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Regionalismo differenziato. Tria: “In alcuni casi richieste non appaiono del tutto coerenti con i principi costituzionali”


Lo ha detto il Ministro dell’Economia in audizione sull'Autonomia davanti alla bicamerale sul federalismo fiscale che ha evidenziato come “nella attuale fase embrionale non è possibile quantificare gli effetti sulla finanza pubblica delle intese sull'autonomia differenziata”.

18 APR - "In alcuni casi le richieste regionali non appaiono del tutto coerenti con i principi costituzionali, inerenti a materie diverse da quelle elencate dalla costituzione che, vista la tassatività del disposto costituzionale, non possono essere oggetto di attribuzione. Tra queste deve ricomprendersi l'art. 117 secondo comma, lettera e" che affida "allo Stato la competenza esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione sull'Autonomia davanti alla bicamerale sul federalismo fiscale.

La capacità fiscale dei comuni e delle regioni, cioè il gettito tributario che spetta al territorio, "ad oggi è stimata in 25,5 miliardi di euro di cui quasi il 50 per cento si riferisce al gettito standard di Imu e Tasi. La capacità fiscale pro capite per il totale dei comuni e delle regioni a statuto ordinario è di 475 euro". Tria ha sottolineato che "i comuni e le regioni del centro sud hanno una capacità ben al di sotto del valore medio totale".
 
"Nella attuale fase embrionale non possibile quantificare gli effetti sulla finanza pubblica" delle intese sull'autonomia differenziata”, ha detto il ministro sottolineando che "solo successivamente alle leggi di approvazione delle intese" partirà "il complesso processo di definizione delle attività amministrative e dei trasferimenti" e che saranno "i singoli dpcm che concretamente renderanno operativo il complesso disegno di autonomia differenziata". Sarà quindi possibile "conoscere gli effetti finanziari a seguito dell'emanazione dei vari dpcm". Tria ha anche precisato che "nel caso i dpcm comportino nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente alla entrata in vigore dei provvedimenti che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, con allegata una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto o dei nuovi o maggiori oneri e dei corrispondenti mezzi di copertura".
 
 

18 aprile 2019
© Riproduzione riservata

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