Decreto dignità. Per finanziare il divieto di pubblicità aumenteranno le tasse sui giochi. Ecco il testo bollinato dalla Ragioneria
Il costo del divieto di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, viene quantificato in 150 mln per il 2019 e 200 mln a decorrere dal 2020. Per compensare queste minori entrate, nel testo viene inserito un prelievo erariale unico sugli apparecchi del 19,5% e del 6,5% dell'ammontare delle somme giocate. Infine, si chiarisce che per i contratti di pubblicità già in essere resterà in vigore la vecchia normativa, ma per non oltre un anno dall'entrata in vigore del decreto. IL TESTO
12 LUG - Ulteriori novità sul testo del decreto dignità bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato. Innanzitutto, viene
modificato il comma 5 che escludeva dall'applicazione della nuova normativa tutti quei contratti di pubblicità già in corso di esecuzione, proprio come richiesto dalle società di gioco d'azzardo. Questa esclusione, successivamente, veniva limitata solo fino al 30 giugno 2019. Ora, nel testo definitivo, viene ulteriormente specificato che
per i contratti di pubblicità già in essere resta sì applicabile la vecchia normativa, ma per non oltre un anno dall'entrata in vigore del decreto.
Vengono poi introdotti i nuovi commi 6 e 7. Di questi, il
comma 7 quantifica l'onere per le casse statali derivante dall'applicazione del divieto di pubblicità, che ammonta a
150 mln per il 2019 e
200 mln a decorrere dal 2020. Per compensare queste minori entrate, al
comma 6 viene introdotto un prelievo erariale unico sugli apparecchi del 19,5% e del 6,5% dell'ammontare delle somme giocate.
Confermate, invece, tutte le altre misure. Previsto, dunque, il divieto di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet.
ll divieto si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti che promuove il gioco d’azzardo o la scommessa.
Vengono invece
escluse dal divieto di pubblicità le lotterie nazionali a estrazione differita e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Quanto alle sanzioni è prevista l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000 a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività. Questa misura sanzionatoria si applicherà “de futuro” a tutte le violazioni delle disposizioni recate dal primo comma. Viene tuttavia fatto salvo quanto già previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Legge Balduzzi), che in materia di divieto di pubblicità del gioco d’azzardo nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.
Infine, si stabilisce una specifica destinazione dei proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni. I proventi saranno dunque devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al f
ondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico.
Giovanni Rodriquez
12 luglio 2018
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