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Contraccezione d’emergenza e responsabilità del medico

di F.Scaglione e V.Cirese

Il caso della contraccezione d’emergenza è fortemente paradigmatico. Soprattutto dopo l'immissione in commercio della cosiddetta "pillola dei cinque giorni dopo". La disponibilità di tale innovazione obbliga il medico a un ripensamento delle sue abitudini cliniche

15 LUG - Le novità farmacologiche frutto dell’innovazione richiedono un aggiornamento costante del medico, per valutare correttamente se tale innovazione sia un reale vantaggio per il paziente. I criteri di una oggettiva valutazione partono dai dati di efficacia clinica dimostrati in studi metodologicamente corretti ma devono contemplare anche le valutazioni di sicurezza e tollerabilità, come le controindicazioni, interazioni, le caratteristiche dei pazienti, quindi un attento bilancio rischio-beneficio.
 
Secondo il Piano Sanitario Nazionale 2010-2013, garantire il diritto alla salute significa anche assicurare ai cittadini attività, servizi e prestazioni di qualità intrinsecamente elevata. Il medico che non tenga dovutamente in conto le nuove evidenze potrebbe essere chiamato a rispondere di tale mancanza, qualora ciò comportasse un eventuale danno per il proprio paziente.
 
Il caso della Contraccezione d’emergenza è fortemente paradigmatico. Infatti, a distanza di circa un decennio, per questa indicazione è stata recentemente approvata una nuova molecola. L’ulipristal acetato ha dati che dimostrano il superamento per efficacia dei vecchi preparati, mantenendo lo stesso bilancio di sicurezza, e fornisce quindi al medico un nuovo standard terapeutico.
 
La disponibilità di tale innovazione obbliga il medico a un ripensamento delle sue abitudini cliniche. Infatti, il non tener conto dei recenti aggiornamenti farmaceutici, che diminuiscono notevolmente le possibilità di fallimento di tale metodica, può aprire il fianco a contenziosi medico legali qualora non vi sia una chiara scelta della donna, a seguito di corretta informazione. Infine, anche il non ottemperare con tempestività alla richiesta di aiuto di una donna nelle circostanze che portano alla richiesta di un supporto contraccettivo da rapporto non adeguatamente protetto, è un comportamento che può esporre a reali responsabilità professionali.
 
Francesco Scaglione
Professore di Farmacologia Clinica. Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale
 
Vania Cirese
Patrocinante in Cassazione; Docente di Diritto Processuale Penale Campus University of Malta – Roma; Docente di Diritto Sanitario Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
 
 
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15 luglio 2013
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