Taglio assegno invalidi parziali. Orlando: “Governo interverrà nel Deceto Fiscale per rivedere norma”
Così il ministro del Lavoro risponde alla Camera ad un question time del PD a seguito della comunicazione dell'Inps sul fatto che l'assegno di invalidità verrà garantito solo a fronte di una totale inattività lavorativa. "Il Ministero del Lavoro, sentito l'Inps, sta elaborando un intervento, volto a rivisitare la formulazione vigente del precetto normativo, per consentire l'erogazione della prestazione in certi limiti reddituali, a prescindere dalla natura del reddito".
03 NOV - L'Inps ha
recentemente comunicato che l'assegno di invalidità sarà dato, d'ora in avanti, solo a fronte di una totale inattività lavorativa da parte del beneficiario. Questa interpretazione deriverebbe dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale non lavorare sarebbe un requisito necessario, al pari del previsto accertamento sanitario della condizione di invalidità.
Questa previsione, però, potrebbe a breve essere a breve modificata grazie ad un intervento del Govenro. "Posso assicurare che il Ministero del Lavoro, sentito l'Inps, sta elaborando un intervento, volto a rivisitare la formulazione vigente del precetto normativo, per consentire l'erogazione della prestazione in certi limiti reddituali, a prescindere dalla natura del reddito. Tale proposta emendativa sarà inserita nel veicolo normativo più opportuno tra quelli in discussione in Parlamento, molto probabilmente in sede di conversione del decreto-legge in materia fiscale, al fine di giungere a una celere definizione della questione, che consenta il pieno sostegno economico agli invalidi civili parziali". Questo l'annuncio del ministro del Lavoro,
Andrea Orlando, dato oggi pomeriggio nel corso di un question time alla Camera su questo tema presentato da
Stefano Lepri (Pd).
Questa la risposta integrale del ministro Orlando. Il quesito che è stato posto dagli onorevoli è oggetto in questi giorni - e giustamente - di grande attenzione, da parte dei cittadini, delle associazioni di settore e del Parlamento stesso, come conferma questa iniziativa di sindacato ispettivo. La tutela delle categorie di invalidi civili che hanno diritto al riconoscimento di determinate prestazioni economiche richiede con urgenza una soluzione efficace a una questione che investe la vita di persone e di famiglie in condizioni di fragilità e difficoltà.
Preliminarmente, è necessaria una sintetica ricostruzione storico-giuridica, sottesa all'adozione da parte di INPS del messaggio n. 3495 del 14 ottobre scorso, relativa alla mancata concessione dell'assegno di invalidità. Fino al 31 dicembre 2007 la legge richiedeva, quale requisito costitutivo specifico per il diritto all'assegno di invalidità civile, l'incollocazione al lavoro, cioè la condizione di chi, secondo la definizione fornita dalla Corte di cassazione, pur iscritto nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, non aveva conseguito un'occupazione in mansioni compatibili. Successivamente, la novella, che è stata introdotta dalla legge n. 247 del 2007, ha richiesto, come requisito per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, non più l'incollocazione al lavoro, bensì lo stato di inoccupazione, ovvero il mancato svolgimento dell'attività lavorativa, da comprovare con apposita dichiarazione sostitutiva e da presentare annualmente all'INPS.
Con due messaggi del 2008, l'INPS ha ritenuto di identificare il requisito del mancato svolgimento dell'attività lavorativa con lo stato di disoccupazione, considerati i dati della non stabilità del rapporto di lavoro, ovvero la soglia del reddito conseguito. Le indicazioni dell'INPS si ponevano in linea con le previsioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 181 del 2000, in base alle quali, ai fini dell'inserimento negli elenchi di collocamento, lo stato di disoccupazione si considerava conservato se il soggetto avesse svolto attività lavorativa tale da assicurare un reddito non superiore alla soglia fiscalmente imponibile. A fronte di questa interpretazione dell'istituto, si è sviluppato un orientamento giurisprudenziale di segno diverso, nel ritenere che lo svolgimento dell'attività lavorativa, quale che sia la misura del reddito ricavato, precluda il diritto all'assegno di invalidità. Il messaggio dell'INPS, quindi, del 14 ottobre, che sembra recepire questo orientamento giurisprudenziale, ha determinato il timore della sospensione dell'assegno a favore dei beneficiari che svolgono attività lavorativa.
Tale nuova interpretazione, come evidenziato dagli interroganti, non solo ha preoccupanti ricadute sulla vita delle singole persone, ma rischia di depotenziare fortemente il percorso verso l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, necessario per la realizzazione di quei progetti di vita indipendente, che rappresenta un obiettivo primario per le politiche pubbliche in questo ambito. Il Governo è pertanto consapevole che si rende necessario e imprescindibile un immediato intervento legislativo, che riconduca il quadro normativo a canoni di ragionevolezza, rispondendo a fini di tutela sostanziale delle persone con disabilità. A questo fine, posso assicurare che il Ministero del Lavoro, sentito l'INPS, sta elaborando un intervento, volto a rivisitare la formulazione vigente del precetto normativo, per consentire l'erogazione della prestazione in certi limiti reddituali, a prescindere dalla natura del reddito. Tale proposta emendativa sarà inserita nel veicolo normativo più opportuno tra quelli in discussione in Parlamento, molto probabilmente in sede di conversione del decreto-legge in materia fiscale, al fine di giungere a una celere definizione della questione, che consenta il pieno sostegno economico agli invalidi civili parziali.
03 novembre 2021
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