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Manovra. Novità: "Prezzi scontati per tutti i farmaci liberalizzati". Per la sanità niente tagli


La sorpresa nel testo del decreto firmato da Napolitano. Farmacie, parafarmacie e corner potranno fare sconti sui farmaci di fascia C liberalizzati. Compresi quelli con ricetta. Liberalizzazione vendita solo sopra i 15 mila abitanti. Ma nessuna modifica al tetto per aprire nuove farmacie.

06 DIC - Ci siamo. Il presidente della Repubblica ha firmato il decreto legge anti-crisi che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale odierna. Per la sanità si conferma quanto anticipato. Nessuna anticipazione dei tagli ma aumento dell’addizionale Irpef nelle Regioni dallo 0,9 all’1,23%.

 

Ma la vera novità sta nelle norme per le farmacie. Verso le quali scattano le liberalizzazioni di vendita per i medicinali di fascia C con obbligo di ricetta (esclusi però i circa 470 farmaci dell’elenco stupefacenti o con ricetta non ripetibile) e solo nei Comuni sopra i 15 mila abitanti. vengono però fissati nuovi requisiti per poter vendere questi farmaci, requisiti che saranno fissati con decreto del ministro della Salute, previa intesa in Stato Regioni.

Mentre non cambia il rapporto “farmacia/abitante” per l’apertura di nuove farmacie, che resta quindi fissato sui limiti attuali, determinati in una farmacia ogni 4.000 nei Comuni con più di 12.500 abitanti e una ogni 5.000 abitanti nei Comuni con meno di 12.500 abitanti.

 

Sconti su tutti i farmaci venduti. E poi la novità assoluta, di cui non si era mai parlato nei giorni scorsi: farmacie, parafarmacie e corner potranno fare sconti su tutti i farmaci liberalizzati, compresi quindi anche quelli con obbligo di ricetta (esclusi stupefacenti e ricette non ripetibili), mentre oggi tale possibilità era prevista solo per i farmaci di automedicazione.

 

Ecco il testo integrale dell’articolo sulle farmacie (per le altre misure clicca qui).

 

Art. 32

 

Farmacie

1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere venduti anche i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291. Con il medesimo decreto, sentita l’Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.

 

2. Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell’ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell’area commerciale, da strutture in grado di garantire l’inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.

 

3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

 

4. E’ data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico su tutti i prodotti venduti, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.

06 dicembre 2011
© Riproduzione riservata


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