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Medici e pubblicità. Consiglio di Stato “salva” la Fnomceo. Multa Antistrust di 416 mila euro fuori tempo massimo. Prescritta

di Luciano Fassari

Senza entrare nel merito i giudici accolgono il ricorso dell’Ordine dei medici contro la sanzione Antitrust in merito alla presenza nel Codice deontologico di norme che limitavano la pubblicità per i professionisti. L'illecito "risulta essersi prescritto anteriormente all’adozione del provvedimento impugnato avvenuta in data 4 settembre 2014", quando è stato sollecitato per la prima volta il pagamento della sanzione. LA SENTENZA

19 GEN - Medici e pubblicità. Dopo una battaglia durata quasi 2 anni il Consiglio di Stato ha accolto oggi il ricorso della Fnomceo in merito alla sanzione comminata dall’Antitrust alla Federazione in merito alla presenza nel Codice deontologico di norme che limitavano la pubblicità per i professionisti. L’Agcm aveva multato la Federazione per 831.816 euro. Una sanzione però che era stata dimezzata dal Tar del Lazio ad aprile 2015 e che era stata sospesa dal Consiglio di Stato a giugno in attesa della pronuncia definitiva che oggi ha accolto il ricorso della Federazione.
 
Per i giudici di Palazzo Spada, che non sono entrati nel merito della questione “l’appello della FNOMCeO deve, pertanto, essere accolto e, per l’effetto, accertata la prescrizione dell’illecito, deve essere annullato il provvedimento dell’AGCM 4 settembre 2014, n. 25078”.
 
I giudici hanno rilevato che “il codice deontologico oggetto di contestazione da parte dell’AGCM risale al 2006 (è stato approvato, insieme alle allegate Linee Guida, dal Consiglio Nazione della FNOMCeO con deliberazione n, 171 del 16 dicembre 2006)”. Inoltre “le successive circolari interpretative, pure menzionate nel provvedimento dell’AGCM, sono state rispettivamente approvate in data 19 luglio 2007 e 20 maggio 2009”.
 
Ma i giudici sottolineano anche che “il nuovo codice deontologico approvato nel 2014 (anche se menzionato nel provvedimento finale che irroga la sanzione al fine di giustificare il protrarsi dell’illecito) non è stato oggetto di specifica contestazione (che fa specifico riferimento al codice deontologico del 2006 e alle relative linee guida); esso, peraltro, è stato approvato successivamente all’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 3 settembre 2013”.
 
Per queste ragioni “anche ad assumere come data di consumazione dell’illecito, l’ultima delle circolari interpretative (risalente al maggio 2009), l’illecito risulta, comunque, essersi prescritto anteriormente all’adozione del provvedimento impugnato avvenuta in data 4 settembre 2014, ove per la prima volta si sollecita il pagamento della sanzione nella stessa sede quantificato”.
 
Il Consiglio di Stato ricorda infatti che “in tema di sanzioni amministrative, poiché l'art. 28, comma 2, l. 24 novembre 1981 n. 689 rinvia alle norme del codice civile per ciò che concerne l'interruzione della prescrizione, deve riconoscersi l'idoneità ad interrompere il decorso del relativo termine al provvedimento d'irrogazione della sanzione pecuniaria, e d'intimazione del pagamento della relativa somma, solo se ed al momento in cui esso sia notificato o comunque portato a conoscenza del debitore, in quanto atto idoneo a costituire in mora il debitore a norma dell'art. 2943 c.c. Nel caso di specie la notificazione del provvedimento è avvenuta in data 24 settembre 2014”.
 
“Per noi grande vittoria anche se le motivazioni sono prevalentemente orientate alla prescrizione dell’illecito. In ogni caso, pur apprezzando anche dal punto di vista economico ribadiamo che il nostro  codice non serve a salvaguardare un intresse di lobby commerciale ma serve tutelare la salute dei cittadini”. Questo il commento alla sentenza del segretario della Fnomceo, Luigi Conte.
 
Luciano Fassari

19 gennaio 2016
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