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Osservatorio nazionale sicurezza in sanità. Riflessioni sul primo decreto attuativo della legge Gelli

di Tiziana Frittelli

L’Osservatorio, che costituisce il terminale della raccolta dati regionali e il centro propulsore delle buone pratiche, dovrà sostituire i due osservatori attualmente esistenti, quello delle buone pratiche per la sicurezza dei pazienti e quello dei sinistri e delle polizze assicurative. Diventerà un centro di snodo strategico tra i centri regionali e le strutture sanitarie. Primo ineludibile tassello di un impegno che si sta realizzando.

31 LUG - Nei giorni scorsi, è stato trasmesso alla Conferenza Stato Regioni lo schema di decreto attuativo del Ministro della Salute per l'istituzione, presso l'Agenas, dell'Osservatorio nazionale buone pratiche sulla sicurezza in sanità, previsto dall'articolo 3 della legge sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure. Si tratta del primo fondamentale decreto attuativo richiamato dalla legge.
 
L’Osservatorio, che costituisce il terminale della raccolta dati regionali e il centro propulsore delle buone pratiche, dovrà sostituire i due osservatori attualmente esistenti, quello delle buone pratiche per la sicurezza dei pazienti e quello dei sinistri e delle polizze assicurative. Non si tratterà di una semplice fusione di funzioni relative alla raccolta dati, ma di un centro di snodo strategico tra i centri regionali, di cui all’articolo 2 della legge 24/2017, e le strutture sanitarie.
 
Infatti, ogni regione deve istituire il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, che deve provvedere all’emanazione di linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario, al monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonchè alle indicazioni per la formazione e l’aggiornamento degli operatori sanitari.
 
L’emanazione del decreto è il primo atto propulsore di un articolato e capillare percorso di gestione del rischio sanitario e delle attività connesse, necessario soprattutto in quelle realtà regionali che sono maggiormente in difficoltà nell’approccio al problema e hanno necessità di inserimento nella rete configurata dallo strutturato sistema, prefigurato in maniera innovativa e completa dalla nuova legge, teso a promuovere una stretta relazione tra regione, strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, e professionisti.
 
La proposta di decreto prevede che l'Osservatorio sia composto, oltre che dal Direttore generale dell'Agenas, dai Direttori generali della Programmazione sanitaria, delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del Ssn, della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, della prevenzione sanitaria, dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute; dal Direttore generale dell'Aifa; dai Presidenti dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità, nonche’ da cinque esperti designati dal Ministero della Salute e da Cinque rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome.
 
Inoltre, per il monitoraggio delle buone pratiche per le sicurezze delle cure a livello nazionale, l’Osservatorio potrà avvalersi delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, che dovranno essere individuate come descritto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24, con un altro fondamentale decreto attuativo, nonché di rappresentanti delle federazioni e delle associazioni professionali e di esperti nelle specifiche materie trattate.
 
E’ da notare che il decreto ha “ristretto” al monitoraggio delle buone pratiche le funzioni assegnate alle società scientifiche e alle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie in sede di Osservatorio, mentre, più in generale, l’articolo 3 della legge 24 ha previsto l’ausilio delle stesse per la predispone di linee di indirizzo relative a tutte le funzioni dell’Osservatorio. Probabilmente, ha prevalso la preoccupazione di non creare meccanismi pletorici che paralizzerebbero l’operatività del sistema.
 
In realtà, la composizione prevista per l’Osservatorio è tale da garantire la massima partecipazione istituzionale da parte di tutti gli organismi chiamati al massimo livello di programmazione del SSN, ma in sede regolamentare occorre puntare sulla massima efficacia e capacità di snello coordinamento, per esempio attraverso sottocommissioni tematiche, con i centri regionali di cui all’articolo 2 della legge 24.
 
Infatti, l’articolazione dello schema di decreto è essenziale e stringata; probabilmente si è voluta privilegiare la necessaria celerità dell’emanazione ad una capillare disciplina dell’organismo, la cui organizzazione e funzionamento verranno, appunto, disciplinati da apposito regolamento. Dal ruolo e dalla capacità di regia dell’Osservatorio dipenderà la reale applicazione della legge sulla responsabilità professionale e l’omogeneità di alcuni principi organizzativi, attualmente diversi da regione a Regione.
 
Tanto per fare un esempio, sara’ indispensabile, in via prioritaria, una regolamentazione uniforme dei Comitati valutazione sinistri all’interno delle strutture, al fine di supportare le direzioni nel raccordo con il rischio clinco, nella gestione dei conflitti, nelle scelte tra assicurazione e auto ritenzione del rischio, almeno in quelle regioni nelle quali non sia presente una normativa specifica in materia.
 
I comitati valutazione sinistri costituiscono un terminale essenziale nella valutazione dei sinistri e nelle politiche di gestione degli stessi circa l’an, il quomodo, il quando delle scelte (transare o resistere? qual è l’importo corretto in caso di transazione? quando contrastare la richiesta della compagnia assicurativa di effettuare transazione?) ma anche la leva dalla quale partire per riportare l’attenzione sull’evento avverso, una sorta di mappa degli errori sui quali innestare le azioni correttive, in caso di rischi organizzativi (di qui l’importanza della presenza al comitato di un componente della direzione sanitaria competente e proattivo), ovvero nelle ipotesi di rischi professionali, per i quali è necessario uno stretto collegamento tra risk manager e medicina legale, chiamata sempre più ad assicurare un ruolo preventivo e interdittivo degli errori gia’ verificatisi, proprio a partire dall’analisi degli stessi con i clinici dell’area di competenza.
 
I comitati valutazione sinistri, proprio perché chiamati all’analisi dell’evento avverso, che ha esitato in una richiesta risarcitoria, devono essere al centro di un movimento circolare, al quale arriva l’errore e dal quale partono le proposte di azioni correttive da discutere con i clinici. La nuova legge, prevede, peraltro, che il legame tra struttura che gestisce il sinistro e clinici sia strettamente connesso, anche relativamente agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 13.
 
Altro punto nodale che l’Osservatorio dovrà affrontare in via prioritaria è la organizzazione richiesta ai centri regionali di cui all’articolo 2. Ad esempio, uno dei problemi più delicati nell’applicazione della legge sulla responsabilità professionale è la costituzione del fondo rischi. Infatti, l’articolo 10 stabilisce che uno degli emanandi decreti interministeriali debba disciplinare la previsione in bilancio, da parte delle strutture, di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunziati. Senza tali fondi, non sussisterebbe alcuna garanzia per la solvibilità dei risarcimenti, sia nelle ipotesi di autoritenzione del rischio che per le quote che risultano fuori copertura assicurativa.
 
Inoltre, la mancanza o scorretta costruzione di tali fondi si riverbererebbe negativamente sui bilanci delle strutture, che registrerebbero per cassa, anzichè per competenza, i risarcimenti da erogare, senza alcuna programmazione dei costi da appostare in bilancio. Tuttavia, sarà necessario coivolgere professionalità statistico attuariali delle quali attualmente le strutture sono sprovviste. La cosa più logica sarà costituire una cabina tecnica di regia presso le regioni, con le professionalità necessarie, che aiutino le direzioni a fare le scelte migliori. Altra opportuna funzione sarebbe la costituzione, in sede regionale, di un organismo di second opinion, almeno negli eventi avversi più rilevanti.
 
L’altra grande priorità della quale l’Osservatorio dovrebbe, in primis, occuparsi concerne la formazione sulla comunicazione tra utenti ed operatori e tra SSN e stakeholders esterni, proprio per recuperare la frattura culturale prodotta, recupero che e’ il vero principio ispiratore della nuova legge. Last but not least, la formazione sulla gestione del rischio non può riguardare solo gli operatori sanitari ma anche le altre componenti coinvolte nella gestione dei rischi e dei risvolti connessi: si pensi al settore assicurativo, ma, più generalmente le altre professionalità coinvolte nella gestione dei rischi organizzativi: gli ingegneri gestionali, gli ingegneri clinici, i responsabili della sicurezza, i responsabili della logistica, dell’informatica, degli acquisti, gli uffici tecnici.
 
Comunque, l’importante è partire e la costituzione dell’Osservatorio è il primo ineludibile tassello di un impegno che si sta realizzando.
 
Tiziana Frittelli
Vicepresidente Federsanità


31 luglio 2017
© Riproduzione riservata

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