Assunzioni Lazio. Qualche perplessità sui meccanismi scelti dalla Regione
16 GIU -
Gentile Direttore,
vorrei richiamare l'attenzione sul recente
Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio nº U00156/2016 e sulla relativa
Circolare regionale del 10 giugno 2016 (allegati). Il DCA prevede che l'assunzione di personale autorizzato possa avvenire attraverso lo scorrimento di graduatorie di concorso pubblico espletato da Aziende ed Enti del SSR in corso di validità, indizione di procedura di mobilità interregionale e intercompartimentale e indizione di concorso pubblico.
Ma, si legge nel decreto, "
la Regione Lazio può valutare, in considerazione delle caratteristiche del profilo autorizzato, delle esigenze della rete, così come delle graduatorie disponibili, di procedere direttamente all’indizione dell’avviso di mobilità e del bando di concorso pubblico, senza il preventivo scorrimento di graduatoria " che però è chiaramente previsto dal D. Lgs.101/2013 e dalla Circolare della funzione pubblica 5/2015.
Vediamo un momento nel dettaglio le questioni sollevate da questo decreto, dove si prevede:
1) che una Azienda sanitaria possa scorrere una graduatoria vigente nella regione Lazio e che qualora l'idoneo contattato sia
dipendente a tempo determinato presso altra Amministrazione del SSR, lo stesso idoneo possa essere assunto a tempo indeterminato, alternativamente, non solo dall'Azienda che scorre la graduatoria ma anche dall'Azienda presso cui lo stesso presta servizio a tempo determinato, senza che quest'ultima Azienda debba scorrere la graduatoria da cui assume il proprio dipendente ossia prescindendo dall'obbligo di chiamare in ruolo dapprima gli idonei che fossero in una posizione precedente in graduatoria, i quali, quand'anche avessero rifiutato di essere assunti presso un'Azienda che non fosse la titolare della graduatoria (cioè l'Azienda che ha espletato il Concorso), non potrebbero considerarsi decaduti (come chiaramente indicato dalla circolare della Funzione pubblica 5/2013 e dalle note della regione Lazio 165225 del 27/3/2014 e 12747 GR/11/23 del 12/1/2015 recanti indicazioni sul corretto scorrimento delle graduatorie valide della Regione Lazio).
A mia conoscenza né la normativa in vigore per l'accesso alla Dirigenza medica né la contrattazione collettiva nazionale prevedono il diritto all'assunzione a tempo indeterminato di un idoneo presso la stessa Amministrazione presso cui è dipendente a tempo determinato solo per il fatto di venirsi a trovare nella posizione di "
soggetto immediatamente utilizzabile" in conseguenza di uno scorrimento di graduatoria che venga effettuato da altra Amministrazione. In pratica il fatto di avere un contratto subordinato a termine con una Amministrazione non conferisce al dipendente il diritto di priorità nell'accesso al ruolo rispetto alla posizione che occupa nella graduatoria di idonei da cui si decidesse di assumerlo; perciò nel momento in cui un' altra Amministrazione anziché scorrere la medesima graduatoria secondo l'ordine progressivo degli idonei, decidesse di "stabilizzare" a tempo indeterminato un idoneo già in servizio a tempo determinato e non in possesso dei requisiti previsti dal DPCM del 6 marzo 2015, violerebbe il diritto ad essere chiamati in ruolo degli idonei della graduatoria che si trovassero in posizione prioritaria rispetto all'idoneo dipendente a tempo determinato.
2) che l'Azienda sanitaria presso cui l'idoneo è dipendente a tempo determinato
possa scegliere a propria discrezione se assumerlo o meno a tempo indeterminato. Trattandosi di assunzioni presso un Pubblica Amministrazione sarebbe stata quantomeno necessaria la definizione preventiva dei parametri e dei limiti da utilizzare nell'esercizio di tale discrezionalità. Il potere discrezionale dell'Azienda di decidere o meno di assumere a tempo indeterminato il dipendente con contratto a termine presso la stessa Amministrazione sembrerebbe una soluzione troppo "privatistica" per poter essere applicata ad una Pubblica Amministrazione.
3) Il punto h prevede la prevalenza della volontà di essere assunto da uno o altro ente da parte dell'idoneo chiamato in ruolo rispetto alla scelta effettuata dalla ASL presso cui lo stesso è dipendente a tempo determinato. In tal modo l'idoneo dipendente a tempo determinato acquisisce il diritto ad essere assunto da 2 Aziende e, soprattutto, il diritto di scegliere, diritto che resterebbe precluso invece agli idonei che, pur precedendo in graduatoria, non siano titolari di rapporto subordinato a tempo determinato con nessuna Azienda Sanitaria della Regione Lazio.
Questo meccanismo di "stabilizzazione" del dipendente a tempo determinato che, in seguito a scorrimento di graduatorie di concorso valide, venga a trovarsi in posizione "immediatamente utilizzatile" è stato originariamente previsto per la stabilizzazione del personale precario in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 6 marzo 2015 (cioè 3 anni di servizio con contratto subordinato a tempo determinato, anche non continuativi, maturati, non necessariamente con la stessa Amministrazione, alla data del 30/10/2013), (Decreti Commissario ad Acta della Regione Lazio nºU00539/2015 e nº U00154/2016).
Tale procedura trova il suo razionale nel dare possibilità ai precari in possesso dei requisiti di cui al DPCM 6 marzo 2015 e che al contempo risultino anche idonei nelle graduatorie di concorso valide, di poter essere stabilizzati presso l'ente per cui lavorano da vecchia data senza necessità di partecipare a nuove procedure selettive. Il DCA U00156/2016 prevede invece la possibilità di essere assunti a tempo indeterminato presso l'Azienda presso cui si è dipendenti a tempo determinato qualora inclusi in graduatorie valide di concorso pubblico espletato da Aziende Sanitarie ed Enti nella Regione, a prescindere dall'anzianità di servizio maturata con contratto subordinato a tempo determinato, creando dunque una nuova categoria di "idonei-stabilizzati" che nasce sia in contrasto con la normativa vigente sullo scorrimento delle graduatorie concorsuali valide (circolare funzione pubblica 5/2013) sia prescindendo dai requisiti previsti per la stabilizzazione dei dipendenti precari dal DPCM 6 marzo 2015.
Sarebbe più opportuno che tali "stabilizzazioni", perché di questo si tratta (a riguardo l'oggetto della Circolare regionale del 10/6/2016 non lascia dubbi), fossero incluse nel budget riservato alle Procedure di stabilizzazione e non nel budget relativo alle Autorizzazioni all'assunzione.
Nadia Peparini
Medico a Convenzione a tempo indeterminato per la Medicina dei Servizi Territoriali
16 giugno 2016
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