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Infermiere di famiglia. Alla Camera il Ddl dei 5 Stelle: “Lavoro in convenzione o libera professione e in sinergia con i Mmg”

di L.F.

Dopo il ddl presentato al Senato la scorsa estate ora sbarca nell’altro ramo del Parlamento un’altra proposta di legge sempre targata M5S che istituisce la figura dell’infermiere di famiglia e di comunità. “Avrà il compito di assicurare, in modo tempestivo, la continuità della cura, la comunicazione con gli utenti e, in sinergia e in collaborazione con i medici di medicina generale e con i servizi distrettuali, la presa in carico dei cittadini”. IL TESTO

12 FEB - L’infermiere di famiglia e di comunità sarà parte integrante delle equipe delle cure primarie. È questo l’obiettivo di un nuovo disegno di legge targato M5S che istituisce la figura e che è stato appena assegnato alla Commissione Affari sociali della Camera. Da notare come sullo stesso tema la scorsa estate i 5Stellle al Senato presentarono un altro ddl. Ma i due testi, seppur animati dallo stesso intento sono estremamente diversi. Il progetto di legge presentato alla Camera suddiviso in 12 articoli sembra ad una prima lettura essere più preciso declinando anche funzioni e competenze della nuova figura professionale.
 
I lavori sul ddl attualmente all'esame della Commissione Sanità del Senato sono già in fase avanzata. Una volta approvato, questo approderà alla Camera. L'intenzione da parte del M5S dovrebbe essere, a quel punto, quella di integrare i due testi in modo da dar vita ad un ddl esaustivo che chiarisca sotto ogni aspetto compiti e funzioni dell'infermiere di famiglia e di comunità.
 
 
“La figura professionale dell’infermiere di famiglia e di comunità – si legge nella proposta - nell’ambito del Servizio sanitario nazionale avrà il compito di assicurare, in modo tempestivo, la continuità della cura, la comunicazione con gli utenti e, in sinergia e in collaborazione con i medici di medicina generale e con i servizi distrettuali, la presa in carico dei cittadini”.
 
L’infermiere di famiglia e di comunità, attraverso l’assistenza domiciliare avrà poi anche “il compito di identificare i bisogni di salute nell’ambito familiare, fornendo consigli ai fini di un utilizzo ottimale dei servizi sanitari e aiutando gli individui ad adattarsi allo stato di malattia o di disabilità cronica”
 
Per quanto riguarda la forma contrattuale di inquadramento professionale degli infermieri di famiglia e di comunità non dipendenti delle aziende sanitarie locali od ospedaliere sarà quella libero-professionale o convenzionata. In ogni caso con decreto del Ministro della salute saranno stabiliti i parametri, minimi e massimi, da applicare per ciascuna prestazione e attività dell’infermiere di famiglia e di comunità.
 
In riferimento all’assistenza domiciliare, all’infermiere di famiglia e di comunità sono attribuite le seguenti funzioni:
a) valutare lo stato di salute e i bisogni della persona nelle diverse fasi della vita, del contesto familiare e della comunità;
b) promuovere e partecipare a iniziative di prevenzione e di promozione della salute rivolte alle comunità;
c) pianificare e realizzare interventi informativi ed educativi rivolti ai singoli, alle famiglie e alle comunità, atti a promuovere modificazioni degli stili di vita;
d) presidiare e facilitare i percorsi nei diversi servizi utilizzando le competenze presenti nella rete sanitaria;
e) pianificare ed erogare interventi assistenziali personalizzati alla persona e alla famiglia, anche avvalendosi delle consulenze specifiche di infermieri esperti;
f) promuovere l’aderenza ai piani terapeutici e riabilitativi;
g) partecipare alla verifica e al monitoraggio dei risultati di salute;
h) sostenere i percorsi di continuità assistenziale tra sociale e sanitario, tra ospedale e territorio e nell’ambito dei servizi territoriali sanitari e socio-sanitari residenziali e semi-residenziali;
i) partecipare, nell’integrazione professionale, al perseguimento dell’appropriatezza degli interventi terapeutici e assistenziali, contribuendo alla relazione di cura e al rispetto delle volontà del paziente espresse nella pianificazione delle cure, anche in attuazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
 
 
Regime convenzionale.
All’infermiere di famiglia e di comunità che presta il proprio servizio in regime convenzionale sono attribuite le seguenti competenze:
a) pianificare e fornire assistenza alle famiglie dei soggetti presi in carico;
b) promuovere la salute dei soggetti presi in carico, delle loro famiglie e delle comunità;
c) applicare la conoscenza di diverse strategie di insegnamento e di apprendimento ai soggetti presi in carico, alle loro famiglie e alle comunità;
d) utilizzare e valutare diversi metodi di comunicazione;
e) coordinare e gestire l’assistenza, compresa quella delegata ad altro personale;
f) documentare sistematicamente la propria pratica;
g) creare, gestire e utilizzare informazioni statistiche cliniche e basate sulla ricerca per pianificare l’assistenza e per definire le priorità nelle attività relative alla salute e alla malattia;
h) sostenere e incoraggiare i soggetti presi in carico e le loro famiglie a influenzare e a partecipare alle decisioni relative alla loro salute;
i) definire standard e valutare l’efficacia delle attività infermieristiche di famiglia e di comunità;
l) mantenere relazioni professionali e un ruolo collegiale di sostegno con i colleghi.
 
Servizi infermieristici territoriali. Il ddl prevede poi che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle parti sociali maggiormente rappresentative a livello nazionale, provvederanno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a istituire presso ogni azienda sanitaria locale servizi infermieristici territoriali aventi il compito di organizzare l’attività dei singoli ambulatori in relazione alle esigenze dei rispettivi territori e alle peculiarità di ogni popolazione”.
 
 
L.F.

12 febbraio 2020
© Riproduzione riservata
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