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Ipasvi contro Muttillo: “Anche il CCEPS riconosce la censurabilità della sua condotta"


La Federazione interviene sulla decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie del Ministero della Salute contro la sanzione disciplinare emessa nei confronti del presidente Ipasvi Milano, Lodi, Monza e Brianza. E precisa "Il CCEPS sottolinea solo che la circostanza addebitata non riguarda l’esercizio professionale".

02 LUG - A seguito del Comunicato stampa del Collegio Interprovinciale MI – LO – MB avente ad oggetto “Muttillo, accolto il ricorso alla CCEPS” datato 26 giugno 2015, il Comitato Centrale della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI ritiene doveroso precisare - al fine di assicurare una corretta e compiuta informativa in ordine alle vicende ivi esposte - quanto segue.

1. Avendo riguardo alla condotta del dr. G. Muttillo, nella decisione n. 77/2015 della CCEPS (Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie) si legge quanto segue:

- “nel provvedimento disciplinare sono state chiaramente esplicitate le ragioni sottese all’adozione della sanzione e consistenti nell’essere venuto meno agli obblighi di lealtà nei confronti dei colleghi, avendo ingenerato il dubbio che la Presidente non avesse agito correttamente asserendo cosa diversa da quella che a lui risultava”;

- “dai documenti depositati risulta che la presentazione della email ha comunque creato un certa turbativa, se non altro perché la Presidente da dovuto effettuare gli approfondimenti a sostegno della sua buona fede nelle dichiarazioni contestate dal ricorrente. Ciò quindi ha comportato che la questione è andata oltre un sereno confronto, pur non concretizzandosi in un’azione gravemente lesiva della reputazione della Presidente”;

- “Di tale circostanza si ritiene di dover tener conto ai fini della riduzione della sanzione. Costituisce, infatti, principi consolidato quello secondo il quale la sanzione irrogata, pur se legittima nei suoi presupposti sostanziali, sia da ritenere eccessiva in relazione alla circostanza addebitata, laddove questa non integri una mancanza attinente all’esercizio dell’attività professionale quanto piuttosto un comportamento non esemplare nei rapporti che il professionista deve tenere nei confronti dell’Ordine di appartenenza”.


Alla luce di quanto sopra riportato emerge, a tutta evidenza, come la CCEPS abbia riconosciuto la censurabilità della condotta del dr. Muttillo, rilevando, in via di principio, che la sanzione debba tener conto che la circostanza addebitata non riguarda l’esercizio professionale ma il “comportamento non esemplare” nei confronti dell’Ordine.

2. Avendo riguardo al procedimento penale, che viene richiamato nella decisione di CCEPS per dare atto che “con ordinanza del 11 aprile 2014 il GIP presso il Tribunale di Roma archiviava l’esposto “per insussistenza della notizia criminis”, si rileva che nella citata ordinanza si legge quanto segue: “dunque ciò che il Muttillo ha provato a fare, depositando effettivamente una fotocopia in parte ‘ricostruita’ tra le due email della Silvestro e del Massai, è stato contrastare la Presidente, metterla in difficoltà sui punti centrali del dibattito, con un artificio politico scorretto dal punto di vista della deontologia e della lealtà reciproca, ma che non integra alcuna fattispecie penale”.

3. Avendo riguardo allo svolgimento procedimento disciplinare, il Comitato Centrale prende atto che l’annullamento della sanzione è stato disposto alla luce del principio, espresso da CCEPS, per il quale la Presidente doveva astenersi (non solo nel giudizio disciplinare, ma) anche dalla assunzione delle informazioni ex art. 39 d. D.P. nr. 221/1950. A tal proposito si rileva come nella decisione si dà atto che anche da parte dello stesso legale del dr. Muttillo era stata “apprezzata la decisione della presidente di astenersi” nel giudizio disciplinare.

Si ritiene, inoltre, di rilevare come - diversamente da quanto adombrato nel sopra citato Comunicato stampa - il Comitato centrale e la Presidente p.t. hanno sempre operato al di fuori di ogni logica politica e con senso istituzionale, come dimostra la decisione - assunta anche alla luce della citata ordinanza del GIP del Tribunale di Roma in ordine alla oggettiva censurabilità deontologica della condotta del dr. Muttillo - “di non presentare ulteriori deduzioni in ordine al ricorso in parola posto che i profili di doglianza attengono tutti a interpretazioni sulla normativa sul procedimenti disciplinare e/o a valutazioni circa i termini di applicabilità della stessa” (delib. 105/2014)

Fonte: Federazione Ipasvi

02 luglio 2015
© Riproduzione riservata

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