Defibrillatori. Commissione Affari Sociali adotta testo base. Obbligo di dotazione per le PA e possibilità di utilizzo da persone non formate
Le PA saranno obbligate a dotarsi di defibrillatori sulla base di un criterio di gradualità fondato su determinati elementi (tra cui gli orari di apertura al pubblico, l'ubicazione, il bacino di utenza di riferimento, i tempi di arrivo dei mezzi di soccorso). Prevista, inoltre, l'adozione di un'unica applicazione mobile con interfaccia valida su tutto il territorio nazionale e di software integrati con le Centrali operative regionali del 118. Questo quanto previsto dal testo unificato delle 8 proposte di legge. IL TESTO
11 LUG - La Commissione Affari Sociali nella seduta di ieri ha adottato un testo unificato delle 8 proposte di legge presentate in tema di defibrillatori. A comunicarlo è stata la relatrice
Maria Lapia (M5S), sottolineando come il testo adottato riassuma il contenuto delle proposte abbinate senza tuttavia contenere un numero eccessivo di articoli.
Tra le misure previste, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di defibrillatori sulla base di un criterio di gradualità fondato su determinati elementi (tra cui gli orari di apertura al pubblico, l'ubicazione, il bacino di utenza di riferimento, i tempi di arrivo dei mezzi di soccorso); la previsione della possibilità di utilizzo dei defibrillatori, in condizioni di necessità, anche da parte di persone non specificamente formate; l'adozione di un'unica applicazione mobile con interfaccia valida su tutto il territorio nazionale e di software integrati con le Centrali operative regionali del 118.
Il testo base è composto in tutto da 9 articoli.
L'
articolo 1 introduce l'
obbigo, anche per le Pubbliche amministrazioni, di dotarsi defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale formato per il loro utilizzo. Con un apposito Dpcm dovranno poi essere individuati i parametri e i criteri in base ai quali assegnare la priorità nell'obbligo di installazione della suddetta apparecchiatura medica nei luoghi di pertinenza delle amministrazioni e degli enti. Questi parametri e criteri dovranno tener conto dell'apertura al pubblico, della loro ubicazione, del bacino di utenza di riferimento nonché dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso e, ove possibile, l'analisi dei dati epidemiologici di arresto cardiaco per valutare il rischio relativo in relazione alla serie storica. Dovrà in ogni caso ritenersi prioritaria l'installazione dei DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università, secondo i criteri individuati dal Ministero dell'istruzione.
La loro presenza sarà inoltre obbligatoria anche per gli scali aerei, ferroviari e marittimi, nonché i mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, che effettuano tratte con una percorrenza continuata di una durata di almeno quattro ore. Per tutto questo verranno stanziati dallo Stato
4 milioni euro per il 2020 e
2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
L'
articolo 2 specifica come gli enti territoriali debbano adottare propri regolamenti al fine di prevedere l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico, 24 ore su 24, adeguatamente segnalate. Le postazioni dovranno essere dotate di sistemi automatici di chiamata e segnalazione ai servizi d'emergenza. Dovranno inoltre essere previste
misure premiali per le installazioni di DAE semiautomatici e automatici nei centri commerciali, condomini, alberghi e strutture aperte al pubblico.
L'
articolo 3 interviene per modificare la legge 120/2001. Più in particolare viene così modificato il comma 1 dell'articolo 1: "L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque
consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. In ogni caso, non sono punibili le azioni connesse all'uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dai soggetti non in possesso dei predetti requisiti che agiscano per stato di necessità ai sensi dell'articolo 54 del codice penale, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco".
L'
articolo 4 disciplina l'utilizzo dei DAE da parte delle
società sportive dilettantistiche e professionistiche. La loro presenza dovrà essere prevista sia durante le competizioni sia durante gli allenamenti e le altre attività correlate compresi trasferimenti e ritiri.
L'
articolo 5 introduce anche nelle scuole l'
insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e uso del DAE.
L'
articolo 6 prevede, al fine di consentire la localizzazione del DAE più vicino in caso di un evento di arresto cardiaco, e fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, che i soggetti pubblici e privati che siano già dotati di un DAE debbano
darne comunicazione alla Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, specificando il numero di dispositivi, le caratteristiche, marca e modello, la loro precisa ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso della certificazione all'uso dei DAE.
Nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE dovrà essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio. Presso il Ministero della salute verrà istituito il registro nazionale informatizzato dei DAE installati in luoghi pubblici e privati.
L'
articolo 7 prevede che vengano stabilite le modalità operative per la realizzazione e l'adozione di
un'unica applicazione mobile con interfaccia valida su tutto il territorio nazionale e di software integrati con le Centrali operative regionali del 118, per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE esterni, al fine di allertare e reclutare i possibili primi soccorritori e localizzare il DAE più vicino. Per questo verranno stanziati fino a 250.000 euro per l'anno 2019 e 500.000 euro per l'anno 2020.
L'
articolo 8 modifica tabella A allegata al Dar 633/72 stabilendo dove debbano essere reperite le somme da stanziare.
Infine, l'
articolo 9 prevede che, ogni anno, negli istituti di istruzione primaria e secondaria, vi sia una
campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori e agli studenti, finalizzata a informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, sulla base dei contenuti e delle indicazioni già previste da enti nazionali e internazionali.
Il Ministero della salute promuoverà, inoltre, nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione sociale, la diffusione della conoscenza degli elementi di primo soccorso e delle tecniche salvavita, provvedendo altresì ad informare in modo adeguato sull'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni in caso di intervento su soggetti colpiti da un arresto cardiaco. Per questo viene autorizzata la spesa di
50.000 euro per l'anno 2019 e
150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Giovanni Rodriquez
11 luglio 2019
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