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Sicurezza sul lavoro. Pubblicato il nuovo manuale del Medico Competente dell’Anma

di Domenico Della Porta

Quello dell'Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti, pubblicato da qualche giorno, è un testo completo ed esaustivo che risponde a tutti gli interrogativi sia dei Medici Competenti, sia delle altre figure professionali coinvolte nella gestione della prevenzione, salute e sicurezza sul lavoro. IL MANUALE

17 LUG - Il Manuale del Medico Competente dell’ANMA, Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti, pubblicato da qualche giorno, è un testo completo ed esaustivo, ad oggi, anche se gli autori parlano ovviamente di “working in progess”, disponibile gratuitamente a chi ne fa richiesta, trattandosi di un prodotto on line.

A dieci anni dal primo Manuale ANMA, il nuovo testo di 389 pagine, realizzato dal Gruppo di Lavoro ANMA coordinato da Gilberto Boschiroli, presidente della CIIP, Consulta Interassociativa Italiana della Prevenzione, risponde a tutti gli interrogativi sia dei Medici Competenti, sia delle altre figure professionali coinvolte nella gestione della prevenzione, salute e sicurezza sul lavoro.

“Richiamando puntualmente le disposizioni legislative e normative nonché le acquisizioni schientifiche riportate in letteratura - dice Giovanni Costa, ordinario di Medicina del Lavoro in quiescenza dell’Università degli Studi di Milano, che ne ha crato la Prefazione - il Manuale fornisce non solo uno strumento operativo pratico e ragionevolmente sintetico ai Medici Competenti, ma anche un necessario bagaglio di informazioni e conoscenze a tutti gli attori sociali coinvolti su queste tematiche (in primis lavoratori, managers, organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, enti regolatori) per promuovere e supportare un fattivo e proficuo confronto volto a individuare e mettere in atto le più idonee azioni per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, sia sul piano organizzativo che professionale e sociale.

Il manuale non pretende di essere esaustivo, anche in considerazione della complessità ed estrema articolazione dei diversi aspetti, ma si orienta verso un approccio sistematico e sistemico al problema che, per essere affrontato correttamente ed efficacemente, richiede soluzioni non univoche o particolari, ma articolate e poliedriche, in grado di prendere in considerazione i vari domini interessati, connessi sia all’organizzazione del lavoro che ai diversi aspetti della vita delle persone (fisiologici psicologici, relazionali, professionali e sociali), che interagiscono influenzandosi reciprocamente".

"Tutto ciò richiede - aggiunge Costa - di essere affrontato sia da un punto di vista collettivo che individuale con un giusto equilibrio. Il primo si basa su di un corretto approccio epidemiologico, volto a definire la frazione eziologica dei fattori di rischio e le relative implicazioni sanitarie e sociali, al fine di trattare le misure preventive e correttive con il miglior rapporto “costo/efficacia” per i lavoratori e le comunità professionali e sociali. A livello individuale, le strategie mirano principalmente a definire una probabilità diagnostica e un valore prognostico in termini di salute e occupazione, definendo il rapporto “rischio/beneficio” per il lavoratore e se sia accettabile o meno, così come le azioni di prevenzione e protezione richieste.”

Il Presidente ANMA Pietro Patanè segnala nel suo intervento di presentazione del Manuale, che all’interno dei capitoli si trovano delle schede tecniche che potranno essere stampate, all’occorrenza modificate ed utilizzate per la nostra quotidiana attività di sorveglianza sanitaria, di formazione, di consulenza alle aziende. La scelta delle schede tecniche a corredo dei capitoli è legata ad un proposito più ambizioso; tenere aggiornato il manuale man mano che la legislazione o la documentazione tecnico scientifica si evolve.

Non va tralasciata, a nostro avviso, la lettura del Capitolo introduttivo dell’avvocato Giovanni Scudier, componente del Comitato Scientifico ANMA sul tema “Il Medico Competente Oggi”. Sul tema dell’attività “collaborativa” di questo professionista alla Valutazione del Rischio, (da noi selezionato perché di fondamentale importanza) l’avv.Scuderi precisa che trattasi di collaborazione propositiva del MC ed è comunque richiesta nei limiti del proprio ambito professionale, avendo come presupposto – e al tempo stesso come limite - le competenze del MC in materia sanitaria.

L’ambito professionale che contraddistingue il MC vale così anche per definire con precisione la sfera di competenza di cui il MC è titolare: delimitazione importantissima, perché in quella sfera il MC è un garante a titolo originario: al MC non è richiesto l’adempimento di un obbligo altrui; il MC risponde per la violazione di un obbligo proprio, che è l’obbligo di collaborare.

Anche questo è un risultato oramai acquisito dell’analisi giurisprudenziale: il MC è titolare di un’autonoma posizione di garanzia, che lo rende responsabile degli eventi che risultino integrati dall’inadeguato esercizio dei propri poteri impeditivi e quindi dalla omissione colposa di quelle regole cautelari, poste a presidio della salvaguardia della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, che sono direttamente riconducibili alla sua specifica funzione: questo vale per gli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria così come per quelli di collaborazione, e in generale per tutte le attribuzioni e le funzioni che la legge individua in capo al MC.

Naturalmente, collaborare alla valutazione dei rischi non significa effettuare la valutazione dei rischi, che è attribuita dal Decreto 81/08 al datore di lavoro; sottolinea l’avv. Scudieri, l’attività propositiva ed informativa del MC va compiuta sul presupposto che una eventuale segnalazione effettuata dal MC, corredata di specifiche indicazioni e valutazioni, sarebbe seguita dalla concreta esecuzione delle misure da parte del datore di lavoro; però, una volta adempiuti gli obblighi di esauriente sottoposizione dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze in materia sanitaria, la collaborazione del MC è compiuta e l’eventuale inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata ad esclusiva responsabilità di quest’ultimo.

Domenico Della Porta
Presidente Osservatorio Malattiee Occupazionali e Ambientali, OSMOA, dell’Università degli Studi di Salerno.

17 luglio 2024
© Riproduzione riservata

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