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Smi. Tribunale conferma la sospensiva delle decisioni del Consiglio nazionale. La querelle continua


Sospesa dal giudice la validità degli atti del Consiglio nazionale del 21 e 22 aprile dov’era stata deliberata tra l'altro anche la sfiducia alla leader Onotri. Da lì era partita un’aspra battaglia legale (erano stati convocati anche due congressi in cui erano stati eletti due segretari) su chi tra le due fazioni in contesa fosse il titolare del sindacato. Ma per la vice segretaria dell'altra fazione Mirella Triozzi: "Decisione non sposta nulla. Si attende decisione tribunale su validità congressi".  IL PROVVEDIMENTO

22 OTT - Sembra avviarsi a conclusione l’annosa vicenda che ha visto coinvolto il sindacato dei medici italiani negli ultimi 6 mesi. A mettere una prima parola sulla battaglia per chi detenesse la responsabilità legale del sindacato, è il Tribunale di Roma che con un provvedimento, ieri, ha confermato la sospensiva dello scorso giugno in cui erano stati sospesi i provvedimenti adottati dal Consiglio nazionale del sindacato del 21-22 aprile tra cui c'era anche la sfiducia la segretaria nazionale Pina Onotri.
 
Da lì erano stati indetti due congressi separati che avevano eletto due distinti segretari (Pina Onotri da un lato e Franco Esposito dall’altro) senza però far chiarezza su chi potesse fregiarsi della titolarità dello Smi (anche la Sisac era intervenuta sospendendo la rappresentanza al sindacato in attesa che si risolvesse la vicenda). Una decisione che per l’appunto è stata demandata alla magistratura che ieri sembra aver dato ragione al gruppo facente riferimento a Pina Onotri, anche se la querelle è destinata a proseguire in quanto i giudici dovranno ora decidere quale dei due congressi è valido.
 
“Le considerazioni svolte dai convenuti - si legge nella decisione con cui viene confermata la validità della prima sospensiva - con riguardo alla irrevocabilità della convocazione del consiglio nazionale, sulla base di risalente giurisprudenza in materia di convocazione dell’organo assembleare, non si attagliano alle ipotesi di convocazione di un organo avente funzioni amministrative e gestionali, quale deve considerarsi il consiglio nazionale in ogni caso, le decisioni adottate nell’adunanza del 22/4/18 esulano evidentemente dalle materie indicate nell’ordine del giorno contenuto nella convocazione; che l’esistenza dei gravi motivi direttamente collegabili alla deliberazione in questione deve desumersi anche all’esito del giudizio comparativo imposto dal quarto comma dell’art. 2378 c.c., ove si consideri che la nomina dei nuovi organi amministrativi comporta, come non è in contestazione, il compimento di atti idonei ad alterare il normale svolgimento dell’attività dell’associazione e dei suoi assetti organizzativi e una situazione di incertezza circa la validità e stabilità dei rapporti con i terzi, con effetti certamente pregiudizievoli anche per gli interessi dell’associazione medesima”.
 
Ma la querelle come dicevamo non finisce qui. "Questa decisione non sposta nulla, è ininfluente - commenta la vice segretaria dell'altra fazione dello Smi, Mirella Triozzi - una soluzione definitiva arriverà solo con la decisione del Tribunale su un altro procedimento che dovrà sancire quale dei due congressi è valido".

22 ottobre 2018
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