (“Disposizioni in materia di formazione continua in medicina”) – stabilisce: “
1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.
Limitandoci ad una mera prima lettura della norma, il riferimento “a decorrere dal triennio formativo 2023-2025” implica che solo a partire dal gennaio 2026 sarà possibile dare rilievo “all'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile”.
Inoltre, tutti sanno che le polizze di RC professionale operano in claims made (cioè si è coperti dall’assicurazione che si ha attiva quando, per la prima volta, si riceve una richiesta di risarcimento danni) e che le prescrizioni per le azioni civili di responsabilità professionale si prescrivono in 5 anni (extra-contrattuale) o in 10 anni (per la responsabilità contrattuale): allora quando si riceve la richiesta di risarcimento danni la valutazione della presenza dei crediti dovrà fare riferimento al momento della apertura del sinistro nella polizza assicurativa (dal 2026 in poi) o al momento in cui si è commesso il fatto da cui origina il danno (magari molti anni prima).
Se, come sembra, il requisito dovrebbe essere presenta in entrambe i momenti, allora la rilevanza della norma sarà effettiva ben dopo il 2026, cioè quando si attiveranno le richieste di risarcimento relative a danni commessi dal 2026 in avanti.
Ancora, facendo riferimento alle “polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24”, tale limite di operatività assicurativa riguarderà anche le strutture sanitarie presso cui lavora il professionista sanitario non adeguatamente formato. In tal caso, ci si chiede se le strutture sanitarie, che comunque risarciranno i danni, potranno poi rivalersi nei confronti dei loro dipendenti che hanno utilizzato senza controllare che questi fossero adeguatamente formati.
E il paziente che non sarà garantito nel proprio diritto al risarcimento cosa farà?
Sicuramente potrà agire nei confronti dell’ordine professionale a cui appartiene il professionista sanitario in quanto – come evidentemente il legislatore dimentica – secondo il disposto della Legge 148/20’11 si tratta di un illecito disciplinare e l’Ordine ha il dovere di applicare al professionista non sufficientemente aggiornato la relativa sospensione.
Se non lo fa ne risponde anche lui.
E chi porterà in giudizio la prova del mancato assolvimento dei crediti richiesti? Lo stesso Ordine che non ha adempiuto ai suoi obblighi?
Tralasciando ulteriori considerazioni giuridiche - per le quali la Società Oftalmologica Italiana ha già dato mandato ai propri legali per fare quanto necessario affinché sia eliminata dall’ordinamento prima della data di operatività fissata – occorre sollecitare l’attenzione sulle ragioni poste a fondamento della norma.
Tutti sanno che il tema degli ECM e del tentativo dello Stato di governare – sia nei contenuti che nelle forme e nella gestione economica - la formazione continua dei medici si è rivelato un vero fallimento.
Inoltre, nessuno effettua un reale controllo sulla qualità della formazione che viene proposta ai professionisti sanitari: sono stati creati carrozzoni costosi ed inutili e la formazione continua in medicina è diventata una tassa inutile ed inefficace. Basti pensare allo spostamento dei crediti formativi attualmente possibile (si afferma) solo per un determinato periodo di tempo, che sarebbe finalizzato a sanare le lacune pregresse dei trienni “certificabili”: cioè il triennio 2014-2016 e il successivo 2017-2019.
Chiaramente, la mancanza di controllo si riflette sulla mancanza di sanzioni e, conseguentemente, sulla mancanza di efficacia.
Tutto ciò considerando sembrerebbe a dir poco miope e sciocco pensare di sopperire all’inefficienza del sistema di controllo da parte degli enti pubblici preposti, andando ad incidere sui contratti assicurativi firmati dai professionisti sanitari: su contratti stipulati fra privati. Incredibile!
Eppure è accaduto anche questo.
La Società Oftalmologica Italiana farà tutto quanto in suo potere per eliminare questa ulteriore offesa che la politica ha voluto donare ai professionisti sanitari italiani in un momento di particolare difficoltà come quello che stiamo vivendo.
Matteo Piovella
Presidente SOI
19 gennaio 2022
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