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Assunzioni Lazio. Qualche perplessità sui meccanismi scelti dalla Regione

16 GIU - Gentile Direttore,
vorrei richiamare l'attenzione sul recente Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio nº U00156/2016 e sulla relativa Circolare regionale del 10 giugno 2016 (allegati). Il DCA prevede che l'assunzione di personale autorizzato possa avvenire attraverso lo scorrimento di graduatorie di concorso pubblico espletato da Aziende ed Enti del SSR in corso di validità, indizione di procedura di mobilità interregionale e intercompartimentale e indizione di concorso pubblico.
 
Ma, si legge nel decreto, "la Regione Lazio può  valutare,  in  considerazione  delle  caratteristiche  del profilo  autorizzato,  delle  esigenze  della  rete, così  come  delle  graduatorie disponibili,  di  procedere  direttamente  all’indizione  dell’avviso  di  mobilità  e del  bando  di  concorso  pubblico,  senza  il  preventivo  scorrimento  di graduatoria " che però è chiaramente previsto dal D. Lgs.101/2013 e dalla Circolare della funzione pubblica 5/2015.
 
Vediamo un momento nel dettaglio le questioni sollevate da questo decreto, dove si prevede:
1) che una Azienda sanitaria possa scorrere una graduatoria vigente  nella regione Lazio   e che qualora l'idoneo  contattato sia dipendente  a tempo determinato presso altra Amministrazione del SSR, lo stesso idoneo  possa essere assunto a tempo indeterminato, alternativamente, non solo dall'Azienda che scorre la graduatoria ma anche dall'Azienda presso cui lo stesso presta servizio a tempo determinato, senza che quest'ultima Azienda debba scorrere la graduatoria da cui assume il proprio dipendente ossia prescindendo dall'obbligo di chiamare in ruolo dapprima  gli idonei che fossero in una posizione precedente in graduatoria, i quali, quand'anche  avessero rifiutato di essere assunti presso un'Azienda che non fosse la titolare della graduatoria (cioè l'Azienda che ha espletato il Concorso), non potrebbero considerarsi decaduti (come chiaramente indicato dalla circolare della Funzione pubblica 5/2013 e dalle note della regione Lazio 165225 del 27/3/2014 e 12747  GR/11/23 del 12/1/2015 recanti indicazioni sul corretto scorrimento delle graduatorie valide della Regione Lazio). 
 
A mia conoscenza  né la normativa  in vigore per l'accesso alla Dirigenza medica né la contrattazione collettiva nazionale prevedono  il diritto  all'assunzione a tempo indeterminato di un idoneo presso la stessa Amministrazione presso cui  è dipendente a tempo determinato solo per il fatto di venirsi a trovare nella  posizione di "soggetto  immediatamente utilizzabile"  in conseguenza di uno scorrimento di graduatoria che venga effettuato da altra Amministrazione. In pratica il fatto di avere un contratto subordinato a termine con una Amministrazione non conferisce al dipendente il diritto di priorità nell'accesso al ruolo rispetto alla posizione  che occupa nella graduatoria di idonei  da cui si decidesse di assumerlo; perciò nel momento in cui un' altra Amministrazione anziché scorrere la medesima graduatoria secondo l'ordine progressivo degli idonei, decidesse di "stabilizzare" a tempo  indeterminato  un idoneo già in servizio a tempo determinato e non in possesso dei requisiti previsti dal DPCM del 6 marzo 2015, violerebbe il diritto ad essere chiamati in ruolo degli idonei della graduatoria che si trovassero  in posizione prioritaria rispetto all'idoneo dipendente a tempo determinato.
 
2) che l'Azienda sanitaria presso cui l'idoneo è dipendente a tempo determinato possa scegliere a propria discrezione se assumerlo o meno a tempo indeterminato. Trattandosi di assunzioni presso un Pubblica Amministrazione sarebbe stata quantomeno  necessaria la definizione preventiva  dei  parametri e dei limiti da utilizzare nell'esercizio di tale discrezionalità. Il potere discrezionale dell'Azienda di decidere o meno di assumere a tempo indeterminato il dipendente con contratto  a termine presso la stessa Amministrazione sembrerebbe  una soluzione  troppo "privatistica" per poter essere applicata ad una Pubblica Amministrazione.
 
3) Il punto h prevede la prevalenza della volontà di essere assunto da uno o altro ente da parte dell'idoneo  chiamato in ruolo rispetto alla scelta effettuata dalla ASL presso cui lo stesso  è dipendente a tempo determinato.  In tal modo l'idoneo dipendente a tempo determinato acquisisce il diritto ad essere assunto da 2 Aziende e, soprattutto, il diritto di scegliere, diritto  che resterebbe  precluso invece agli idonei  che, pur precedendo in graduatoria, non siano titolari di rapporto subordinato a tempo determinato con nessuna Azienda Sanitaria della Regione Lazio. 
 
Questo meccanismo di "stabilizzazione"  del dipendente a tempo determinato  che, in seguito a scorrimento di graduatorie di concorso valide, venga a trovarsi in posizione "immediatamente utilizzatile"   è stato  originariamente   previsto per la stabilizzazione del personale precario in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 6 marzo 2015 (cioè 3 anni di servizio con contratto subordinato a tempo determinato, anche non continuativi, maturati, non necessariamente con la stessa Amministrazione, alla data del 30/10/2013), (Decreti Commissario ad Acta della Regione Lazio nºU00539/2015 e nº U00154/2016).
 
Tale procedura trova il suo razionale nel dare possibilità ai precari in possesso dei requisiti  di cui al DPCM 6 marzo 2015  e che al contempo risultino  anche  idonei  nelle graduatorie di concorso valide, di poter essere stabilizzati presso l'ente per cui lavorano da vecchia data senza necessità di partecipare a nuove procedure  selettive. Il DCA U00156/2016 prevede invece  la possibilità di essere assunti a tempo indeterminato presso l'Azienda presso cui si è dipendenti a tempo determinato qualora inclusi in graduatorie valide  di concorso pubblico espletato da Aziende Sanitarie ed Enti nella Regione,  a prescindere  dall'anzianità di servizio maturata con contratto subordinato a tempo determinato, creando dunque una nuova categoria di "idonei-stabilizzati" che nasce sia in contrasto con la normativa vigente sullo scorrimento delle graduatorie concorsuali valide (circolare funzione pubblica  5/2013) sia prescindendo dai requisiti previsti per la stabilizzazione dei dipendenti precari dal DPCM 6 marzo 2015.
 
Sarebbe più opportuno che  tali  "stabilizzazioni", perché di questo si tratta  (a riguardo l'oggetto  della Circolare regionale del 10/6/2016 non lascia  dubbi), fossero incluse nel budget riservato alle Procedure di stabilizzazione e non nel budget relativo alle Autorizzazioni all'assunzione.
 
Nadia Peparini
Medico a Convenzione a tempo indeterminato per la Medicina dei Servizi Territoriali
 

16 giugno 2016
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