Nuove farmacie. Tar Lazio: imparzialità Comuni non è garantita da soli pareri di Ordine e Asl
di Paolo Leopardi
Per i giudici amminstrativi è necessario un provvedimento di Consiglio Comunale in quanto, solo in quell’ambito la “dialettica maggioranza-opposizione può costituire un’efficace garanzia rispetto al pericolo di conflitto di interessi. Questa decisione pare affermare la necessità che anche le organizzazioni di categoria siano più presenti nell'iter
04 DIC - Continuano le “schermaglie” in materia di nuove farmacie a seguito dei numerosi ricorsi instaurati dai farmacisti che lamentano l’illegittimità dei provvedimenti con i quali i Comuni, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11 D.L. 1/2012 convertito in L. 27/2012, hanno individuato le nuove farmacie sul territorio.
Ciò che stupisce, però, è che non sono i vari legali incaricati a “tirare di fioretto” bensì i Magistrati dei vari TAR sparsi lungo la Penisola.
Ricorderanno gli attenti lettori la risonanza destata dalla
sentenza n. 4668/2013 della III sezione del Consiglio di Stato, che dichiarava legittimo il provvedimento di un Comune e rigettava le avverse pretese con le quali gli interessati: avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non differenziava i compiti del Comune che si trovava ad essere “buon amministratore” indicando le nuove farmacie nonché la loro allocazione e “imprenditore” essendo proprietario di farmacia; avevano eccepito l’incompetenza della Giunta ad emanare il provvedimento de quo.
Con la riferita sentenza, seppur sinteticamente, il Consiglio di Stato, tra le altre cose, “chiariva” che fosse proprio della Giunta Municipale la competenza ad assumere i provvedimenti di individuazione delle nuove farmacie.
Ebbene, pareva ormai, definita la vicenda…
Viceversa, con un’ultimissima
sentenza n. 925 del 2 dicembre 2013, il TAR Lazio – Sezione Latina ha, esplicitamente,“rinnegato” l’alto Consesso Amministrativo affermando che per “garantire” l’imparzialità del Comune sia necessario un provvedimento di Consiglio Comunale e ciò in quanto, solo in quell’ambito la “dialettica maggioranza-opposizione può costituire un’efficace garanzia rispetto al pericolo di conflitto di interessi.
Continua la riferita sentenza del TAR Pontino “il Consiglio di Stato non ha affrontato la questione della discrezionalità dell’individuazione di un’ulteriore sede farmaceutica (nell’ipotesi di resto superiore alla metà del quoziente), come sintomo del fatto che quella in esame è una scelta di pianificazione, diretta, perciò al Consiglio e non alla Giunta”
Ora il Consiglio di Stato si troverà nuovamente a decidere in materia sia sul probabile appello del Comune interessato da quest’ultima decisione del TAR di Latina, sia sule impugnative che Roma Capitale ha proposto avverso le varie sentenze che avevano annullato la revisione straordinaria delle farmacie della Capitale e che verranno discusse nei prossimi giorni.
Da ultimo, la richiamata sentenza del TAR di Latina afferma che l’imparzialità del Comune non è garantita dalla sola presenza nell’istruttoria dei pareri resi da Ordini dei Farmacisti e da ASL, affinchè il provvedimento possa essere assunto dalla sola Giunta anziché dall’intero Consiglio Comunale.
Figuriamoci, se detta imparzialità può essere garantita nei casi in cui detti pareri non sono neanche stati resi o, se resi, lo sono stati in forma ciclostilata con inutili formule di stile.
Anche questa decisione pare affermare la necessità, quindi, che anche le organizzazioni di categoria siano più presenti ed in maniera attenta nell’iter volto alla revisione delle farmacie per garantire il rispetto della legalità nell’assunzione di provvedimenti che possono ledere irreparabilmente gli interessi dei propri iscritti.
Avv. Paolo Leopardi
04 dicembre 2013
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