Anche Tar Lazio accoglie ricorso dei medici fiscali contro esclusione dalle trattative di alcune sigle
di Associazione nazionale medici fiscali Anmefi
Il Tar del Lazio, dopo il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, ha accolto il ricorso ravvisando nella stipula delle convenzioni tra l'Inps e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, "un mero errore" materiale posto che contrasta con il chiaro contenuto dello stesso decreto ministeriale che fa riferimento alle categorie maggiormente rappresentative dei medici fiscali. LA SENTENZA
22 OTT - Sono ormai molteplici le ragioni per cui i medici fiscali possono dichiararsi soddisfatti. Pochi giorni fa anche il Tar del Lazio, dopo il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, ha accolto il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, avente per oggetto il titolo del decreto ministeriale 2 agosto 2017, pubblicato in G.U. n. 229 del 30.09.2017, ravvisando nella stipula delle convenzioni tra l'Inps e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale "un mero errore materiale" posto che contrasta con il chiaro contenuto dello stesso decreto ministeriale che fa riferimento alle categorie maggiormente rappresentative dei medici fiscali.
Per questo alcune organizzazioni sindacali, tra cui Anmefi, fecero ricorso al Presidente della Repubblica per rimediare al lapalissiano “errore”, che poi si scoprì essere stato assecondato pur di lasciar decidere ad altri e non agli “addetti ai lavori”. Vale ricordare che gli atti impugnati sono peculiari per ciascun sindacato ricorrente e che la scrivente fu avversa al titolo del decreto e agli atti conseguenti dell’Inps.
L’Inps, che si atteneva acriticamente a quel titolo, aveva dunque perpetuato la trattativa con altri sindacati che avevano ed hanno pochi o nessun medico fiscale tra gli iscritti, addirittura escludendo Anmefi e Sinmevico, sindacati esclusivi della categoria.
Dopo lo storico Decreto del Giudice del Lavoro del 7 giugno 2018, che dava pienamente titolo ad Anmefi a rappresentare la categoria, in quanto la più rappresentativa dei liberi professionisti, ecco che giunge la sentenza del Tar del 15 ottobre u.s. contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per Semplificazione e Pubblica Amministrazione, il Ministero per la Semplificazione e La Pubblica Amministrazione , nonché l’Inps, che accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati nei limiti della motivazione di cui in sentenza, che circoscrive e declina le discrepanze tra contenuto dell’Atto di indirizzo e titolo del Decreto.
Il Tar riprende, tra le motivazioni, “l’ordinanza del 7.6.2018 mediante la quale il tribunale di Roma, sez. Lavoro, ha qualificato come antisindacale la condotta dell’Inps che non ha convocato il sindacato in questione (Anmefi, ndr) per le stipulazione delle convenzioni di cui all’art. 55 septies”, in considerazione che “La convenzione in oggetto riguarda il rapporto tra medici fiscali e Inps”, con “la conseguenza che la categoria rilevante è quella dei medici fiscali”, fermo restando che “il rapporto di lavoro tra medico fiscale e Inps si atteggi come un rapporto libero professionale ben diverso dal rapporto esistente tra i medici della medicina generale”.
Da qui perciò l’esclusione da parte del Tar della Sisac, che “non ha individuato alcun criterio per stabilire la rappresentatività dei medici di medicina fiscale”, oltre a non avere competenza in merito visto che i medici fiscali “in quanto liberi professionisti, non hanno uno stipendio a carico del sistema pubblico dal quale desumere le trattenute, che sono indice di rappresentatività per la Sisac”.
Sempre rifacendosi al Decreto del Giudice del Lavoro anche il Tar ribadisce che “allo stato - l’unico elemento utile a definire la rappresentatività di una Organizzazione Sindacale di medici fiscali, è costituito dal numero dei medici fiscali “iscritti” alla medesima, quanto meno sino a che detti criteri non siano meglio definiti dalle parti in sede di contrattazione… Ne discende che la rappresentatività va valutata sulla base del numero degli iscritti e che la mancata consultazione del sindacato ricorrente si traduce in un vizio idoneo a inficiare i provvedimenti impugnati”.
Ora è Inps, dopo il Decreto e la Sentenza, a dover convocare quanto prima i diretti interessati, attenendosi a quanto stabilito dalla Sezione Lavoro del Tribunale e dal Tar.
Associazione nazionale medici fiscali Anmefi
22 ottobre 2018
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