I capitali in farmacia. E se i farmacisti titolari giocassero d’anticipo? Ecco come
di Paolo Leopardi
In attesa di vedere come andrà a finire la norma del ddl concorrenza che apre la porta alle farmacia spa, una mossa per non farsi trovare impreparati e in ogni caso accrescere il “valore” e salvaguardare il ruolo delle farmacie
01 MAR - Il DDL sulla concorrenza con il suo articolo 33 ha, ovviamente, “sconvolto” il mondo della farmacia ed in particolar modo i farmacisti titolari e non.
Sull’argomento, nei giorni successivi alla pubblicazione del citato disegno di legge si sono scatenate le inevitabili prese di posizioni dei vari rappresentanti di Enti, associazioni nonché i commenti dei consulenti e di tutti coloro che, in un modo o nell’altro, sono legati al mondo della farmacia.
Ebbene, val la pena di analizzare l’articolo 33 in parola per verificare l’effettiva valenza della norma ed agevolare l’analisi dello scenario normativo che deriverebbe qualora la norma venisse confermata al termine dell’iter legis cui verrà sottoposta a breve.
Il testo dell’art. 33, intitolato “Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica”recita:
“
All’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata”;
b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 3 le parole “ad uno dei soci” sono sostituite dalle seguenti “a un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni”;
d) il comma 4-bis è abrogato”.
Possiamo, quindi, notare che il citato art. 33 interviene con i suoi 4 commi su quattro precedenti norme modificandole in modo drastico e precisamente:
a) “La titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata”.
b) “Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all’albo, in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni”.
c) “La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile”.
d) “Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell’esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.
Possiamo, quindi, concludere che il novello articolo 33 apre alle società di capitali, elimina l’esclusività dei farmacisti a partecipare alle società titolari di farmacia, dà la possibilità di affidare la direzione della farmacia sociale ad un qualsiasi farmacista idoneo anche non socio e fa venir meno il limite delle quattro farmacie nella stessa provincia in capo alla stessa società.
A dire il vero, sarebbero più numerose le norme che in qualche modo verrebbero interessate dalle modifiche apportate dal citato articolo 33 ma credo sia opportuno rinviare, al momento dell’entrata in vigore delle norme che “nasceranno” dal Disegno di Legge, l’analisi integrale delle stesse al fine di evitare inutili valutazioni in una fase che sicuramente, allo stato, deve ritenersi interlocutoria.
Certo, proprio la natura e l’efficacia dello strumento del Disegno di Legge, invita tutti gli interessati a rinviare analisi e considerazioni in virtù del fatto che nell’iter legis, cui il Disegno di Legge sulla concorrenza sarà sottoposto, vi saranno sicuramente emendamenti (o tentativi) modificativi e/o integrativi al testo attuale.
Ma se il mero rinvio del problema può rappresentare una condivisibile scelta politica dei rappresentanti della categoria nella speranza che qualche “ritocco” alla norma possa migliorare la situazione, lo stesso non può dirsi per i tanti farmacisti titolari di farmacie che dovrebbero, necessariamente, “cogliere un’opportunità da una difficoltà” magari accellerando le tanto decantate “catene di farmacisti”, aggregando servizi, gestendo unitariamente i propri magazzini e via dicendo. In tal modo che, oltre a “proteggere” gli stessi dall’“aggressione dei capitali”, migliorerebbero sicuramente le condizioni economiche delle farmacie che già oggi appaiono, in molti casi, in stato di decozione economica.
E quindi, l’invito personalissimo ma sentito, è di unirsi ora e difendere un sistema sano ed efficace, qual è quello farmaceutico, prima che qualcuno possa distruggerlo.
Avv. Paolo Leopardi
01 marzo 2015
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