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Nuovo spesometro. Fnomceo: “Per il primo anno di applicazione si preveda la non applicabilità del regime sanzionatorio” 


La Federazione ritiene che all'interno del decreto Milleproroghe, attualmente all'esame del Senato, possa essere trovato lo strumento giuridico appropriato per intervenire in proposito. "Questa duplicazione di adempimenti risulta illogica e irrazionale oltre ad non essere prevista in nessun Paese ad economia avanzata".

18 GEN - La legge di stabilità 2016 aveva escluso questa duplicazione di adempimenti per l’anno 2016 (All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: '1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l'anno 2016, l'obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175').Tale duplicazione di adempimenti risulta illogica e irrazionale oltre ad non essere prevista in nessun Paese ad economia avanzata e deve quindi essere ricomposta nel senso di introdurre semplificazioni fiscali e una riduzione dei costi di tali adempimenti". Così la Fnomceo interviene sul nuovo spesometro 2017 - comunicazione Iva trimestrale.
 
A partire dal 1° gennaio 2017, infatti, tra i nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi vi sono: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.
 
L'articolo 4 del Dl 193/2016 stabilisce che, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, si applica la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1000 euro a trimestre. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, invece, viene sanzionata dai 500 ai 1000 euro. In tal senso la Fnomceo ha da subito contestato la mancata abolizione dello spesometro per coloro che inviano dati attraverso il Sistema tessera sanitaria. 

Ora, la Federazione ritiene che durante l’esame del disegno di legge n. 2630 D.L. 244/2016 - proroga e definizione di termini - debba essere trovato "lo strumento giuridico appropriato per intervenire in proposito. Si ritiene ad ogni buon conto necessario prevedere in via transitoria per il primo anno di applicazione della nuova disciplina la non applicabilità del regime sanzionatorio".

18 gennaio 2017
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