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Farmacie. Per il Tar Lazio le incompatibilità nell’assegnazione delle sedi restano valide anche se riguardano i soci di solo capitale

di Paolo Leopardi

Il caso riguarda una compagine sociale che, dopo, essere risultata vincitrice all’ultimo concorso straordinario di una sede farmaceutica nel Comune di Roma, si è vista revocare detta autorizzazione per questioni d’incompatibilità. Le cause di incompatibilità "si applicano a tutti i soci, farmacisti e non“. Resta da fare chiarezza sull’applicazione delle incompatibilità ai soci delle farmacie che vengono trasferite a società ove la compagine sociale è a propria volta composta da società all’uopo costituite da soggetti incompatibili. LA SENTENZA

07 MAG - Le incompatibilità dei farmacisti (e non) con il ruolo di socio in una società titolare di farmacia sono, da tempo, oggetto di svariate interpretazioni il più delle volte frutto di aspettative ed interessi specifici. Non ultime quelle delle diverse associazioni di partecipanti all’ultimo concorso straordinario che, una volta divenuti assegnatari di sedi farmaceutiche si sono dovuti porre il problema di dimettersi dal proprio posto di lavoro per iniziare una carriera imprenditoriale.

In effetti se le risposte sulle incompatibilità sono state subito uniformi nei confronti dei collaboratori di farmacie pubbliche e/o private così non è stato per coloro che occupavano ruoli nelle Pubbliche Amministrazioni o avevano contratti da professore universitario. Ebbene, una “vicenda romana” ha dato modo di chiarire, sebbene solo in primo grado, la questione.

La sentenza della II Sezione del Tar Lazio - Roma - n. 5557 del 2 maggio 2019 ha affermato che, anche se soci di solo capitale, in una società tra farmacisti, i soci sono comunque soggetti al divieto di intrattenere “qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato ai sensi dell’art 8 L. 362/1991” (oltre, nel caso di specie, al veto previsto dall’art. 13 L. 475/1968).

La fattispecie presa in esame dalla Magistratura Amministrativa riguarda una compagine sociale che, dopo, essere risultata vincitrice all’ultimo concorso straordinario di una sede farmaceutica nel Comune di Roma, si è vista revocare detta autorizzazione per questioni d’incompatibilità.
La difesa dei farmacisti si è basata sul presupposto che la socia incompatibile fosse solo una socia accomandante ovvero senza alcun potere amministrativo e che il Direttore responsabile della farmacia fosse l’altro socio privo di incompatibilità.
Ebbene le argomentazioni addotte dai ricorrenti non sono state accolte dalla Magistratura Ammi nistrativa.

“La farmacista” si legge nella sentenza in parola “ha ottenuto l’assegnazione della sede farmaceutica avvalendosi della previsione dell’articolo 11, comma 7, del decreto legge 1/2012, dove si stabilisce una correlazione necessaria tra co-titolarità e co-gestione della farmacia, per un periodo di almeno tre anni, quale conseguenza della partecipazione congiunta alla procedura per l’assegnazione della sede”.

“Non può… mancarsi di rilevare che  (…) le specifiche ragioni alla base dell’annullamento disposto, dovuto all’originaria carenza delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, per l’esistenza di una causa di incompatibilità non dichiarata (…), escludevano che l’Amministrazione potesse farsi carico di specifiche posizioni di affidamento o altrimenti ponderare gli interessi delle altre parti private, tenuto conto dell’unicità e inscindibilità del titolo autorizzatorio” si legge ancora nella sentenza, che poi afferma che non può “comunque essere condivisa la tesi di parte ricorrente, secondo la quale nei confronti dei soci che non partecipano alla gestione non opererebbero le incompatibilità normativamente prescritte rispetto alla titolarità di rapporti di lavoro“.

Le cause di incompatibilità di cui all’articolo 8, scrivono ancora i giudici laziali, “devono sempre trovare applicazione nei confronti dei soci e dei direttori responsabili della farmacia che siano farmacisti iscritti all’albo, mentre la causa di incompatibilità di cui all’articolo 7, comma 2, secondo periodo (La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica), si applica a tutti i soci, farmacisti e non“.

Fatta chiarezza sull’applicazione delle incompatibilità ai farmacisti vincitori di concorsi (anche se la sentenza potrà essere oggetti di appello) resta da fare chiarezza sull’applicazione di dette incompatibilità ai soci delle farmacie che vengono trasferite a società ove la compagine sociale è a propria volta composta da società all’uopo costituite da soggetti incompatibili.

Sino ad oggi dette fattispecie non hanno visto il vaglio amministrativo delle Autorità competenti le quali hanno solo controllato la rispondenza dell’oggetto sociale e la presenza di incompatibilità in capo alle società socie ma certo potremo trovarci, prima o poi, dinanzi a qualche pronuncia giurisdizionale che faccia chiarezza anche su questo aspetto.
 
Avv. Paolo Leopardi

07 maggio 2019
© Riproduzione riservata

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