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Veneto. Legge di bilancio: dalla Corte Costituzionale sì a ricorso   della regione su mobilità sostenibile. Inammissibile invece ricorso sui Commissari-Presidenti


Accolto dagli ermellini il ricorso relativamente alla parte in cui, sulla mobilità sostenibile, non si prevedeva alcuna forma di coinvolgimento decisionale delle Regioni violando “il principio di leale collaborazione”. Inammissibile, invece quello contro la prassi dei Presidenti Commissari nelle Regioni in deficit, in quanto questa non avrebbe dimostrato “effetti negativi” sulle finanze regionali

19 APR - Due pronunciamenti della Corte Costituzionale, con esito diverso, su altrettanti ricorsi della Regione Veneto. Con la sentenza n. 78 del 2018, è stato accolto il ricorso avverso l’art. 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), che prevede sia un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, sia un Fondo destinato a finanziarne gli interventi.
 
Secondo la sentenza tale norma è incostituzionale “nella parte in cui non prevede alcuna forma di coinvolgimento decisionale delle Regioni, così violando il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione”, perché la mobilità sostenibile ha implicazioni sullo “sviluppo del sistema del trasporto pubblico locale”, che è materia di “competenza regionale residuale”.
 
“Il coinvolgimento delle Regioni – fanno rilevare gli avvocati del Veneto Luca Antonini e Ezio Zanon - con tutta probabilità era stato trascurato dal Governo allora in carica perché, al tempo dei lavori sulla legge di bilancio 2017, si era mosso nella convinzione della imminente definitiva approvazione della forte ri-centralizzazione di competenze disposta dalla riforma costituzionale, che invece poi è stata bocciata dal referendum confermativo del 4 dicembre 2016. In questo modo la Corte Costituzionale torna a imporre al legislatore statale il pieno rispetto della Costituzione vigente, che richiede, in queste materie, anche per un motivo di efficacia e di coordinamento degli investimenti, il coinvolgimento delle Regioni e il raccordo con le loro competenze. Inoltre, si ristabilisce un controllo regionale anche sulla allocazione delle risorse, evitando la possibilità di discriminazioni e sprechi.
 
È stata invece dichiarata inammissibile, con la sentenza n. 79, la questione di costituzionalità promossa sempre dal Veneto contro l’art.1 della medesima legge che, ai commi 395 e 396, eliminando i divieti e i precisi requisiti di professionalità stabiliti nel 2015 su richiesta delle stesse Regioni, ha reintrodotto la prassi dei Presidenti Commissari nelle Regioni in extra deficit sanitario e quindi soggette a commissariamento statale. Si tratta di una prassi che, tornando a far coincidere controllore e controllato, ristabilisce una situazione di conflitto di interessi (peraltro evidenziata dallo stesso Ministero della Salute nel parere contrario all’emendamento poi accolto in Parlamento) che ha prodotto gravi danni alla garanzia dei livelli essenziali del diritto alla salute in determinate Regioni e consistenti buchi nel bilancio statale. Secondo la Corte Costituzionale, tuttavia, la censura della Regione Veneto è inammissibile, in quanto questa non avrebbe dimostrato gli “effetti negativi” sulle proprie finanze.
 
Così afferma la sentenza, nonostante la Regione nella memoria presentata abbia dimostrato che sia stato previsto sia nel 2016, sia nel 2017 un contributo di solidarietà interregionale (e quindi anche a carico del Veneto) di diversi milioni di euro a favore delle Regioni commissariate sulla sanità.

19 aprile 2018
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