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Farmacie. Consiglio di Stato. Con la distribuzione “per conto” più efficienza e risparmi


I giudici lo hanno affermato pronunciandosi su un caso della Campania. Sostenuta  la legittimità di accordi regionali che appaltano in via prioritaria alle farmacie del territorio la distribuzione non solo dei farmaci, ma anche dei presidi medici, a condizione che vi siano risparmi ed efficienza. La sentenza.

05 NOV - Il Servizio sanitario nazionale non è obbligato a ricorrere a gare pubbliche per appaltare la distribuzione dei presidi medici e di tutti gli altri prodotti rimborsati, ma può avvalersi in via prioritaria delle farmacie del territorio attraverso accordi su scala regionale “a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle aziende sanitarie”. Per questo il Consiglio di Stato, con la sentenza 05174 del 28 ottobre 2013, ha bocciato il ricorso di un’azienda privata contro l’intesa tra Federfarma e Regione Campania sulla dispensazione dei presidi per diabetici attraverso le farmacie territoriali.
 
Secondo i giudici, infatti, l’articolo 8 della 502/92 sulla distribuzione tramite le farmacie territoriali è pienamente valido per i farmaci in senso stretto così come per tutti i presidi medici e gli altri prodotti rimborsati dal Ssn. E è allo stesso modo la legge a riconosce alle Asl la possibilità di affidare alle farmacie territoriali l’erogazione di tali prodotti “in alternativa all’affidamento del servizio a un soggetto esterno mediante gara”. Questo “non per sottrarre un ampio settore del mercato alla competizione economica, contravvenendo ai prncipi nazionali ed europei dell’evidenza pubblica vigenti in materia, ma al contrario per realizzare un risparmio economico per l’Amministrazione e una più efficiente allocazione dei prodotti stessi sul mercato”.

D’altra parte “le farmacie, distribuite sul territorio nazionale, sono parte costitutiva del Ssn ed esso ben può, pertanto, ricorrere alla loro rete per la distribuzione dei presidi in favore dei diabetici”. “Nessun danno – secondo i giudici – deriva poi in termini economici da tale scelta, né ai pazienti né agli operatori economici del settore, che vedono comunque distribuire capillarmente i loro prodotti”. Infatti, l’accordo campana, sottolinea i giudici, “obbliga ad assicurare al paziente la libera scelta di tutte le marche e tipo di dispositivi, nonché a garantire, su richiesta del paziente, la consegna domiciliare effettuata dal personale della farmacia prescelta, senza ulteriori oneri a carico del Ssn”.

Quella della Campania è stata, dunque, non solo una scelta legittima, ma anche giusta secondo il Consiglio di Stato, dal momento oltre ad assicurare un’efficiente distribuzione dei presidi per i diabetici ha permesso di ottenere “risparmi gestionali consistenti” rispetto alla scelta precedente di distribuzione diretta, poiché “con il ritiro dei presidi in farmacia si riduce significativamente il quantitativo di prodotto sulla base delle reali esigenze del paziente”.
 

05 novembre 2013
© Riproduzione riservata

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