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Lisozima nei formaggi. Coletto: “La competenza è dell’UE che classifica la sostanza come conservante”


"Il Css ha ribadito che, in conformità al Regolamento UE n. 1169/2011, permane l'obbligo di indicare in etichetta la presenza del lisozima in quanto estratto dall'albume dell'uovo: ciò solo in quanto sostanza che provoca allergie o intolleranze". Lo ha ribadito ieri il sottosegretario alla Salute rispondendo in Commissione Affari Sociali alle interrogazioni di Zanichelli (M5S) e Incerti (Pd). Il caso fa riferimento alla classificazione del lisozima presente nel Grana Padano Dop con un periodo di stagionatura maggiore o uguale a nove mesi.

15 FEB - "Le determinazioni finora assunte dal Ministero non possono in ogni caso mettere in discussione l'applicazione della disciplina, di stretta derivazione comunitaria, che regola la materia dell'etichettatura degli alimenti". Così il sottosegretario alla Salute, Luca Coletto, ha risposto ieri in Commissione Affari Sociali alla Camera alle interrogazioni di Davide Zanichelli (M5S) e Antonella Incerti (Pd) sul caso riguardante la classificazione di "additivo conservante" del lisozima presente nel Grana Padano Dop con un periodo di stagionatura maggiore o uguale a nove mesi.
 
Questa la risposta integrale del sottosegretario Coletto:
 
"Si risponde congiuntamente alle interrogazioni parlamentari in esame, stante l'analogia dei contenuti. Preliminarmente si fa presente che sulla questione posta dagli onorevoli interroganti pende un contenzioso giurisdizionale, nelle more del quale il Ministero della salute non può, per ovvie ragioni, adottare iniziative che ne pregiudichino l'andamento.
Tanto premesso, si ritiene utile, in questa sede, illustrare le motivazioni che hanno condotto fino ad ora gli uffici del Ministero della salute nella loro azione, la quale, come evidenziato negli atti ispettivi, muove da fatti e premesse risalenti nel tempo e, comunque, precedenti l'insediamento di questo Governo.
 
Il lisozima è un enzima che dal 1995, in assenza di disposizioni specifiche sugli enzimi alimentari, è stato considerato, per la normativa comunitaria, tra gli additivi alimentari; ad esso, in particolare, veniva consentito l'impiego quale conservante nel formaggio stagionato alla dose « quantum satis», ovvero senza una quantità numerica massima stabilita per legge.
In seguito, tutte le direttive comunitarie sugli additivi alimentari fino ad allora autorizzati, ivi compreso il lisozima, sono state trasferite in un unico regolamento, Reg. (UE) 1129/2011, che non identifica più le sostanze secondo la funzione svolta (ad esempio conservante, acidificante, emulsionante etc.) ma in base alle categorie alimentari ove gli stessi additivi possono essere impiegati (ad esempio formaggio stagionato, pesce, uova etc.).
 
Nella disciplina europea, il settore degli enzimi è, dunque, oggetto di un'unica regolazione che riguarda sia gli enzimi utilizzati come coadiuvanti tecnologici che quelli considerati quali additivi alimentari/conservanti: in attesa di pervenire alla lista UE dedicata ai soli enzimi, è confermata, pertanto, l'applicazione delle condizioni d'uso presenti nella normativa sugli additivi alimentari (cfr. articolo 18 del regolamento CE n. 1332/2008) e il lisozima resta inserito nei due elenchi UE «additivi alimentari» ed «enzimi alimentari».
Fatta questa premessa generale, si fa presente che a seguito dell'istanza presentata dal «Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano» in merito alla variazione della categoria di attribuzione da «additivo conservante» a quella di «adiuvante tecnologico» per il lisozima utilizzato per il grana padano DOP, i competenti uffici del Ministero hanno avviato la procedura fissata dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, che prevede, in particolare, il parere obbligatorio del Consiglio Superiore di Sanità (CSS).
 
Peraltro, prima di trasmettere la richiesta di parere al CSS, il Ministero ha acquisito anche la valutazione tecnica dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) sulla documentazione presentata a corredo dell'istanza.
Sulla base di tali avvisi, di valore meramente tecnico, si è provveduto, dunque, a modificare, con il provvedimento, peraltro, ora censurato in sede giurisdizionale, la classificazione del lisozima da «additivo conservante» a «adiuvante/coadiuvante tecnologico» nel formaggio Grana Padano D.O.P. «con un periodo di stagionatura maggiore o uguale a nove mesi».
Occorre peraltro sottolineare che, in considerazione del fatto che ogni formaggio presenta un proprio disciplinare/processo di produzione specifico, il Ministero ha ritenuto di non poter estendere, d'ufficio, ad altri prodotti la modifica della classificazione del lisozima in questione.
 
Corre, inoltre, l'obbligo di precisare che nel citato parere il CSS ha ribadito che, in conformità al Regolamento UE n. 1169/2011, permane l'obbligo di indicare in etichetta la presenza del lisozima in quanto estratto dall'albume dell'uovo: ciò, voglio chiarire, solo in quanto sostanza che provoca allergie o intolleranze ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), nonché dall'articolo 21 del regolamento medesimo.
Ciò posto, in conclusione, si fa presente che le determinazioni finora assunte dal Ministero non possono in ogni caso mettere in discussione l'applicazione della disciplina, di stretta derivazione comunitaria, che regola la materia dell'etichettatura degli alimenti".
 
In sede di replica Antonella Incerti (Pd) si è dichiarata insoddisfatta della risposta, pur prendendo atto del vincolo rappresentato dal contenzioso giudiziario pendente. Segnala di avere presentato l'atto di sindacato ispettivo in oggetto al fine di comprendere se la decisione di modificare le indicazioni al consumatore sull'utilizzo del lisozima, da conservante a coadiuvante, fosse basata su una valutazione scientifica. Nel rilevare che la risposta non fornisce alcun elemento in tal senso, si riserva di richiedere ulteriori chiarimenti dopo la conclusione del predetto contenzioso. Sottolinea, in ogni caso, l'esigenza di tutelare i consumatori, assicurando la massima trasparenza in relazione all'utilizzo di specifici prodotti, avendo come obiettivo la tutela della sicurezza alimentare. Ricorda, in proposito, che prodotti Dop come il Parmigiano sono realizzati senza impiego di coadiuvanti tecnologici, con ovvie ricadute sull'incremento dei costi di produzione.
 
Davide Zanichelli (M5S), replicando, si è invece dichiara soddisfatto della risposta, in grado di fare chiarezza rispetto a un tema fortemente sentito nell'area emiliana, attraverso la precisazione che le modifiche rispetto alle indicazioni riportate in etichetta relativamente all'utilizzo del lisozima sono state determinate dall'applicazione della normativa europea. Ringrazia, quindi, la ministra Grillo e il sottosegretario Coletto per il chiarimento fornito, ringraziando altresì i soggetti attivi sul territorio che hanno contribuito a porre in risalto tale problematica.
 

15 febbraio 2019
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