Esclusivo. Morte o lesioni personali. Quando e come risponde il professionista? La pronuncia delle sezioni riunite della Corte di Cassazione
La sentenza delle sezioni riunite che hanno deciso il 21 dicembre non è stata ancora depositata, ma Quotidiano Sanità è in grado di anticipare il principio di diritto che contiene e che poi è il succo del pronunciamento dei giudici sulla base della nuova legge 24. La pronuncia a seguito di un questito sollevato d’ufficio dal presidente della IV Sezione penale della Cassazione che ha scritto al presidente della Corte chiedendo l’espressione delle sezioni riunite.
23 DIC - La sentenza-chiave nell’interpretazione delle norme sulla responsabilità professioanle degli esercenti le professioni sanitarie alla luce delle norme scaturite prim dalla Balduzzi e poi dalla legge Gelli, le sezioni riunite della Cassazione l’hanno scritta come previsto il 21 dicembre.
Ancora non è stata depositata, ma
Quotidiano Sanità è in grado di anticipare il principio di diritto che contiene in cui si stabilisce non tanto l'utilizzo di quale legge è più corretto, ma quali sono i confini reali della colpa e che poi è il succo del pronunciamento dei giudici.
Eccolo:
L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:
a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia:
1) nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
2) nell’ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;
c) se l’evento si è verificato per colpa (soltanto “grave”) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.
Il caso, lo ricordiamo, è stato
sollevato d’ufficio dal presidente della IV Sezione penale della Cassazione che ha scritto al presidente della Corte chiedendo l’espressione delle sezioni riunite.
Sulla colpa medica serve una pronuncia delle sezioni riunite della Cassazione per decidere una volta per tutte come considerare l’impatto della legge Balduzzi e della legge Gelli-Bianco.
Nella lettera inviata ai vertici della Corte, il presidente della Quarta sezione sottolinea di trovarsi a dovere affrontare un procedimento relativo al reato di lesioni colpose a carico di un medico specialista in neurochirurgia; tra i motivi del ricorso c’è quello dell’osservanza delle linee guida da applicare nel trattamento della specifica patologia considerata.
Ora i giudici hanno affrontato e deciso e quanto prima la sentenza sarà depositata per conoscerne meglio tutti i risvolti.
23 dicembre 2017
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